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5 aprile 1974
5 aprile 1974
Art. 1. (Tipo di strutture e norme tecniche)
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.
Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, la idoneita' di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.
Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, la idoneita' di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
Commentari • 2
- 1. Il Parere del Consiglio di StatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 2 maggio 2006 · 0.7009061
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Giurisprudenza • 91
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2024, n. 46744Provvedimento: […] Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 3.1.La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C) di cui agli artt. 1, 2, 20 della legge n. 64 del 1974, essendo stato il fatto accertato in data 26/04/1996. […] La contravvenzione di cui al capo di imputazione sub C), con cui si contesta la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, recante la disciplina per la costruzione in zone sismiche, effettivamente era punita con la sola pena pecuniaria, ragion per cui, questa, risalendo al 26/04;1996 e considerando gli atti interruttivi, si prescriveva nel termine di tre anni, il 26/04/1999. […]Leggi di più...
- violazione normativa cemento armato·
- violazione normativa edilizia·
- art. 81 cod. pen.·
- violazione sigilli·
- inammissibilità ricorso·
- prescrizione del reato·
- contravvenzione·
- delitto·
- art. 157 cod. pen.·
- giudizio di legittimità