Versione
5 gennaio 1972
5 gennaio 1972
Art. 14. (Omessa denuncia dei lavori)
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 settembre 2022, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'istanza, proposta da L. Cesare, di annullamento o revoca (previa sospensione) dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura generale della Corte di appello palermitana: ingiunzione relativa ad un capannone sito in Partinico, per la cui realizzazione il L. era stato condannato nel 1997 dal Pretore di Palermo - Sez. dist. Partinico, con sentenza confermata dalla Corte territoriale (sent. in data 8 marzo 1999, divenuta irrevocabile). 2. Ricorre per cassazione il L., a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata considerazione dei …
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Giurisprudenza • 160
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2004, n. 27929Provvedimento: […] Riteneva il giudice, seguendo la tesi del Pubblico Ministero istante, che il costruttore, AN NE, era responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 4 e 14 legge 1086/1971, perché non aveva presentato la prescritta denuncia all'Ufficio del Genio Civile; […] Quanto al reato di cui all'art. 14 legge 1086/1971, dopo la presentazione delle denuncia al Genio Civile è venuta meno ogni esigenza cautelare.Leggi di più...
- illegittimità·
- sequestro preventivo·
- fondamento·
- fondato sulla ipotizzabilità di violazioni edilizie·
- costruzione edilizia·
- edilizia