Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
Il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell'applicazione di una norma processuale è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto. (Nella fattispecie, con il ricorso avverso la sentenza di condanna, si lamentava la violazione delle disposizioni relative alle intercettazioni poste a fondamento della decisione, per la asserita inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ad integrare glie stremi della gravità indiziaria).
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2008, n. 6222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6222 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 19/12/2008
Dott. MARZANO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2392
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 029085/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN TR N. IL 09/08/1949;
2) DE NT N. IL 25/04/1942;
3) MI IB N. IL 29/12/1957;
4) NO AN N. IL 02/01/1939;
avverso SENTENZA del 30/01/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso NI e l'annullamento con rinvio per gli altri ricorrenti limitatamente alla determinazione della pena;
uditi i difensori avv.ti:
Veneto Armando per EL;
Mori NC per NI;
i quali concludono per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei loro assistiti.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 30 gennaio 2004, ha confermato la sentenza 17 gennaio 2002 del Tribunale della medesima Città che aveva condannato AN TR, DE NT, MI IB e NO AN alle pene ritenute di giustizia perché, in concorso con HI UL, giudicato separatamente, concorrevano nell'illecita detenzione, trasporto e cessione di un quantitativo di circa 520 grammi di eroina sequestrati il 16 ottobre 1990 in comune di Busalla lungo l'autostrada Milano Genova a bordo di un'autovettura (che ritornava da Milano dove i due occupanti si erano incontrati con NO) alla cui guida si trovava MI con a bordo AN sotto il cui sedile veniva rinvenuta la droga.
In particolare i giudici di merito hanno ritenuto accertato - sulla base delle indagini svolte, del contenuto delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni testimoniali degli appartenenti alla polizia giudiziaria e delle dichiarazioni di MI IB - che NO e HI avessero ceduto o consegnato il quantitativo di sostanza stupefacente indicato a AN e MI che avrebbero dovuto consegnare la droga a DE, acquirente e destinatario della sostanza.
La Corte di merito ha confermato la ricostruzione della vicenda delineata dal primo giudice, ha respinto numerose eccezioni di natura processuale formulate dagli appellanti e ha infine ritenuto adeguate ed equilibrate le pene inflitte dal Tribunale.
2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati. AN TR ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni del coimputato MI senza tener conto del suo grado di compromissione nella vicenda e senza considerare che comunque il dichiarante ha affermato di non essere in grado di dire se AN fosse consapevole dello scopo del viaggio a Milano.
La sentenza impugnata avrebbe poi richiesto un'inammissibile inversione dell'onere della prova fondando la sua decisione sulla pretesa non verosimiglianza delle giustificazioni da lui addotte per il viaggio a Milano. In realtà la responsabilità del ricorrente sarebbe fondata esclusivamente sulla presenza a bordo dell'autovettura in mancanza di alcuna prova della sua consapevolezza che sul veicolo si trovasse la droga e della sua partecipazione all'illecita attività.
3) MI IB deduce invece la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e in relazione all'art. 43 cod. pen..
Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto assolvere il ricorrente per mancanza dell'elemento psicologico del reato. Pur avendo riconosciuto il suo ruolo di informatore dei carabinieri la sentenza impugnata ha illogicamente escluso che egli fosse stato incaricato dai medesimi (che hanno reso dichiarazioni reticenti su questo punto) di introdursi nell'ambiente del traffico di stupefacenti gestito da DE e neppure hanno preso in considerazione l'ipotesi, del tutto credibile, che NN avesse erroneamente interpretato l'incarico affidatogli dalle forze dell'ordine.
Il ricorrente deduce poi la mancanza di motivazione sulla richiesta di riduzione della pena;
riduzione negata malgrado il ruolo svolto nella vicenda e la circostanza che egli sia da dieci anni collaboratore di giustizia.
4) Con il ricorso da lui proposto NO AN ha dedotto, come primo motivo, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche i cui decreti autorizzativi devono essere considerati nulli per mancanza di motivazione. Questi decreti, secondo il ricorrente, conterrebbero motivazioni "di stile e pleonastiche" che non consentono di comprendere le ragioni per cui l'intercettazione è stata disposta.
Con il secondo motivo si deduce invece la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ripercorre le varie tappe delle indagini preliminari e individua, in particolare, alcune incertezze e contraddizioni nelle quali sarebbe incorso MI, persona presente a Milano, il 16 ottobre 1990, nell'occasione in cui HI consegnò la sostanza stupefacente al medesimo MI.
In ogni caso le versioni accolte dai giudici di merito sarebbero incompatibili con il contenuto delle conversazioni intercettate e il ricorrente indica analiticamente le ragioni per le quali le versioni dei giudici di merito sono illogiche;
ciò, in particolare, per quanto riguarda la consegna delle cambiali di cui si parla in una conversazione intercettata e in merito al cui contenuto il ricorrente precisa le ragioni che confermerebbero che non si tratta di un linguaggio criptico per indicare la sostanza stupefacente. Se dunque è provato che NO non fosse presente all'incontro neppure è provato che, in quell'occasione, sia avvenuta la consegna della sostanza stupefacente che può essere invece avvenuta in altre circostanze e ad opera di altre persone che MI intende proteggere;
il che, del resto, è confermato dalle molteplici contraddizioni, in cui è incorso il collaboratore, che consentono di escluderne l'attendibilità.
5) DE NT ha proposto due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte milanese.
Con il primo ricorso si deduce che non esistevano le prove per l'affermazione di responsabilità e si chiede che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
Con il secondo ricorso si propongono diverse e più specifiche censure. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. nonché il vizio di motivazione. A fronte dell'eccezione relativa alla mancata inclusione nel fascicolo per il dibattimento dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni la sentenza impugnata ha dato atto della loro acquisizione su accordo delle parti ma ha omesso di considerare che l'eccezione era stata formulata anche per quanto riguarda i verbali delle operazioni svolte;
verbali mai acquisiti al fascicolo per il dibattimento per cui era divenuto impossibile rilevare eventuali ragioni di nullità o inutilizzabilita.
Il ricorso prosegue poi con la censura che riguarda l'inutilizzabilita delle intercettazioni perché i relativi decreti sono mancanti di motivazione;
perché si fondano su indimostrate attività di spaccio o di importazione a carico di NO delle quali mai si è avuta traccia;
perché si parla di persone (un tale NO) mai individuate;
infine perché gli elementi indiziari sono indicati in modo congetturale e non si riesce a comprendere da quali elementi si ricavi la gravità indiziaria.
Con il secondo motivo del secondo ricorso si deduce invece il vizio di motivazione sulla valutazione delle prove ritenute idonee a confermare la responsabilità del ricorrente. In particolare la Corte di merito avrebbe adattato le dichiarazioni di MI alla necessità di supportare la condanna di DE senza tener conto che MI aveva aggiustato in appello le proprie dichiarazioni in modo da renderle compatibili con i fatti accertati. Ma la Corte sarebbe altresì incorsa in una contraddizione insanabile ritenendo contemporaneamente credibili le dichiarazioni di MI e quelle, contrastanti, dei carabinieri sull'incarico che questi ultimi avrebbero dato al predetto.
Prosegue il ricorso indicando analiticamente le incongruenze contenute nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata che non ha tenuto conto delle deposizioni dei finanzieri e del contenuto di una conversazione intercettata che, da sola, smentisce la ricostruzione di MI del quale, nel ricorso, si sottolineano altresì le ragioni di rancore nei confronti di DE cui il coimputato voleva sottrarre il mercato della zona dove entrambi abitavano per affidarlo ai clan catanesi ai quali MI era affiliato.
DE NT ha poi proposto motivi nuovi con i quali si deduce anzitutto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione al D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis convertito nella L. n. 49 del 2006; il mutamento legislativo riguardante il minimo edittale renderebbe necessario, secondo il ricorrente, l'adeguamento della pena con la conseguente necessità di annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della determinazione della pena.
Con il secondo motivo aggiunto si ribadiscono le censure che riguardano l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche anche con riferimento all'esistenza dei requisiti previsti dalla legge che la Corte di merito ha sostanzialmente rifiutato di accertare. Così come non ha tenuto conto che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 267 c.p.p., art. 1 bis, occorreva comunque che le notizie confidenziali, per poter giustificare la richiesta di autorizzazione all'intercettazione telefonica, fossero riportate in un'informativa diretta al p.m..
Con il terzo motivo nuovo si deduce invece la violazione dell'art.192 c.p.p. con riferimento alla ritenuta credibilità di MI
del quale la sentenza impugnata ha omesso di vagliare la personalità ritenendo irrilevante questo accertamento e senza tener conto della circostanza, pacifica, che i carabinieri avevano contattato MI per convincerlo a contrastare le attività di narcotraffico di DE se voleva rimanere a Rosignano nonché del credito che il dichiarante voleva acquisire presso i medesimi carabinieri. 6) Iniziando l'esame dei singoli ricorsi va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da MI IB. Con il ricorso da lui proposto il ricorrente, in buona sostanza, tende ad accreditare la sua versione secondo cui egli sarebbe stato incaricato dai Carabinieri di Rosignano Solvay - coi quali collaborava da tempo in qualità di informatore - di prelevare l'eroina poi sequestrata al fine di "incastrare" DE acquirente della sostanza.
Come è reso evidente dalla medesima ricostruzione proposta si tratta di una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito che l'hanno motivatamente ritenuta inattendibile anche perché i carabinieri esaminati in dibattimento, pur riconoscendo l'attività di informatore svolta da MI, hanno escluso l'ipotesi da questi sostenuta. Nè il ricorrente indica alcun elemento di illogicità o contraddittorietà di questa ricostruzione. Ovviamente non compete al giudice di legittimità chiarire gli aspetti ancora oscuri (e inquietanti) di questa vicenda. È però opportuno precisare che, se anche fosse vera la tesi sostenuta dal ricorrente, non per questo la sua responsabilità verrebbe meno o risulterebbe attenuata trattandosi di attività svolta in palese violazione dei limiti indicati nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 per le attività sotto copertura con la conseguente responsabilità per il reato di cui MI è accusato. Il che avrebbe il solo effetto di estendere la responsabilità anche agli appartenenti alla polizia giudiziaria che l'avessero avallato.
Il motivo di ricorso è dunque inammissibile per due ragioni: perché propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, senza che questi ultimi siano incorsi in alcuna illogicità o contraddittorietà, e perché si tratterebbe comunque di argomentazioni prive di decisività.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo riguardante la pena inflitta. Anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata si sottrae al vaglio di legittimità proprio per l'impossibilità di ritenere veritiera la tesi proposta da MI e perché la qualità di confidente non vale certo a elidere le conseguenze di un grave fatto criminoso. In ogni caso i giudici di merito hanno mostrato di tener conto di queste caratteristiche della sua condotta perché gli anno inflitto una pena inferiore a quella degli altri imputati (anni cinque e mesi quattro rispetto agli anni sei e mesi sei inflitta agli altri).
7) Infondati sono invece i ricorsi proposti dagli altri imputati. Esaminando anzitutto i motivi comuni a tutti o ad alcuni degli imputati va intanto osservato che sono infondati, e in parte inammissibili, le censure proposte da NO e DE sulla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. È infondato il motivo di DE che si riferisce alla mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle operazioni di intercettazione. Su accordo delle parti sono stati acquisiti a tale fascicolo le richieste di autorizzazione all'intercettazione e i decreti di autorizzazione;
secondo il ricorrente la mancata acquisizione dei verbali delle medesime intercettazioni determinerebbe l'inutilizzabilità delle indicate intercettazioni.
Ma il ricorrente non si duole della mancata redazione dei verbali - che sola potrebbe condurre alla dichiarazione di inutilizzabilità - ma della mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento per cui il problema doveva essere posto nei termini previsti dall'art.491 c.p., comma 2. D'altro canto l'art. 269 c.p.p., comma 1 prevede che i verbali siano custoditi presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione e non che vengano uniti al fascicolo per il dibattimento (v. in questo senso Cass., sez. 2^, 6 aprile 2006 n. 15242, Castriotta, rv. 233815); è evidente che potrebbe essere interesse della parte chiederne l'acquisizione per eccepire eventuali nullità ma, avendo la possibilità di esaminarli e di ottenerne copia (art. 268 c.p.p., comma 4 per la cui violazione peraltro non è prevista la sanzione di inutilizzabilità), la parte ben può procedere autonomamente alla produzione ove non ritenga di chiederne l'acquisizione.
8) Sia NO che DE (quest'ultimo anche nei motivi aggiunti) hanno poi eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo che i decreti autorizzativi sarebbero stati emessi senza che venissero indicati gli elementi che consentivano di ritenere esistente la gravità indiziaria oppure (ricorso DE) con l'indicazione di elementi indiziari inesistenti.
Il motivo di NO su questo punto è da ritenere inammissibile per genericità. L'art. 271 c.p.p., comma 1 sanziona di inutilizzabilità i risultati delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, e quindi anche il caso di inesistenza dei decreti o altri vizi dei medesimi e che l'inutilizzabilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel giudizio di legittimità. Ed è vero che l'art. 268 c.p.p., comma 1 impone la redazione del verbale delle operazione di talché,
se questo verbale non viene redatto, è possibile affermare che le intercettazioni sono inutilizzabili.
Ritiene però la Corte che l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, possa essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità di una prova, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. È vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo processuale 3.1 fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta ma l'applicazione concreta di questo principio presuppone che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunziato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo.
Se invece questa indicazione non viene fornita o, seppur fornita, l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non fanno parte del fascicolo del processo deve ritenersi nel primo caso che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato;
nel secondo caso che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice del merito, compreso quello d'appello, e anche indipendentemente dalla formulazione di motivi di appello sul punto in considerazione della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità.
9) Specifico è invece il motivo sul punto proposto da DE che ha indicato i decreti che non si sarebbero attenuti ai criteri indicati dalla legge e ne ha evidenziato le asserite carenze e illogicità sotto il profilo dell'individuazione dei gravi indizi che legittimano l'intercettazione.
In merito a queste censure occorre fare una precisazione che riguarda i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sugli accertamenti di fatto e sulle valutazioni che il giudice di merito compie riguardo alle questioni di natura processuale. Si afferma comunemente che, sulle questioni di natura processuale, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ma va precisato che cosa si intenda con l'uso di questa espressione che presenta un certo margine di ambiguità. La formula non è infatti idonea a spiegare la complessità dell'accertamento che il giudice di legittimità deve compiere sull'atto o fatto processuale.
Premesso che la disciplina del sindacato di legittimità nella materia processuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale - perché non esiste nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c (norma che non è stata interessata dalle modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46), ne' in alcun'altra parte del codice, un'espressa previsione dell'estensione di tale sindacato alle questioni di fatto - si osserva che, per una miglior comprensione del problema, occorre intanto verificare se è possibile individuare le ragioni che giustificano questo più ampio margine concesso al giudice di legittimità rispetto alle questioni sostanziali nelle quali è escluso che la Corte di cassazione sia anche giudice del fatto ed anche il sindacato sul vizio di motivazione è limitato alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione medesima che deve risultare dal testo della sentenza pur con i temperamenti introdotti dalla citata L. n. 46 del 2996 che consentono l'esame di atti specificamente indicati.
Le ragioni di questo più ampio margine riservato allo scrutinio di legittimità nella materia processuale vanno probabilmente ricercate nel fatto che, tradizionalmente, il problema dei limiti del sindacato di legittimità si è posto con riferimento alle questioni sostanziali e di merito. E ciò con l'intento (non sempre raggiunto) di evitare che il giudizio di cassazione divenga il terzo grado di merito sull'accertamento di responsabilità dell'imputato e che alla Corte di legittimità sia consentito di rivalutare il materiale probatorio acquisito nei precedenti gradi di giudizio. La violazione di natura processuale non pone problemi di questo genere: nella generalità dei casi questo tipo di violazione è di natura formale e di immediata verifica e non richiede una ricostruzione del fatto ma soltanto una presa d'atto della corrispondenza dell'atto con la previsione normativa. Se la citazione è omessa o è stata compiuta in ritardo è fatto agevolmente verificabile e non vi sarebbe dunque ragione per escludere che questo accertamento possa essere compiuto dal giudice di legittimità. Si aggiunga che sarebbe stato incongruo, nel testo previdente dell'art.606 c.p.p., richiedere che il vizio sia rilevabile dal testo del provvedimento impugnato: se vi sono casi in cui il giudice di merito esamina (o rileva d'ufficio) l'eccezione ve ne sono altri (le nullità assolute e insanabili per es.) nei quali ciò non avviene nella più parte dei casi. Come potrebbe quindi richiedersi che un'omessa citazione da cui derivi una nullità assoluta e insanabile compaia dal testo della sentenza impugnata se nessuno l'ha mai eccepita?
Avviene però che l'accertamento del vizio di natura processuale implichi, o presupponga, l'accertamento di elementi fattuali estranei al fatto o atto processuale isolatamente considerato;
sarebbe pertanto improprio attribuire questo compito al giudice di legittimità che rimane tale anche nell'esame delle violazioni di natura processuale. A meno che, naturalmente, questa facoltà non sia espressamente consentita alla Corte di cassazione come nel caso della disciplina che riguarda la soluzione dei conflitti di competenza risultante dagli artt. 25 e 32 c.p.p. (il comma 2 di questa seconda norma prevede addirittura che la Corte di Cassazione assuma informazioni e acquisisca gli atti e i documenti che ritiene necessari).
Questo aspetto del problema - accertamenti di fatto presupposto per l'applicazione delle norme processuali - è stato espressamente preso in considerazione, per la prima volta, dal vigente codice di rito;
l'art. 187 c.p.p., comma 2 prevede infatti espressamente che possano essere "oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali". La domanda che ci si deve porre è pertanto questa: questi fatti, dai quali dipende l'applicazione di norme processuali, incontrano (quanto alla possibilità della loro ricostruzione) gli stessi limiti che incontrano, nel giudizio di legittimità, i fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme sostanziali?
Questi problemi non si pongono, e quindi la formula riferita (nelle questioni processuali la Corte di Cassazione è giudice del fatto) è idonea a giustificare la conclusione che il giudice di legittimità è giudice del fatto, nei casi in cui questa costruzione vale solo a consentire alla Corte di Cassazione di esaminare gli atti del procedimento per accertare se si sia verificato il vizio denunziato ed in particolare la nullità o la causa di inutilizzabilità dedotte (o anche non dedotte qualora il vizio sia rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento o allorché si tratti di inutilizzabilità della prova).
Per es., se viene dedotta la nullità di una notificazione o la tardività di un atto o di un provvedimento o la decadenza di una parte dall'esercizio di una facoltà il giudice di legittimità avrà certamente il potere di esaminare gli atti per verificare l'esistenza del vizio. In questi casi il vizio dedotto riguarda direttamente ed esclusivamente l'atto coinvolto nella censura e la base fattuale dell'accertamento si identifica nel solo esame di questo atto per verificarne la corrispondenza all'ipotesi normativa. Questa verifica ha natura di stretto controllo di legittimità perché non richiede alcuna "valutazione" da parte della corte di cassazione ma una semplice "constatazione", una verifica non discrezionale. Ma il problema della violazione di natura processuale non si pone sempre in termini di così agevole definizione. Spesso, per verificare se una norma processuale sia stata violata, occorre compiere una triplice operazione: accertare il fatto storico presupposto su cui si innesta la violazione di natura processuale;
interpretare la norma processuale;
sussumere il fatto storico nella norma processuale per verificarne la corrispondenza all'ipotesi normativa. Le due ultime operazioni corrispondono a quelle che il giudice di legittimità compie in merito all'imputazione con i limiti che conosciamo quanto al sindacato sulla motivazione. Più complessa è invece l'operazione che riguarda l'accertamento del fatto storico quando la soluzione del problema di natura processuale dipenda da un accertamento di fatto o da una valutazione di merito che, per loro natura, sono riservati al giudice di merito. Costituirebbe uno stravolgimento delle funzioni del giudice di legittimità se egli potesse ricostruire il fatto in modo diverso da quello del giudice di merito sempre che questi abbia utilizzato adeguati criteri logico giuridici.
Per es., nel caso di valutazione del giudice di merito sull'effettiva conoscenza del provvedimento in tema di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p., comma 2) o di effettiva conoscenza della fissazione dell'udienza preliminare (art. 420 bis c.p.p.) se la valutazione del giudice di merito è fondata su accertamenti in fatto logicamente compiuti sarebbe improprio attribuire al giudice di legittimità il potere di sovrapporre a questa valutazione una sua diversa ricostruzione dei fatti per fondare una diversa soluzione mentre rimane integro il suo potere di trarre, da questa ricostruzione del fatto, conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. Parimenti il giudice di legittimità non potrà sostituirsi al giudice di merito - che ha motivatamente accertato essere la notificazione avvenuta a mani del portiere - ritenendo invece che la persona che ha ricevuto l'atto non rivestiva questa qualità.
Ciò non significa che il controllo di legittimità della Corte di cassazione sulle violazione di natura processuale si risolva nell'accertamento dell'esistenza della violazione della norma processuale. Quando la verifica della violazione richieda anche un accertamento fattuale è possibile costruire l'ambito dei poteri del giudice di legittimità in materia processuale come non limitato esclusivamente alla motivazione ma esteso alla verifica fattuale con la possibilità di esame degli atti del processo.
Insomma la Corte di cassazione, in questa materia, può esaminare gli atti e risolvere la questione proposta o rilevata in modo difforme dal giudice di merito: ciò che non può fare è ricostruire i fatti da cui dipende l'applicazione delle norme processuali in modo diverso da quanto logicamente compiuto dal giudice di merito. Va infatti ribadito che, anche nella materia processuale, il sindacato della Corte di cassazione è pur sempre un sindacato di legittimità: la Corte di cassazione ha la possibilità di esaminare gli atti del processo per verificare l'esistenza della violazione denunziata ma non viene meno il rigoroso limite che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso da quanto compiuto dal giudice di merito i fatti storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La differenza più significativa, rispetto alle violazioni di natura sostanziale, era costituita dalla circostanza che la Corte, in questi casi, aveva la possibilità di esaminare gli atti e non incontrava il limite del mero controllo sulla motivazione;
ma, dopo la modifica della lettera e dell'art. 606 c.p.p. questa differenza si è notevolmente attenuata perché, pur nei rigorosi limiti che la medesima norma indica, al giudice di legittimità è oggi consentito l'esame di singoli atti specificamente indicati. Questa ricostruzione non è estranea alla giurisprudenza di legittimità che, per es., sul tema dell'accertamento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, ha più volte riaffermato il principio dell'insindacabilità, nel giudizio di cassazione, della valutazione del giudice di merito sull'assoluta impossibilità a comparire quando questa valutazione sia sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cons. Cass., sez. 5^, 15 marzo 1999 n. 5193, Damasco, rv. 213174; sez. 1^, 16 ottobre 1996 n. 9880, Gelli, rv. 206076; sez. 6^, 22 novembre 1995 n. 1177, Misiti, rv. 204557; 8 novembre 1995 n. 620, Pranno, rv. 203410; 12 luglio 1995 n. 10057, De Rose, rv. 202959). Venendo al problema specifico di questo processo: laddove il ricorrente lamenta l'inesistenza della gravità (o sufficienza nel caso si tratti di reati di criminalità organizzata) indiziaria ovvero faccia riferimento al quadro complessivo delle indagini svolte fino al momento dell'emissione dei provvedimenti relativi alle intercettazioni, o alle altre indagini svolte, non v'è spazio per il sindacato di legittimità di questa Corte se il giudice di merito abbia logicamente apprezzato il quadro probatorio e, ovviamente, non sia incorso in altri vizi denunziabili in sede di legittimità. Va infatti ribadito - conclusivamente e con più specifico riferimento alle censure introdotte nel presente processo - che anche nella materia processuale v'è uno spazio riservato esclusivamente al giudice di merito coincidente, in buona sostanza, con lo spazio relativo all'apprezzamento dei fatti di cui tale giudice dispone quando si tratta di valutare la prova. Sarebbe d'altro canto singolare che la Corte di legittimità potesse valutare la gravità degli indizi ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e non anche ai fini della responsabilità dell'imputato. Vanno ancora fatte alcune considerazioni che riguardano le conseguenze dell'inosservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo di motivare logicamente quando sia stato investito della relativa censura di natura processuale. In questi casi, come anche nei casi nei quali l'eccezione di inutilizzabilità della prova sia stata per la prima volta proposta davanti al giudice di legittimità, o dal medesimo rilevata d'ufficio, non potrà la Corte di cassazione annullare con rinvio affinché il giudice del rinvio motivi adeguatamente ma dovrà limitarsi alla dichiarazione di nullità dell'atto o di inutilizzabilità della prova e questa statuizione, anche nel caso di annullamento con rinvio, non potrà più essere messa in discussione.
Sarebbe infatti privo di senso un annullamento con rinvio perché, in questi casi, la statuizione della Corte di cassazione non riguarda la motivazione della sentenza impugnata ma un atto processuale ad essa estraneo.
10) Fatte queste premesse è possibile passare all'esame delle specifiche censure proposte da DE rilevando che le doglianze del ricorrente sono espressamente e dichiaratamente dirette a convincere il giudice di legittimità che il compendio indiziario, utilizzato dai giudici per le indagini preliminari per autorizzare le intercettazioni o le proroghe, non era idoneo a dimostrare la richiesta gravità indiziaria.
Va intanto precisato che la sussistenza della gravità indiziaria non va intesa, nella fase procedimentale nella quale si inseriscono le intercettazioni telefoniche, in senso probatorio, ma "come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate che non devono risultare meramente ipotetiche. Si tratta di ricognizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria un'esposizione analitica di tali elementi e tanto meno l'evidenziazione di un esame critico di essi" (così, da ultimo, Cass., sez. 6^, 7 novembre 2006 n. 42178, Froncillo, rv. 235318; in precedenza nello stesso senso v. sez. 5^, 8 ottobre 2003 n. 41131, Liscai, rv. 227053; sez. 2^, 21 aprile 1997 n. 2873, Viveri, rv. 208757).
In secondo luogo alla luce dei principi in precedenza enunciati - premesso che lo stesso ricorrente evidenzia che non si tratta di mancanza di motivazione ma di vizi della medesima - va rilevato che, con le censure proposte, si pretende di dimostrare la non idoneità degli indizi individuati dal giudice per le indagini preliminari a fondare la richiesta gravità indiziaria;
ma questo compito esula, per le ragioni già esposte, dalle attribuzioni del giudice di legittimità che dovrebbe compiere una rivalutazione fattuale di tali elementi indiziari - oltre tutto non avendo a disposizione gli atti trasmessi dal p.m. al gip a fondamento della richiesta - al fine di verificare se, al momento dell'emissione del provvedimento di autorizzazione, il quadro indiziario poteva essere ritenuto "grave". Se dunque alla Corte di Cassazione è inibita questa rivalutazione del materiale di indagine posto a fondamento dei provvedimenti il vaglio di legittimità non può che essere limitato alla rilevazione della mancanza di motivazione o di manifeste illogicità o contraddittorietà che, dal loro semplice esame (e quindi non con l'esame comparato degli atti delle indagini o del processo) e nell'ambito dei limiti già indicati, non consentano di ritenere - con valutazione da compiere con criterio "ex ante" - motivati i provvedimenti a nulla rilevando che alcuni degli indizi non abbiano trovato conferma o che, di alcuni di essi, non risulti, dai provvedimenti, la provenienza.
In conclusione devono essere ritenute inammissibili le censure di DE che riguardano la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi attinenti alla motivazione dei decreti autorizzativi del medesimo mezzo di ricerca della prova perché, con le doglianze proposte, il ricorrente non individua una singola mancanza o manifesta illogicità idonea, da sola considerata, a porre nel nulla la coerenza logica dei provvedimenti ma pretende che il giudice di legittimità rivaluti il materiale d'indagine all'epoca sottoposto al gip per verificare se potesse ritenersi grave il quadro indiziario allora esistente.
Quanto poi all'utilizzazione delle fonti informative della polizia giudiziaria va rilevato che l'art. 267 c.p.p., comma 1 bis - che estende alle intercettazioni i divieti previsti dall'art. 203 c.p.p. per l'utilizzazione delle informazioni - è stato introdotto dalla L.1 marzo 2001, n. 63, art. 10 ed è stato ritenuto inapplicabile alle intercettazioni disposte prima della sua entrata in vigore (v. Cass., sez. 4^, 4 maggio 2004 n. 27891, Mucci, rv. 229075; 7 maggio 2002 n. 28953, Modeo, rv. 222226). 11) Altro tema comune, proposto espressamente da AN e DE e marginalmente da NO, è quello che riguarda le censure proposte contro la sentenza impugnata sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa del coimputato o imputato in procedimento connesso previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione alla ritenuta attendibilità del coimputato
MI e credibilità delle sue dichiarazioni.
All'esame di queste censure vanno premesse alcune considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (a partire dalla fondamentale sez. un., 21 ottobre 1992 n. 1653, Marino, rv. 192645; più recentemente cons. Cass., sez. 2^, 12 dicembre 2002 n. 15756, Contrada, rv. 225565; 18 gennaio 2000 n. 4888, Orlando, rv. 216047) che si sono formati sulla ricostruzione delle linee guida che il giudice di merito deve seguire al fine di accertare il rispetto dei criteri previsti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Il giudice deve prima accertare la credibilità soggettiva del dichiarante con riferimento a tutto ciò che concerne la sua personalità, le condizioni socio economiche e familiari, la vita anteatta, le ragioni della sua collaborazione, i rapporti con i chiamati in correità, l'esistenza di ragioni di ritorsione o di vendetta nei confronti delle persone accusate;
insomma tutto ciò che può illuminare sulla personalità del dichiarante (per es. una persona che abbia già subito condanne per calunnia o che risulti aver accettato compensi o altri vantaggi per accusare taluno, o per escluderlo dalle accuse, ben difficilmente potrà superare questo sbarramento;
superamento che invece non può essere negato prendendo a motivo la gravità dei reati commessi o la circostanza che le ragioni della collaborazione siano riconducibili al perseguimento del trattamento premiale).
Il passaggio successivo è quello dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante (ed in particolare, inutile dirlo, delle dichiarazioni di accusa nei confronti dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso) che devono avere caratteristiche di coerenza, precisione, costanza nel tempo, spontaneità. Una ricostruzione fantasiosa o del tutto generica dei rapporti criminali sui quali il dichiarante riferisce, o contrastante con elementi di prova di natura oggettiva, incrina irrimediabilmente l'attendibilità delle dichiarazioni di accusa sul singolo episodio o su una pluralità di episodi criminosi anche se, in linea di massima, il dichiarante sia stato dichiarato soggettivamente credibile.
È peraltro consentita la cd. "valutazione frazionata" che si verifica nei casi in cui l'attendibilità intrinseca sia ritenuta per una parte soltanto delle dichiarazioni purché non esistano interferenze fattuali e logiche tra le dichiarazioni ritenute inattendibili e quelle ritenute invece attendibili e purché queste ultime siano adeguatamente riscontrate (v. Cass., sez. 6^, 20 aprile 2005 n. 6221, Aglieri, rv. 233095; sez. 4^, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv. 231300; sez. 1^, 20 gennaio 2000 n. 2884, Ferrara, rv. 215505; 18 dicembre 2000 n. 468, Orofino, rv. 217820). Naturalmente la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dovrà essere ancor più rigorosa nel caso di chiamata in reità rispetto alla chiamata in correità (cfr. Cass., sez. 5^, 8 ottobre 1999 n. 14272, Cervellione, rv. 215800). Questa seconda verifica, nella normalità dei casi, prescinde dell'esistenza della buona fede del dichiarante;
buona fede che anzi, superato il primo vaglio, deve presumersi perché, se fosse accertato che le dichiarazioni sono volutamente false, dovrebbe, in linea di massima, escludersi anche la credibilità soggettiva del dichiarante;
a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto il dichiarante a rendere quella singola dichiarazione falsa. Si è detto che la credibilità soggettiva riguarda prevalentemente il mendacio mentre l'attendibilità intrinseca concerne prevalentemente l'errore. Se è provato che il dichiarante mente scientemente è da escludere la sua credibilità e, a maggior ragione, l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Ma non viceversa: l'errore ben può connotare le dichiarazioni di persona credibile che però si sbaglia nel riferire taluni fatti.
Il più delle volte, quindi, l'esclusione dell'attendibilità intrinseca è riferibile a ricordi imprecisi o errati, all'incapacità di ricostruzione degli eventi, alla confusione tra i fatti, i luoghi, le persone;
l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni può essere minata da tutti quegli elementi che, connotando le propalazioni come prive dei caratteri di specificità o precisione, non consentono di ritenere le dichiarazioni di accusa dotate di quel grado di credibilità necessaria per ritenere la fondatezza dell'accusa.
Naturalmente la precisione e specificità delle dichiarazioni va posta in relazione anche alle caratteristiche dei fatti riferiti;
è ovvio che per i fatti che si connotano per la loro unicità (per es. un omicidio) il grado di specificità dei dettagli e la loro precisione dovrà essere richiesta con maggiore rigore rispetto ad un'attività ripetitiva ed uniforme con pluralità di condotte giornaliere (tipica in questo senso è l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti).
Per quanto riguarda poi il terzo requisito, costituito dall'esistenza dei riscontri oggettivi (l'unico normativamente previsto mentre gli altri criteri sono di creazione giurisprudenziale), è opportuno precisare soltanto, per il momento, che la costante giurisprudenza di legittimità ammette che le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente possano riscontrarsi reciprocamente (v. da ultimo Cass., sez. 4^, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv. 231301; 16 aprile 2003 n. 35569, Zungri, rv. 228299; sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848; sez. 5^, 15 giugno 2000 n. 9001, Madonia, rv. 217729; sez. 2^, 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta, rv. 215558; sez. 1^, 22 settembre 1999 n. 13885, Greco, rv. 215803) purché le dichiarazioni si caratterizzino per la loro convergenza, indipendenza e specificità. Si è inoltre affermato che è necessario che esista concordanza sul nucleo essenziale del narrato mentre non hanno rilievo eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto purché non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti (v. Cass., sez. 1^, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani, rv. 230592; sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848).
12) Ciò premesso va rilevato, in linea generale, che, contrariamente a quanto si afferma nei ricorsi degli imputati, i problemi relativi alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni sono stati risolti dalla sentenza dalla sentenza impugnata in coerenza con i criteri indicati. Già il giudice di primo grado aveva affrontato in modo certamente non illogico questi temi escludendo che MI fosse animato da sentimenti di vendetta o di rancore tanto più che le sue dichiarazioni di accusa nei confronti dei coimputati non servivano ad escludere la sua responsabilità; aveva inoltre escluso che la mancanza di prova della veridicità della versione del dichiarante (di aver svolto attività di "agente provocatore") fosse idonea a influire sulla veridicità delle altre affermazioni dovendosi ritenere, quelle dichiarazioni (vere o false che fossero), dirette a escludere o limitare la sua responsabilità ma prive di influenza sulla veridicità delle dichiarazioni riguardanti gli altri coimputati.
I giudici di appello hanno confermato queste valutazioni e hanno altresì confermato l'esistenza di numerosi riscontri oggettivi di conferma delle dichiarazioni di accusa del coimputato;
e neppure hanno eluso il problema dell'attendibilità soggettiva di MI prendendo espressamente in considerazione la circostanza che il medesimo, già in precedenza confidente dei carabinieri ai quali aveva consentito di arrestare un trafficante di stupefacenti, potesse perseguire il fine di consentire alla polizia giudiziaria di accertare il coinvolgimento di DE nell'illecito traffico ma hanno motivatamente escluso che questo fine possa aver indotto MI ad accusare falsamente DE.
In conclusione i giudici di merito hanno adeguatamente, e in modo certamente non illogico, motivato sull'attendibilità soggettiva di MI e sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni individuando i riscontri oggettivi delle medesime (che saranno più ampiamente esaminati in relazione alla posizione di ciascun imputato) tutti convergenti per la conferma delle sue dichiarazioni di accusa. 13) È adesso possibile affrontare gli altri motivi dei ricorsi proposti dagli imputati.
In particolare infondati, e ai limiti dell'ammissibilità, sono gli ulteriori motivi contenuti nel ricorso di AN TR e sostanzialmente diretti a contestare l'esistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni di MI.
Si è già ricordato che questi è la persona recatasi a Milano insieme a MI per ritirare il pacco contenente 520 grammi di eroina. Secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero illogicamente ritenuto attendibile MI malgrado la compromissione di questi nella vicenda e malgrado il dichiarante non avesse espressamente affermato che AN era consapevole dello scopo del viaggio. Non esistendo alcuna prova di questa consapevolezza il ricorrente ritiene che i giudici di merito abbiano operato un'inammissibile inversione dell'onere della prova richiedendo che fosse lui a fornire la prova delle ragioni del suo viaggio a Milano.
In realtà la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di MI quando ha riferito che AN era presente quando è stato incaricato da DE di recarsi a Milano per ritirare la sostanza stupefacente ed anzi era utile che AN accompagnasse MI perché conosceva la persona che doveva consegnare la droga;
si tratta di NO AN che AN ha ammesso di conoscere e di avere incontrato proprio in casa di DE;
il che costituisce riscontro delle dichiarazioni di MI.
Ma se si considera che la sentenza impugnata ha evidenziato come la droga fosse stata sistemata proprio sotto il sedile occupato da AN - elemento di prova ritenuto indiscutibilmente decisivo anche prescindendo dalle dichiarazioni di MI ..... può pervenirsi alla conclusione che la sentenza impugnata non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova limitandosi a sottolineare, a conferma delle valutazioni in precedenza espresse, che l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione del suo viaggio a Milano (o comunque aveva dato spiegazioni generiche e indimostrabili quale quella di essersi recato in quella Città per acquistare un veicolo che non era possibile acquistare in Toscana senza indicare chi fosse l'ipotetico venditore e dove avesse la sua sede di vendita). Parimenti infondati sono gli altri motivi del ricorso proposto da NO AN. Del motivo relativo alle intercettazioni telefoniche si è già detto così come infondate sono state già ritenute le censure che si riferiscono alla credibilità soggettiva di MI e alla credibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. Gli altri motivi - con i quali si contestano la ricostruzione delle conversazioni intercettate e la ritenuta natura criptica del linguaggio usato in queste conversazioni (in particolare per quanto riguarda l'uso del termine "cambiali" che i giudici di merito hanno ritenuto riferito alla sostanza stupefacente) e si sostiene che NO non era presente all'incontro a Milano in cui era avvenuta la consegna della sostanza stupefacente - devono invece essere ritenuti inammissibili perché involgono una lettura del materiale probatorio acquisito al processo diversa da quella fornita dai giudici di merito senza che venga evidenziata alcuna illogicità in cui i giudici di merito siano incorsi e che abbia avuto influenza decisiva sull'affermazione di responsabilità.
Infine, per quanto riguarda la posizione di DE AN, la più parte delle censure - riguardanti essenzialmente la credibilità soggettiva di MI e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni - è stata già esaminata e ritenuta infondata. Queste ulteriori doglianze si risolvono anch'esse nel prospettare al giudice di legittimità una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella, certamente non illogica, compiuta dai giudici di merito. Quanto ai riscontri oggettivi va poi ribadito che i giudici di merito hanno trovato conferma delle accuse nelle conversazioni intercettate intervenute nei giorni precedenti la spedizione a Milano tra NO e DE. Conversazioni che, pur con linguaggio criptico, sono state logicamente ritenute confermative dello scopo del viaggio come del resto altre telefonate intervenute nei giorni successivi e nelle quali NO e DE parlano del viaggio a Milano come finalizzato all'acquisto, da parte di NO, dell'autovettura usata per il trasporto (quindi una versione completamente diversa da quella poi prospettata dagli imputati). 14) V'è un ulteriore problema da esaminare che forma oggetto dei motivi nuovi proposti da DE NT.
Com' è noto, successivamente alla pronunzia della sentenza e alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la L. 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272) che ha ridotto il minimo della pena, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, da otto a sei anni.
Dal testo della sentenza impugnata non emerge la volontà dei giudici di merito di applicare il minimo della pena allora vigente perché, per gli imputati AN, DE e NO, la pena non è stata applicata in tale misura perché il primo giudice è partito da un minimo di nove anni;
se è dunque vero che l'applicabilità della nuova normativa è rilevabile anche d'ufficio, riguardando la legalità della pena (cons., fra le altre, Cass., sez. 6^, 9 maggio 2006 n. 24718, Romaiche, rv. 2343709), nel caso in esame ciò è precluso per non essere stato applicato il minimo da parte dei giudici di merito (cfr. in questo senso Cass., sez. 6^, 18 febbraio 2008 n. 21439, Mori, rv. 240061; sez. 4^, 23 gennaio 2008 n. 15219, Guzman Avila, rv. 239807; 4 maggio 2007 n. 22526, Hasi, rv. 237019). È poi da rilevare che costituisce orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità che la nuova disciplina non possa essere applicata quando ci si trovi in presenza di una causa di inammissibilità originaria come avviene nel caso di MI (cfr., fra le altre, Cass., sez. 6^, 16 ottobre 2006 n. 37648, Rizzo, rv. 234610; 2 ottobre 2006 n. 36305, Guaresi, rv. 235246; 19 settembre 2006 n. 35415, Caroppo, rv. 234827; 9 maggio 2006 n. 24718, Remaiche, rv. 234370, già citata) il cui motivo sulla pena (non riguardante l'innovazione legislativa) era comunque inammissibile perché le ragioni addotte erano state già prese in considerazione dal primo giudice che aveva applicato il minimo della pena.
15) Consegue alle considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi di AN, NO e DE e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di MI.
Tutti gli imputati devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali e MI anche al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende non esistendo ragioni - con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 - che consentano di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso di MI IB che condanna al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Rigetta i restanti ricorsi e condanna tutti i quattro ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009