Articolo 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 5Articolo 7
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5 gennaio 1972
Art. 6. (Relazione a struttura ultimata)

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositera' al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sara' conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sara' restituita al direttore dei lavori che provvedera' a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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