Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2010, n. 24732
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Sentenza 27 gennaio 2010

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In tema di reati colposi, il D.M. 18 dicembre 1975, modificato con D.M. 13 settembre 1977, recante norme cautelari di natura tecnica, che mirano a garantire la sicurezza statica di tutte le costruzioni scolastiche (con previsione dell'obbligo di predisporre ogni condizione di difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi e dai terremoti), si applica a tutti gli edifici scolastici, e non soltanto a quelli che sorgono in zone sismiche già regolate dalle legge speciale.

Il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità penale impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.

Il carattere "ipertrofico" della motivazione della sentenza impugnata non costituisce caso di ricorso per cassazione, poiché la violazione dell'obbligo di concisione fissato dall'art. 544, comma primo, cod. proc. pen. non è processualmente sanzionata.

In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2010, n. 24732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24732
    Data del deposito : 27 gennaio 2010

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