Articolo 14 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 gennaio 1972
Art. 14. (Omessa denuncia dei lavori)

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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