Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
In materia urbanistica, la disposizione di cui all'art. 5 della Legge Regione Sicilia 10 agosto 1985 n. 35, come modificata dalla legge Regione Sicilia 15 maggio 1986 n. 26, per la quale è assentibile con semplice autorizzazione la posa di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, deve essere interpretata in modo da non collidere con i principi fissati a livello nazionale e può pertanto applicarsi esclusivamente in relazione alla edificazione di manufatti precari, o aventi natura pertinenziale o di modeste dimensioni, andando diversamente a contrastare con il principio costituzionale dell'art. 117, pur come novellato dalla l. cost. n. 3 del 2001, atteso che la competenza regionale in materia urbanistica deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 6814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6814 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 11/01/2002
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere n. 35
3. Dott. MARIO GENTILE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere n. 39068/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IG NC n. a Castelbuono il 13 novembre 1923
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23 maggio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
ST ZO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23 maggio 2001, con la quale veniva condannato per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione ed in violazione della normativa sulle opere in conglomerato cementizio, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985, 1 l.r. n. 37 del 1985 e 5 l. r. cit. e la mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, poiché l'opera eseguita non necessitava di concessione edilizia, in quanto si trattava di un prefabbricato ad una sola elevazione come tale assentibile con mera autorizzazione nella Regione siciliana, cui è attribuita competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, sicché era del tutto erronea l'affermazione del giudice di appello circa la natura precaria della costruzione, l'erronea applicazione degli artt. 1 sexies l. n. 431 del 1985 e 20 lett. c) l. n. 47 del 1985, poiché il primo precetto non si applica agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico in base alla legge n. 1497 del 1939, e l'illogicità manifesta sul punto, perché non si tiene presente la diversità esistente tra zone soggette a vincolo ed immobili, non si considera l'inclusione dell'art. 1 l. n. 431 del 1985 nell'art.82 d.P.R. n. 616 del 1977, non si valuta l'espressa dizione dell'art. 1
sexies, non si considerano le pronunce della Corte Costituzionale nn. 151, 152 e 153 del 1986 e non si procede ad un'analisi esegetica complessiva delle disposizioni della legge n. 431 del 1985 ed in particolare degli artt. 1, 1 bis ed 1 sexies e dell'art. 7 l. n. 1497 del 1939 in relazione al differente dettato dell'art. 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999 in modo da inferire l'esclusiva applicabilità dell'art.1 sexies l. cit. alle zone soggette a vincolo paesaggistico e non agli immobili ed alle bellezze d'insieme tutelate dalla legge n. 1497 del 1939, non si ritiene abrogata la disposizione in seguito all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre l'opera non avrebbe causato alcun pregiudizio all'interesse protetto e lesione al paesaggio, la violazione della legge n. 1086 del 1971, perché detta normativa concerne le opere in cemento armato risultanti dal concorso di una pluralità di strutture ed implicanti una funzione statica, mentre tale non è il cordolo, costituente il basamento del prefabbricato, e l'erronea subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto non esiste un pregiudizio al bene protetto e l'esecuzione dell'ordine è affidato alla Regione, sicché sia in base all'art. 151 primo comma d.lvo n.490 del 1999, che richiede "un pregiudizio" sia in virtù della necessità dell'intervento attivo regionale non è più possibile effettuare detta subordinazione. Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti, la legge regionale n. 37 del 1985, nonostante la competenza esclusiva della Regione siciliana in materia urbanistica, poiché deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, in ogni caso, deve essere interpretata, secondo quanto varie volte affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 187 del 1997) e dallo stesso giudice amministrativo (Cons. giust. amm.Reg. sic. 28 febbraio 1995 n.73 in Cons. Stato 1995, 1, 276) e da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. 3^ 16 novembre 2001, Graziano), in senso restrittivo in modo da non collidere con detti principi generali.
Pertanto, la modificazione introdotta dall'art. 5 della legge regionale n. 26 del 1986 all'art. 5 l. r. cit. relativa agli interventi assentibili con autorizzazione ed in particolare "per l'impianto di prefabbricati ad una elevazione non adibiti ad uso abitativo" per la sedes materiae e per il necessario coordinamento con la normativa statale deve essere inteso in relazione all'edificazione di un manufatto precario ovvero di una pertinenza o di modeste dimensioni e non di oltre 200 mq. come nella fattispecie, giacché, altrimenti, palese sarebbe il contrasto con l'art. 117 Cost., anche in base alla novella, stabilita dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Inoltre, dalla sentenza di primo grado il manufatto risulta di "rilevanti dimensioni in muratura... realizzato con pilastri in ferro e pareti in laterizio", sicché detto motivo è infondato. La seconda censura, pur variamente articolata, si basa su una lettura parziale o estrapolata di alcune decisioni sia di questa Corte sia del giudice delle leggi ed appare manifestamente infondata. Infatti, il decreto legislativo n.490 del 1999 per i limiti imposti dalla delega non può avere carattere innovativo e non può introdurre una nuova fattispecie criminosa mentre la migliore dottrina e la costante giurisprudenza di questa Corte, citata pure nella sentenza impugnata (cfr. anche Cass. sez. 3^ 13 aprile 1993 n. 571, Cavicchioli rv. 194126 quale leading case e Cass. sez. 3^ 4 ottobre 1999 n. 11352, Capocelli rv. 214801), ritengono punibili ai sensi dell'art. 1 sexies l. n. 431 gli interventi posti in essere su immobili vincolati ai sensi della legge n. 1497 del 1939 senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, perché un'interpretazione adeguatrice e la particolare importanza del bene paesaggistico impongono la sottoposizione ad identica sanzione pure di questi immobili e bellezze di insieme.
Pertanto, sarebbe sufficiente far riferimento a dette osservazioni per ritenere manifestamente infondate le argomentazioni svolte dal ricorrente.
Peraltro, volendo fornire, ancora una volta, puntuale risposta alle stesse, sebbene in maniera sintetica, deve rilevarsi che l'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985, seppure in modo impropri prevede l'applicabilità delle sanzioni "per le violazioni del presente decreto (n.d.r. legge)" senza che assuma rilievo l'intervenuta integrazione dell'art. 82 del d.P.R. n.616 del 1977, in quanto gli artt. 1 bis e 1 ter l. n. 431 del 1985 concernono i beni contemplati dalla legge Galasso e da quella del 1939 n. 1497 e predispongono un regime unitario per gli stessi, mentre la stessa clausola di riserva contenuta nell'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 conferma la globale considerazione di tutti i beni soggetti a vincolo paesaggistico, tanto più che la legge Galasso ha modificato la disciplina procedurale dell'art. 7 l. n. 1497 del 1939 sì da dimostrare ancor più l'intimo legame esistente e la particolare tutela apprestata al paesaggio, pure dalla Costituzione (art.9).
Inoltre, non può sostenersi che le disposizioni inserite nell'art.82 d.P.R. n. 616 del 1977 dalla legge Galasso non siano organiche a quest'ultima, giacché una simile affermazione contrasta con l'interesse protetto dalla legge, con le ragioni che hanno portato alla sua emanazione dopo l'annullamento del D.M. 21 settembre 1984, con i frequenti richiami effettuati a queste disposizioni dalla predetta legge e con la palesata volontà legislativa di prevedere sanzioni non più bagattellari a tutela del paesaggio. Le superiori affermazioni logicamente escludono ogni rilevanza all'argomentazione secondo cui l'art.1 sexies l. n. 431 del 1985 non si riferirebbe al beni protetti dalla legge n.1497 del 1939, tanto più che l'autorizzazione paesaggistica è espressamente richiesta per eseguire modificazioni di entrambi questi beni e la sua mancanza costituisce il contenuto del precetto penale, che qualifica il reato come di pericolo.
Infine, ove fosse esatta l'interpretazione del ricorrente, ne discenderebbe l'assurda conseguenza di lasciare privi di una maggiore protezione quei beni, che, con provvedimento singolo, per la loro eccezionale bellezza sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico. In realtà, la legge n. 431 si innesta nella legislazione precedente e si pone come disciplina di riforma di quella generale paesaggistica, sicché con riferimento alla legge del 1939 non si è in presenza di due microsistemi autonomi, ma di un'unitaria normativa, che amplia i poteri dell'amministrazione competente e deve essere interpretata in maniera sistematica con reciproche influenze, tanto più che il riferimento all'art.82 d. P.R. n. 616 del 1977 assume solo un rilievo costituzionale nel senso che mira a ridimensionare la delega attribuita alle Regioni in materia. I frequenti riferimenti alla legge n. 1497 del 1939 sia riguardo alla disciplina dell'autorizzazione di cui all'art. 7 sia ai vincoli di salvaguardia stabiliti dall'art. 1 ter l. n. 431 del 1985 sia all'obbligatorietà dei piani paesaggistici, che non escludono i beni protetti dalla legge del 1939, dimostrano come appaia erronea e riduttiva l'esegesi che limita ai beni tutelati dalla c.d. legge Galasso l'applicabilità dell'art. 1 sexies al di là degli espliciti richiami testuali contenuti nel precetto penale.
Ulteriore dimostrazione dell'intima compenetrazione tra le due normative si evince, contrariamente a quanto opina il ricorrente, nella disposizione che esclude la possibilità di applicare il vincolo paesaggistico ai beni tutelati dalla legge Galasso nelle zone A e B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - nelle altre zone come delimitate negli strumenti urbanistici ex D.M. n.1444 del 1968 o nei centri edificati i perimetrati ai sensi dell'art.18 l. n. 865 del 1971, mentre detta limitazione è espressamente eliminata per "i beni di cui al numero 2) dell'art. 1" della legge n. 1497 del 1939, sicché appaiono evidenti la maggiore protezione accordata a questi ultimi beni e l'unitaria considerazione degli stessi, giacché, ove si fosse in presenza di due distinti sistemi e regimi, non sarebbe stata necessaria detta specificazione.
Egualmente manifestamente infondata è l'asserita pretesa abrogazione dell'art.1 sexies in base al decreto legislativo n. 490 del 1999, essendo evidente la continuità normativa fra le due fattispecie del resto affermata dalla legge delega e dai limiti con la stessa imposti.
Palesemente inammissibile è la censura circa l'assenza di un pregiudizio al bene tutelato, poiché si tratta di un manufatto di oltre 200 mq., mentre la pronuncia citata in ricorso (Cass. sez. 3^ 12 maggio 1997 n. 4392, P.M. in proc. Naldoni rv. 208274) si riferisce alla costruzione di solo due pilastri ed un orientamento più permissivo di questa Corte richiede la presenza di un vulnus apprezzabile al paesaggio per escludere soltanto le minime alterazioni, quasi insignificanti o gli adempimenti formali. Infine, costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3^ 22 febbraio 1993 n. 1585, Langella rv.193234) ritiene ammissibile la subordinazione del beneficio ex art. 163 c.p. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Nè su questo uniforme orientamento rileva il decreto legislativo citato sia perché l'art.151 secondo comma non ha modificato la natura di reato di pericolo dell'art.1 sexies l. n. 431 del 1985 sia perché la previsione di un organo amministrativo per l'esecuzione dell'ordine reintegratorio dell'interesse leso, non incide su una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, che ha un potere autonomo al riguardo, ma semplifica il necessario coordinamento esistente tra autorità giudiziaria ed amministrativa, eliminando un'aporia derivante dalla previsione originaria di differenti sanzioni ed unificando il regime sanzionatorio amministrativo e giurisdizionale in modo da ridurre possibilità di conflitto. In sostanza si realizza una situazione simile a quella già esaminata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l'ordine di demolizione in materia urbanistica con una concorrenza di poteri e di sanzioni. L'ultimo motivo da esaminare è quello relativo all'applicabilità della legge n. 1086 del 1971 alla fattispecie in esame. Al riguardo esistono contrastanti indirizzi giurisprudenziali, giacché, accanto a quello citato dal ricorrente (Cass. sez. 3^ 23 novembre 1998 n. 12164, Cunsolo ed altro rv. 212177), ve ne è un altro, variamente articolato, ma fermo nel ritenere che la sfera di applicabilità della legge in esame è definita da tutte le strutture in conglomerato cementizio (normale o precompresso) e in metallo che assolvono ad una funzione statica del manufatto, senza che assuma rilievo l'entità dell'elemento materiale, atteso che non è necessario che questo sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale (cfr. Cass. sez. 4^ 15 marzo 1988 n. 3412, Di Mattia rv. 177875 in tema di silos in lamiera, Cass. sez. 3^ 11 marzo 1995 n. 122, Govetto rv. 201573, che esclude pure la necessità di una funzione statica, atteso l'interesse protetto della pubblica incolumità, e Cass. sez. 3^ 7 febbraio 2001 n. 5220, Arena ed altro rv. 218797, che, in maniera contraddittoria, asserisce la necessità di assicurare la stabilità del fabbricato (pubblica incolumità) e richiede la funzione statica dell'opera, pur senza necessità di un complesso di strutture).
Tale ultimo orientamento è pienamente condivisibile, perché conforme con la "ratio legis", con l'interesse protetto, con la disciplina dettata dalle specifiche norme e con il dato testuale delle stesse.
Peraltro nella fattispecie il cordolo in cemento armato consentiva di ancorare saldamente al suolo la struttura in metallo e muratura, sicché sussiste, persino, la funzione statica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2002