Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2008, n. 6222
CASS
Sentenza 19 dicembre 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell'applicazione di una norma processuale è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto. (Nella fattispecie, con il ricorso avverso la sentenza di condanna, si lamentava la violazione delle disposizioni relative alle intercettazioni poste a fondamento della decisione, per la asserita inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ad integrare glie stremi della gravità indiziaria).

Commentario1

  • 1Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moenia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2008, n. 6222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6222
Data del deposito : 19 dicembre 2008

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