Versione
5 gennaio 1972
5 gennaio 1972
Art. 4. (Denuncia dei lavori)
Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituira' al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituira' al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Commentari • 4
- 1. URBANISTICA: risarcimento del danno da ritardo e danno da disturbo subito per effetto del comportamento dell’amministrazione comunale.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 5.243149
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Giurisprudenza • 322
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 05/09/2022, n. 567Provvedimento: […] in punto di diritto, che a norma dell'art. 4 della legge 1086/1971 “le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, […] l'obbligo di denunciare all'ufficio del Genio civile competente per territorio le relative opere corredate dai calcoli grava sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086 del 1971, […] per quanto presenti alcuni elementi in comune, non corrisponde esattamente alla previsione di cui all'art. 4 legge 1086/1971 (oggetto di causa), né contempla […] 11 E ciò a prescindere dal fatto che l'obbligo de quo si innesta nell'ambito di apposita procedura tecnico-amministrativa (di cui agli artt. 4 e segg. della legge 1086/1971), […]Leggi di più...
- obbligo di denuncia·
- responsabilità appaltatore·
- appello principale·
- direttore dei lavori·
- collaudo statico·
- controlli calcestruzzo·
- art. 4 L. 1086/1971·
- appalto di opere pubbliche·
- appello incidentale·
- prescrizione decennale