Articolo 420 del Codice penale
Articolo 391 terArticolo 462
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1 luglio 1931
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27 ottobre 1967
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20 maggio 1978
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14 gennaio 1994
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5 aprile 2008
Art. 420.

(Attentato a impianti di pubblica utilita').

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48))
Entrata in vigore il 5 aprile 2008
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