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13 ottobre 2000
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17 settembre 2011
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15 marzo 2025
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Articolo 48 Competenze delle giunte 1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. ((Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti)) . ((49)) 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall' articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ".
3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall' articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ".
Commentari • 46
- 1. Approvazione regolamento PLhttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 122.01259
[…] Detto regolamento non va assimilato con il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la cui adozione è attributiva dall'art. 48, comma 3, del d.lgs. 267/2000 all'organo della giunta. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 03/02/2022, n. 83Provvedimento: […] 1) Violazione dell'art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell'art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell'art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza;Leggi di più...
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