Legge 9 luglio 1908, n. 445

Commentario1

  • 1T.U. edilizia (2)
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 novembre 2001

    Parte II NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA Capo I Disposizioni di carattere generale Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per …

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Giurisprudenza36

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  • 1TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1002
    Provvedimento: Pubblicato il 06/12/2025 N. 01002/2025 REG.PROV.COLL. N. 00225/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 225 del 2023, proposto da CO AR AN, AR AN AN, AR NA AN, AR RI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Romolo Freddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di SI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Fabrizio Naspi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • sospensione del giudizio·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 39 c.p.a.·
    • giurisdizione amministrativa·
    • espropriazione indiretta·
    • art. 133 c.p.a.·
    • occupazione illegittima·
    • indennizzo demolizione per rischio frana·
    • servitù pubblica·
    • prescrizione credito

  • 2Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/09/2024, n. 7473
    Provvedimento: Pubblicato il 06/09/2024 N. 07473/2024REG.PROV.COLL. N. 10164/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10164 del 2021, proposto da TO TO e ME TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ernesto Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza in forma …
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    • usucapione·
    • autotutela amministrativa·
    • competenza territoriale Segretario comunale·
    • giurisdizione amministrativa·
    • sdemanializzazione tacita·
    • art. 823 c.c.·
    • patrimonio indisponibile·
    • art. 826 c.c.·
    • ordinanza di sgombero·
    • art. 828 c.c.

  • 3TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1001
    Provvedimento: Pubblicato il 06/12/2025 N. 01001/2025 REG.PROV.COLL. N. 00221/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 221 del 2023, proposto da CO CU, Arra SO, AL MA, DE MA, ZO MA, LA MA, LA MA, UR CU, IL CU, NZ TI, NA MI, NI SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Romolo Freddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Fabrizio Naspi, con domicilio …
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    • sospensione del giudizio·
    • art. 295 c.p.c.·
    • pubblica utilità·
    • diritto di proprietà·
    • giurisdizione amministrativa·
    • espropriazione indiretta·
    • indennizzo per demolizione·
    • occupazione illegittima·
    • servitù dicatio ad patriam·
    • prescrizione credito

  • 4TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1003
    Provvedimento: Pubblicato il 06/12/2025 N. 01003/2025 REG.PROV.COLL. N. 00276/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 276 del 2023, proposto da TA Marchetti, con il suo procuratore generale Gaetano Zaghi, rappresentata e difesa dall'avvocato Romolo Freddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di IR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Fabrizio Naspi, con domicilio digitale come da PEC da …
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    • sospensione del giudizio·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 39 c.p.a.·
    • procedimento espropriativo·
    • giurisdizione ordinaria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • indennizzo per demolizione·
    • occupazione illegittima·
    • servitù pubblica·
    • prescrizione credito

  • 5TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 63
    Provvedimento: Pubblicato il 17/02/2026 N. 00063/2026 REG.PROV.COLL. N. 00209/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 209 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, PEC colucci0267@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale; contro Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; nei confronti -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Floriano …
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    • art. 27 DPR n. 380/2001·
    • sanatoria·
    • art. 11 DPR n. 380/2001·
    • abuso edilizio·
    • art. 34 bis DPR n. 380/2001·
    • art. 21 octies L. n. 241/1990·
    • art. 11 L.R. n. 28/2007·
    • demolizione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 52 D.Lg.vo n. 196/2003·
    • art. 7 L. n. 241/1990·
    • eccesso di potere·
    • difetto di istruttoria·
    • principio di affidamento·
    • difetto di motivazione
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Versioni del testo

  • Titolo I. : Provvedimenti per la basilicata
  • Capo I : . credito agrario.
  • Art. 1.

    Agli articoli 1 , 6 , 9 , 14 , 16 e 24 della legge 31 marzo 1904, n. 140 , portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata, sono sostituiti i seguenti:

    Art. 1. - E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, e' compresa tra gli Istituti coi quali puo' contrattare e operare l'Amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli; ed ha per oggetto:

    a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorta ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari; nei casi o nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;

    b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purche' le anticipazioni servano esclusivamente:

    1° alla costruzione di case coloniche, di dalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni aperti;

    2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimenti;

    3° ad acquisto di bestiame;

    4° all'acquisto di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte. Le anticipazioni, di cui al presente numero, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;

    c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre, per gli scopi di cui ai nn. 1, 2, 3 dalla lettera b).

    Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali saranno fatte a misura che procedono i lavori, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

    Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887 n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254 , e, secondo la natura di esse saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquanta anni, mediante annualita' comprensive del capitale e dell'interesse nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; pero' quelle destinate all'acquisto di bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni:

    Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrra', la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

    Sulle anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale di Credito agrario sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento; i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali saranno concessi alla ragione del 250 per cento.

    La Cassa provinciale di credito agrario per i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali godra' del beneficio accordato dall'art 23 della legge 31 marzo 1904 nei limiti del fondo da esso autorizzato.

    Art. 6. - Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.

    La concessione del grano al Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di 10 anni.

    Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all' art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 .

    La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile.

    Art. 9. - Il capitale di ciascun Monte e' costituito:

    1° del capitale in natura e in denaro, posseduto;

    2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concederai dalla Cassa, provinciale di credito agrario;

    3° del magazzino montuario per deposito dalle derrate e degli attrezzi;

    4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati.

    A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

    Dai terreni comunali sara' dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento di superficie, non minore di ettari 2 e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara', destinata a formare il campo sperimentale comunale Tale campo sara' coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o perdita derivante dalla coltura, saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.

    Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvedera' un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

    Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, quieto sara' acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.

    Art. 14. - Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione o fusione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.

    Le Casse agrarie, costituite con la forma di Societa' cooperative in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Societa' cooperative.

    Art. 16. - Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie di regola non potranno essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto. In tali casi eccezionali o previa autorizzazione data con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, tali anticipazioni potranno raggiungere il doppio del capitale.

    Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

    Art. 24. - Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari chi siano costituiti da almeno un anno con un capitale iniziale intieramente versato non minore di L. 3000; l'altro tra le Casse agrarie costituite in qualsiasi forma, da almeno un anno.

    Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno (n.13 della tabella A).