Versione
2 settembre 1990
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8 marzo 2005
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Art. 6. (( (Compiti del responsabile del procedimento) )) 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)) .
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)) .
Commentari • 271
- 1. principi di lealtà e autoresponsabilitàRedazione · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2018 · 16.703228
L'articolo 6 della legge n. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento valuti, ai fini istruttori, […] imposte a pena di esclusione. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, la generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta non è un obbligo assoluto e incondizionato, […] In tali casi, negare il soccorso istruttorio equivale a violare il dovere di lealtà sotteso alla previsione dell'art. 6 legge n. 241/1990. da ultimo, è opportuno osservare che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 tale facoltà incontra altresì il limite dell'imparzialità (che impone alla PA di trattare situazioni analoghe allo stesso modo), […]
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