Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 gennaio 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 1972 |
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- 1. Disegno di legge riforma Testo Unico EdiliziaGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 7 marzo 2026 · 1
Pubblichiamo lo SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DEL CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI bollinato Ministero. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, della cultura, della giustizia, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari regionali e le autonomie, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/11/2024, n. 9582Provvedimento: Pubblicato il 29/11/2024 N. 09582/2024REG.PROV.COLL. N. 03085/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2024, proposto dal signor PP RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo e Linda Cilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Raffaele Izzo in Roma, via Boezio, 2; contro Comune di Santo Stefano del Sole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste …Leggi di più...
- permesso di costruire in sanatoria·
- art. 21 nonies l. 241/1990·
- manutenzione straordinaria·
- onere probatorio·
- demolizione·
- silenzio assenso·
- art. 48 l. 457/1978·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 35 l. 47/1985·
- annullamento d'ufficio·
- anteriorità manufatto·
- certificato di idoneità statica·
- termine ragionevole·
- art. 104 c.p.a.·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni precettive
- Art. 1. (Disposizioni generali)
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'. - Art. 2. (Progettazione, direzione ed esecuzione)
La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non e' necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.