Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2010, n. 8039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8039 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 09/02/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 573
Dott. TADDEI Margherita Bianca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 32135/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UE CO, n. 4.11.1962;
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 6.5.2009;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Fumu;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore dell'imputato Avv. Bonanni P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 21.10.2003 il Gip presso il Tribunale di Savona dichiarava UE CO colpevole dei delitti di lesione personale (capo B), abuso d'ufficio (capo C) e minaccia (capo D), commessi in violazione dei doveri inerenti alla qualità di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri il 4.3.2001; ordinava la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. La Corte di appello di Genova confermava dette statuizioni.
3. Ricorrente l'imputato, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente al reato di cui all'art.323 c.p., perché assorbito nelle altre imputazioni;
pronunciava altresì annullamento per l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinviava per nuovo giudizio sul punto e la rideterminazione della pena.
4. Il giudice di rinvio rigettava nel merito la domanda di riconoscimento delle circostanze innominate, sottolineando l'assenza di elementi positivi che giustificassero la concessione del beneficio;
escludeva - sulla scorta dei principi fissati dalle sezioni unite della Corte suprema - che potesse dichiararsi la prescrizione dei reati per essersi formato, a seguito della pronuncia del giudice di legittimità, il giudicato in punto di responsabilità; osservava, per incidens, che comunque il termine di estinzione del reato sub B) ancora non fosse decorso;
rideterminava infine la pena tenendo conto dell'elisione dall'imputazione del reato di cui al capo C).
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato il quale denuncia:
- violazione degli artt. 2, 157 e 161 c.p., art. 125 c.p.p. e vizio della motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati per i quali è intervenuta condanna;
assume il ricorrente, sulla premessa che ai sensi dell'art. 2 c.p. sarebbe applicabile nella specie la nuova disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005, che la decisione del giudice di legittimità,
essendo intervenuta solo su un punto (la responsabilità) e non sull'intero capo (coinvolgente anche la determinazione della pena) concernente ciascuno dei delitti contestati, avrebbe determinato solo la preclusione a ridiscutere il punto non annullato e non anche provocato la formazione giudicato, la quale si verifica solo quando tutti i punti dello stesso capo siano stati definiti dal giudice dell'impugnazione; richiama, a sostegno del proprio assunto, la sentenza delle Sezioni unite n. 10251 del 2007, che avrebbe superato, perché successiva, i principi giurisprudenziali affermati negli arresti richiamati dal provvedimento impugnato;
assume che erronea dovrebbe considerarsi comunque l'affermazione della Corte di appello secondo cui il reato sub B) non sarebbe prescritto, non potendosi tenere conto ai fini del computo del termine di estinzione, secondo la nuova disciplina, dell'aumento di pena stabilito per le circostanze aggravanti comuni. La doglianza è infondata. Come esattamente ha rilevato la sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato da tempo che qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà;
Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 1993, Ligresti;
Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese). In particolare la citata sentenza Attinà ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. in sede di rinvio, con speciale riferimento alle cause estintive del reato sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, sicché, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum.
La ratio di tali conclusioni risiede nella specialità della forza precettiva dell'art. 624 c.p.p., comma 1, a norma della quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata": è dunque indubbiamente riconosciuta dalla legge l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di annullamento (Sez. un., 19.1.2000, Tuzzolino). È vero che tale effetto non rappresenta l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, dato che il precetto detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, la quale, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale (di talché, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, sui punti che non costituiscono oggetto di gravame non si forma il giudicato ma solo una preclusione al loro esame, con la conseguenza che, non essendo intervenuta decisione irrevocabile sull'intero capo, è sempre applicabile la causa di estinzione sopravvenuta: Sez. un., 19.1.2000, Tuzzolino); ma nella specie si verte proprio in un'ipotesi specifica di annullamento parziale, con rinvio limitato esclusivamente alla sanzione da rideterminare, con il conseguente avvenuto passaggio in giudicato della statuizione sulla responsabilità e l'irrilevanza del successivo spirare del termine prescrizionale.
Nè vale richiamare la più recente decisione delle Sezioni unite del 17.10.2006 in proc. Michaeler, la quale - intervenuta sul tema dei limiti dell'appello incidentale, e dunque su quesito concernente il giudizio di cognizione in senso stretto, e non quello di rinvio - si è limitata a reiterare i principi affermati dalla citata sentenza Tuzzolino in tema di distinzione fra punti e capì della sentenza, senza affrontare ne' tanto meno rimettere in discussione i principi giurisprudenziali in tema di giudicato parziale determinato dalle sentenza di annullamento della Corte di cassazione. Alla luce di quanto sopra appare del tutto irrilevante la censura alla notazione, effettuata incidentalmente dalla Corte di appello, circa la non ancora maturata prescrizione del reato sub B) ; e solo per completezza qui si precisa che comunque anche tale doglianza è infondata, perché basata sull'erroneo presupposto dell'applicabilità al caso di specie della novella normativa introdotta con la L. n. 251 del 2005, la quale viceversa non opera retroattivamente per i reati oggetto dei processi che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già visto la pronuncia di una sentenza di condanna di primo grado (Sez. un., 29.10.2009, D'Amato);
nè, in presenza di esplicita disposizione transitoria che limita l'effetto retroattivo, è invocabile il precetto dell'art. 2 c.p. sull'applicabilità della legge sopravvenuta più favorevole (Corte cost., sent n. 72 e ord. n. 343 del 2008). - violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p., comma 3) e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, riconosciuti fin dal primo grado di giudizio;
La doglianza è manifestamente infondata. La statuizione sul riconoscimento dei doppi benefici non è stata annullata dalla Corte di cassazione, sicché persiste quale effetto della sentenza di primo grado, non modificata dalla sentenza confermativa della Corte di appello a sua volta non colpita sul punto dall'annullamento disposto in sede di legittimità - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si sarebbero dovute valutare con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La doglianza è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello congruamente argomentato, senza peraltro trascurare di confutare le deduzioni difensive, circa l'assenza di qualsiasi elemento favorevole per il riconoscimento del beneficio.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010