Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 febbraio 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 luglio 2015 |
Commentari • 24
- 1. Conto termico 3.0 al 100% anche su edifici pubblici scolastici e del SSNAccesso limitatoSilvia Latorraca · https://www.eutekne.info/
- 2. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
1. Indennizzi per estinzione anticipata mutui e copertura da quota 10% proventi alienazioni immobili (art. 7, c5, d.l. 78/2015) L'estinzione anticipata dei mutui prevede il pagamento di un indennizzo a favore dell'Istituto di credito. Esempio: Proventi alienazione: €. 5.000.000,00 --- 10% = 500.000,00 Debito residuo da estinguere: €. 450.000,00 / indennizzo: €. 50.000,00 --- totale spesa: €. 500.000,00 Domanda: È rispettato il vincolo del 10% se destino i 500.000,00 alla copertura della spesa complessiva, debito + indennizzo (500.000,00) o devo destinare 500.000,00 all'estinzione del debito e finanziare l'indennizzo (50.000,00) con altre entrate (correnti?)? 2. Imputazione degli …
Leggi di più… - 3. Conflitto tra enti impositori: sulla tassazione comunale degli immobili provinciali adibiti ad edifici scolasticiAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 17 giugno 2025
- 4. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
Il comune ha affidato, dal febbraio 2012 sino alla fine del 2013 (in attesa di una gara ad evidenza pubblica per la gestione 2014 e futuri), con una trattativa ristretta, la gestione del bar degli impianti sportivi ad una associazione sportiva senza fini di lucro. Tale associazione sportiva ha subappaltato (nei requisiti richiesti dal comune non è stata esclusa tale possibilità) ad una persona fisica, titolare di ditta individuale e partita IVA, la gestione del bar. Tale subappalto è stato comunicato e recepito dalla giunta. Non è stata fatta la voltura delle utenze (ancora a nome del comune che paga … L'Amministrazione vorrebbe dare in locazione un piccolo fabbricato comunale fatiscente …
Leggi di più… - 5. Interventi di edilizia scolastica - proroga dei termini di aggiudicazioneDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di …
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Giurisprudenza • 472
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/08/2024, n. 15881Provvedimento: Pubblicato il 20/08/2024 N. 15881/2024 REG.PROV.COLL. N. 03557/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3557 del 2024, proposto da Complesso Scolastico Seraphicum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Asl MA 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco …Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 28/06/2024, n. 11025Provvedimento: N. R.G. 44602/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44602 del ruolo generale per gli atti contenziosi dell'anno 2020, vertente: TRA in persona dei procuratori speciali Parte_1 e elettivamente domiciliata in Milano, Corso Parte_2 Parte_3 Magenta n. 84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, che la rappresentano e difendono giuste procure depositate, in via telematica, unitamente all'atto di citazione - …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 221Provvedimento: Sentenza n. 221/2025 Depositato il 11/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2025 alle ore 10:10 con la seguente composizione collegiale: SABBATO GIOVANNI, Presidente VITELLI FILIPPO, Relatore DELL'EDERA ANNA MARIA EMILIA VITA, Giudice in data 23/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 437/2024 depositato il 27/12/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_ricorrente1 Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Matera - Via Aldo …Leggi di più...
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- art. 19 d.lgs. 267/2000·
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- 4. Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 24Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 26.01.2021 al N° R.G.C.A. 779/2021 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Federica CIARDELLI del Foro di Pisa Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gina Pesce in Firenze Attrice in riassunzione contro , in persona del Controparte_1 Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze Convenuto contro in persona del Dirigente Controparte_2 Scolastico in carica, parimenti rappresentato e …Leggi di più...
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- 5. Trib. Terni, sentenza 17/10/2024, n. 398Provvedimento: TRIBUNALE DI TERNI n. 1015/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 16 ottobre 2024 per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 15 ottobre 2024 e le note depositate da parte della resistente in data 23 settembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1015/2023 R.G., promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ranchino, come da mandato in Parte_1 atti; RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge e' assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalita' di cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale; b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare
di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilita' da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettivita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' Stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Interventi da realizzare 1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:
a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonche' l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a piu' scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettivita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonche' le eventuali indagini.
4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche. - Art. 3. Competenze degli enti locali 1. In attuazione dell' articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 3 agosto 1998, n. 295 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Per le finalita' previste dall' articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi della medesima legge, e' concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie."