Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 ottobre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2026 |
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2024, n. 18623Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 18623 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 08/07/2024 1. – A seguito dell'avvenuta soppressione delle AATO ai sensi dell'art. 2, co. 186-bis della l. 23 dicembre 2009 n. 191, per l'ambito territoriale ottimale n. 4 NE, in cui erano compresi i 250 Comuni della Provincia di UN (raggruppati in Aree omogenee ed in Unioni montane), fu costituito l'apposito Ente di governo - EGATO 4, al quale furono assegnati i compiti di organizzazione del servizio idrico integrato (d'ora in poi SII) per l'Ambito stesso. Nel previgente sistema, la gestione del SII, quando non svolta in economia da Comuni singoli o tra loro associati, era …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6441Provvedimento:Leggi di più...
Civile Sent. Sez. U Num. 6441 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 11/03/2025 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'Azienda AN IT. Il P.G. ha depositato nuova … - momento rilevante·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2026, n. 11513Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28537/2020 R.G. proposto da: CASEIFICIO AM SE in persona del titolare LU MI PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Francario unitamente all'avvocato Michele Robustini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Gramsci n. 34. -RICORRENTE- contro COMUNE DI BOJANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Spano, con domicilio eletto in Roma, Via U. Tupini n. 113 presso lo studio dell'avv. Nicola Corbo. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 121/2020, depositata il 14/04/2020. Civile Sent. Sez. U Num. 11513 Anno 2026 Presidente: D'LA SQ Relatore: TU US Data pubblicazione: …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6443Provvedimento:Leggi di più...
Civile Sent. Sez. U Num. 6443 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 11/03/2025 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'Azienda LE MO. Il P.G. ha depositato nuova … - società in house·
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Versioni del testo
- Articolo 1Articolo 1 oggetto 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell' articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. - Articolo 1 1Art. 1.-1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Visto l' articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 , recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.
Avvertenza
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 ottobre 2000 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 .
- Parte i : Ordinamento istituzionale