Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 agosto 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 2023 |
Commentari • 120
- 1. Art. 36 testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non…https://www.brocardi.it/
- 2. SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALIhttps://www.studiocataldi.it/
TITOLO V SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI Art. 112 Servizi pubblici locali 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )). 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi. Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) 1. Le disposizioni del …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Avviso Di Accertamento A Socio Accomandante: Come Difendersi Immediatamente E A Lungo TermineGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 dicembre 2025
Se sei un socio accomandante di una SAS e hai ricevuto un Avviso di Accertamento, è fondamentale intervenire subito. Per legge l'accomandante non risponde dei debiti sociali oltre la quota conferita, ma l'Agenzia delle Entrate tenta spesso di estendere responsabilità o imputare redditi non dovuti. Anche un piccolo ritardo può trasformare una contestazione illegittima in una richiesta difficile da bloccare. Perché un socio accomandante riceve un Avviso di Accertamento presunta attribuzione di maggior reddito derivante dall'accertamento sulla società contestazioni su redditi di partecipazione della SAS contestazioni relative al conferimento o alla quota sociale errori nella dichiarazione …
Leggi di più… - 5. Disposizioni finalihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1863Provvedimento: N. R.G. 3275/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3275/2020 avente ad oggetto “beni demaniali” promossa da: C.F. , nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Nicola Lais, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; ATTRICE CONTRO , P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Paola Sallemi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. …Leggi di più...
- annullamento regolamento·
- giurisdizione tributaria·
- beni demaniali·
- art. 93 d.lgs. n. 259/03·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione ordinaria·
- TOSAP·
- canone non ricognitorio·
- cessazione materia del contendere·
- regolamento comunale·
- COSAP
- 2. Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1438Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 6 maggio 2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2942/2023 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Parte_1 Parte_2 De Mitri, - Attori - contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Sigismondo Meyer von Schauensee, - Convenuta - Fatto e Diritto Con atto di citazione del 3.04.2023, ritualmente notificato, e Parte_1 evocavano in giudizio, dinanzi a codesto …Leggi di più...
- trasferimento ramo d'azienda·
- servitù di passaggio·
- art. 92 d.lgs 259/03·
- risarcimento danni·
- art. 91 d.lgs 259/03·
- Codice delle Telecomunicazioni·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 1226 c.c.·
- compensazione spese di lite·
- art. 2043 c.c.
- 3. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/06/2024, n. 432Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 705/2018 RGAC La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: 1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente 2. dr. ssa Marialuisa Crucitti - Consigliere 3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 6.11.2023 vertente TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1 Bovalino (R.C.), via Euclide n. 10, presso lo studio dell'avv. Rosario Vizzari che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce …Leggi di più...
- diritto di proprietà·
- servitù di telefonia·
- occupazione illegittima·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 190 c.p.c.·
- art. 1226 c.c.·
- art. 342 c.p.c.·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova·
- art. 348 bis c.p.c.
- 4. TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2025, n. 1214Provvedimento: Pubblicato il 12/07/2025 N. 01214/2025 REG.PROV.COLL. N. 01698/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da L'IN soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4559B75DC, B4559B86AF, B4559B9782, B4559BA855, B4559BB928, B4559BC9FB, B4559BDACE, B4559BEBA1, B4559BFC74, B4559C0D47, B4559C1E1A, B4559C2EED, B4559C3FC0, B4559C4098, B4559C516B, B4559C623E, B4559C7311, B4559C83E4, B4559C94B7, B4559CA58A, …Leggi di più...
- giudicato·
- ne bis in idem·
- piano comunale delle coste·
- legittimo affidamento·
- proroga concessioni·
- procedura di evidenza pubblica·
- annullamento atti amministrativi·
- violazione normativa comunitaria·
- violazione normativa regionale·
- concessioni demaniali marittime
- 5. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 26/06/2024, n. 3981Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2024 N. 03981/2024 REG.PROV.COLL. N. 02741/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2741 del 2022, proposto da Termi Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consorzio Ferroviario Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale …Leggi di più...
- art. 35 c.p.a.·
- occupazione d'urgenza·
- sopravvenuto difetto d'interesse·
- compensazione spese·
- revisione progetto·
- art. 85 c.p.a.·
- improcedibilità del ricorso
Versioni del testo
- Art. 1. (Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT) 1. Per le finalita' indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , dando priorita' alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalita', del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all' articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 , e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all' articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalita' di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3, dell'art. 10, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" e' il seguente:
"3. - Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.".
- Il testo dell' art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.".
- Il testo dell' art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni recante: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e' il seguente:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.".
- Il testo dell' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226 recante "Legge-quadro sul volontariato" e' il seguente:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di aregolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Art. 2. (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata) 1. I commi 2 , 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In tal caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso.
L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157 , individuati all' articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 , gia' trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all' articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalita' di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del collegio.
(( 5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all' articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare. )) ((19)) 6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalita' di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall' articolo 11, comma 2 , e dall' articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 , gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall' articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all' articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .
8. I fondi previsti dall' articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' ai sensi dell' articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , sono utilizzati per le seguenti finalita' connesse all'attuazione del citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all' articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 , revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari, cui spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997 .
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , all' articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , all' articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e' dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: "Il commissario ad acta previsto dall' articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 , con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all' articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina".
12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell' articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908 .
------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 12, comma 9) che "Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione." - Art. 3. (Disposizioni in materia di servitu') 1. Le procedure impositive di servitu' previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitu'.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , sono autorita' esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita ) e' il seguente:
"Art. 43. - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene puo' chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita' che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorita'.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonche' quando sia imposta una servitu' di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e' il seguente:
"b) per autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385 recante norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle legge 28 gennaio 1977, n. 10 , legge 5 agosto 1978, n. 457 e legge 15 febbraio 1980, n. 25 e' il seguente:
"Art. 5. - I termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno".
- Il testo dell' art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1985, n. 42 recante proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici e' il seguente:
"5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e' prorogata di un anno".
- Il testo dell' art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 6 (Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori). - Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni e integrazioni.
La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, puo' essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.
E' in facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonche' degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell' art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni.
I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.
Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.
I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985.
Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente art. fanno carico al fondo di cui all' art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ".
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1986 n. 119 recante proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e' il seguente:
"Art. 1 (Proroga dei termini). - 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:
1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80 , in materia di imposta sul valore aggiunto;
2) il termine contenuto nell'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 , in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all' art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;
3) il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 , in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso art. 6;
4) il termine contenuto nell' art. 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 , in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell' art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , nel testo modificato dall' art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80 ;
5) il termine contenuto nell' art. 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80 , e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell' art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.
2. Il termine contenuto nell' art. 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883 , riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non e' dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della stessa legge n. 10 del 1977 .
3. Le disposizioni contenute nell' art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 , in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennita' in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonche' di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 e' autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonche' di un consigliere della minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.
4. E' prorogato di un anno il termine indicato nell' art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128 , relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
stessi localizzati nelle predette regioni
5. E' prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell' art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422 , concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato art. 32 con onere a carico del fondo di cui all'art. 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219 .
6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all' art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986".
- Il testo dell' art. 14, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico e' il seguente:
"2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , gia' prorogato dall' art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n.
42 , concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, e' ulteriormente prorogata di due anni".
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito con modificazioni dalla legge 21 legge gennaio 1988, n. 12 recante proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime e' il seguente:
"Art. 1. - Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 :
a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unita' abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;
b);
c);
d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
e);
f);
1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:
a) il termine indicato nell' art. 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 , concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all' art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;
b) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni;
c) il termine indicato nell' art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 , concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 , e successive modificazioni.
2. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990.
3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunita' montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e' prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunita' montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato, altresi', alla stessa data il termine indicato nell' art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 . Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine e' prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti.
Resta a carico del fondo di cui all' art. 3, legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.
4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
a) il termine indicato nell' art. 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 , limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;
b).
5.
6.
7.
8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65, legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449 .
9. La disposizione di cui all' art. 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.
10".
- Il testo dell' art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e' il seguente:
"Art. 22 (Occupazioni d'urgenza) - 1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , da ultimo prorogata dall' art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 , e' ulteriormente prorogata di due anni".