Versione
5 aprile 1974
5 aprile 1974
Art. 3. (Opere disciplinate e gradi di sismicita)
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:
a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;
b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita'.
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:
a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;
b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita'.
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 94
- 1. TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/06/2011, n. 1013Provvedimento: […] La Sig.ra PA EL impugnava l'ordinanza di demolizione di abusi edilizi, emessa dal Comune di Uzzano in data 29 dicembre 2009, censurandola per violazione dell'art.21 nonies della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 31, 32 del D.P.R. n.380 del 2001, degli artt.79, 132, 133, 142 della L.R. n.1 del 2005, dell'art.3 della Legge n.64 del 1974, del D.M. 14 gennaio 2008, degli artt.16, 17, 19 del RU nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dei presupposti, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, della carenza di istruttoria.Leggi di più...
- carenza di istruttoria·
- domanda cautelare·
- violazione art. 21 nonies Legge 241/1990·
- abusi edilizi·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- compensazione delle spese di giudizio·
- ordinanza di demolizione·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- difetto di motivazione