Sentenza 16 novembre 1989
Massime • 2
In tema di crollo colposo di costruzioni, il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge prescrive per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l'edificio venga progettato e o realizzato senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di taluno tra essi) e l'evento de quo, senza che possa accamparsi imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali. (fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta del manufatto presentavano gravi carenze tali da renderlo estremamente fragile, sicché, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò cagiando la morte di tutti i quaranta abitanti. Il progettista-direttore dei lavori si difendeva sostenendo, tra altro, la imprevedibilità dell'evento terremoto in zona non dichiarata (al tempo) a rischio sismico).*
In tema di causalità, quando la legge penale, per valutare la condotta del destinatario del precetto, parla di concorso di cause, si riferisce all'Azione sinergica, sulla produzione dello evento, da cui dipende l'esistenza del reato, riferibile alla condotta dell'uomo (come persona, essere umano), sia essa attiva (Azione) che inerte (omissione), poiché il diritto penale si occupa dei fatti umani e non degli eventi naturali. Ne consegue che, qualora un evento dannoso, assunto in fattispecie penale, trovi radice eziologica immediata in un accadimento naturale (nella specie: terremoto), che sviluppi Azione sinergica con la rimproverabile condotta del reo, di tale accadimento, non potendosi correttamente parlare di concausa, deve tenersene conto solo al fine di valutare il grado della colpa, risultando inaccoglibile la richiesta - finalizzata a (corrispondente) riduzione della obbligazione risarcitoria - di quantificazione percentuale dell'incidenza di tale accadimento nella produzione dell'evento. (fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta della costruzione presentavano gravi carenze tali da rendere estremamente fragile il manufatto, il quale, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò mortalmente travolgendo tutti i quaranta occupanti. L'imputato (progettista - direttore dei lavori) chiese, tra l'altro, che fosse quantificata (in percentuale) la incidenza causale dell'evento tellurico nella eziologia del crollo al fine di corrispondentemente ridurre l'obbligazione risarcitoria; richiesta respinta dalla Corte di legittimità sulla base del principio sopra massimato).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/1989, n. 17492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17492 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1989 |
Testo completo
Ace CORTE CURRENA O CASSAZIONE
17492 Ricmesta copi studio
ZA De: 6.20
28011 2005 Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE
del 16/11/89 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE QUARTA SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2643
NT SI RO Presidente Dott.
Mario VALIANTE Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
2. Giacomo CARACCIOLO >>> 9603/09
3. >>> Mario I AROSSI
4. >>> Mauro D. LOSAPIO
ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SENTENZA Rilasciata copia studio sul ricorso proposto da al SIG. diritti✓ LUO. 2004 per diritti
NE NT nato in [...]
IL CANCELLIERE
11 08/04/1917 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. DEL FA VERO
.20 per diritti € LAPR. 2004
IL CANCELLIERE avverso la sentenza CANCELLE A
della Corte di Appello di Salerno del 20/01/89
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Mauro D. Losapio;
Richiesta copia studio dal Sig. SPAGN OLO Udito, per la parte civile, l'avv. MAGO 2017 per M
BANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giulio Ciampani
che ha concluso per 11 rigetto del ricorso.
Udit i difensor avv. Aldo Di Vito, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processO
Il 23 novembre 1980, in Nocera Inferio-
--
a seguito di scossa del terremoto che interes re,
sò parte della Campania e della Lucania, il palaz zo denominato "TA", costruito, in strut-
tura di cemento armato secondo il progetto e con 3
la direzione dei lavori di NT AG, su commissione di IA TA, a mezzo dell'e-
secutore Donato TA, essendo stato nominato i-
spettore al cemento armato Luigi GA, cedette di schianto seppellendo tra le macerie i suoi qua ranta abitanti, nessuno dei quali scampò.
A conclusione delle indagini istruttorie del caso, tra cui una complessa perizia collegiale, i predetti, nelle spiegate qualità, vennero rinvia-
ti a giudizio davanti al Tribunale di Salerno con l'addebito di concorso in disastro colposo per crollo di costruzione e omicidio colposo plurimo
[articoli: #434-449 e 589 codice penale].
In esito al dibattimento, presenti parti civi-
11. il predetto Tribunale, con sentenza del 02/
03/1988, assolse tutti i prevenuti adottando la formula "perché il fatto non sussiste".
Su impugnazione del procuratore della Repubbli
il quale evidenziò cospicui elementi, emergen ca,
ti dalla perizia, idonei a comprovare la estrema fragilità della struttura per carenze progettuali ed esecutive, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 20/01/89, dichiarò estinto ogni adde bito nei confronti del TA per sopravvenuta morte dello stesso, assolse con formula ampia il GA e la LI [con motivazione diverse rispetto a quella di primo grado], e, infine, giy
+
dicò il AG colpevole di entrambi gli adde biti, condannandolo a pena di giustizia, oltreche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili presenti, IO e NS NZ e Ge-
rardo CA. 1
# 2 - Per quanto attiene la posizione del Ma-
gliacane, la Corte del merito, dopo avere preso atto che i periti non avevano potuto esaminare i materiali adoperati, e le strutture in genere,
della parte fuori terra della costruzione, per le
ragioni esplicitate in relazione, rilevò, tutta- via, come dalla perizia tecnica fossero emersi elementi molto gravi denunzianti inesatta proget-
tazione e, soprattutto, cattiva e superficiale esecuzione, nella impostazione e nella realizza-
zione delle fondamenta dello stabile, tali da dar conto e spiegare la repentinità del crollo totale dell'edificio; altrimenti incomprensibile, e a fronte delle caratteristiche costruttive [struttų
ra in cemento armato], e rispetto alla buona tenu ta delle costruzioni limitrofe, alcune delle qua™
li, benché versanti in situazione di compromessa staticità, a causa di pregressi eventi, risultaro 1 05
no praticamente illese o solo lievemente danneg-
giate.
La Corte territoriale concluse evidenziando che le riscontrate carenza avevano svolto un ruo-
lo di sicura concausa nella produzione del gravis simo evento, coagendo con la scossa tellurica la quale, quindi, si pose come condizione sopravvenu
ta, indipendente dalla volontà dell'agente,ma non
sufficiente, di per sé, alla causazione del crol-
10.
Sotto il profilo soggettivo, richiamati gli e-
lementi di colpa individuabili nella insufficien-
te progettazione e nel mancato controllo nel cor-
so dell'esecuzione dell'opera, sempre per quanto attiene la parte del fabbricato oggetto di riscon tro peritale, sostenne, la Corte salernitana, con tro le deduzioni difensive, doversi ritenere l'e-
vento terremoto, pur in una zona quale quella in-
teressata, in precedenza non ufficialmente classi ficata a elevato rischio sismico, evento del tut-
to prevedibile, per cui nella progettazione ed e-
secuzione della costruzione doveva tenersi conto della eventualità, per nulla improbabile, che un sisma avesse a verificarsi.
Ricorre per cassazione il AG il quale, tramite il suo difensore, deduce tre mezzi di an-
nullamento.
Motivi della decisione
3 - Con il primo mezzo, rubricato per:
Nullità della sentenza per inosservanza degli artt.475 n. 3, 438 C. P. P. in relazione agli artt.
40,41,43 C.P., nonché mancanza e illogicità della motivazione e travisamento del fatto>,il dedu-
cente si duole:
per non avere la Corte territoriale esplici-
tato, quanto alla condotta, quale addebito muova ad esso ricorrente: se quello attinente il profi-
To progettuale, per inosservanza alle norme di corretta disciplina edilizia>, ovvero, quello ri-
guardante l'esecuzione dell'opera per inosservan-
za dei doveri di soggetto garante>, inducendosi,
invece, all'affermazione di penale responsabilità
solo per effetto della verificazione dell'evento;
b- per non avere la medesima Corte spinto a fon-
!
do l'indagine circa la prevedibilità dell'evento sisma e quindi sull'elemento soggettivo del rea-
to, limitandosi a < proclamare, senza dimostrazio ne alcuna, "non eccezionale e non imprevidibile" t un movimento tellurico> ;
C- per avere, la Corte salernitana, affermato la 7
sussistenza del nesso di causalità tra assunte de ficenze progettuali-esecutive e l'evento crollo in presenza di forte scossa di terremoto immoti-
vatamente degradata a concausa dell'evento stesso.
- 1.- Al riguardo il deducente si richiama 3
alla decisione di primo grado la cui motivazione,
pienamente assolutoria, commenta riportandone am-
pf squarci, onde evidenziare come ogni supposizio ne circa la sussistenza del rapporto eziologico de quo sarebbe riferibile ad una semplice illazio-
ne dei periti, i quali solo in "via ipotetica ed 14intuitiva"> ed in base ad impressioni soggetti-
ve' > avrebbero ritenuto individuabile nel sisma una concausa della rovina dell'edificio.
A giudizio del ricorrente. la Corte territoria le non avrebbe neppure tenuto conto di quanto as-
serito dal perito chiamato a chiarimenti nel cor-
so del giudizio di primo grado, secondo il quale il diverso comportamento resistenziale delle co-
struzioni ubicate nella zona ove si verificò il crollo dedotto in giudizio potrebbe essere accre-
ditato alla differente collocazione, in pianta,
di ciascuno manufatto rispetto alla direzione di propagazione dell'onda sismica.
Infine, il deducente, sul punto, scende all'e 8
same di ulteriori circostanze in fatto spiegando come la costruzione di pilastrini in mattoni, evi denziata dai periti quale elemento denunziante ca renze progettuali ed esecutive, avesse funzione diversa da quella di sostegno della struttura del lo stabile, sopportando, invece, un solaio inter-
no aggiuntivo.
- Osserva il Collegio che pur nel suo va- 4
riegato atteggiarsi il mezzo di annullamento azio nato dal ricorrente va respinto.
1.- Sotto taluni profili la esposizione motivazionale articolata dal deducente impinge.
più o meno apertamente, ma sicuramente, gli aspet ti meritali della decisione, sui quali, non ravvi sandosi, spesso non essendo neppure dedotte, il-
logicità, carenze o contraddittorietà razionali
[ma solo diversità valutative], questa Corte di legittimità risulta del tutto sfornita di poteri cognitivi.
Questo vale, e senza che sia necessario scende re all'esame di ciascun aspetto, per quanto attie ne la valutazione delle acquisizioni processuali in genere e peritali in particolare: la presenza a la funzione dei pilastrini in mattoni, ad esem pio, venne individuata e valutata dai periti sen 9
za che, prima d'ora e quindi al cospetto del giu dice del merito, la difesa abbia nulla eccepito e controdedotto, salvo la "spiegazione" fornita dal
AG, alla quale i Giudici del merito non hanno dato credito essendosi, invece, ragionevol-
mente e legittimamente, attestati sull'accertamen to e sul parere espresso dal periti.
Inutilante, quindi, in questa sede viene con-
testata la significazione tecnico-progettuale/ese cutiva della circostanza e il relativo valore sin tomatico attribuitole sotto il profilo psicologi-
co, denunziando essa sicuramente la consapevolez-
za di carenze che non dovevano essere ovviate in modo talmente inidoneo e superficiale.
Carenze che hanno trovato riscontro nei rilie-
vi peritali riguardanti tutta la impostazione del le fondamenta dell'edificio al seguito di una Se-
rie di errori progettuali e, soprattutto, esecuti vi, attinenti il posizionamento dei plinti e sup-
portate strutture, lo scompenso nei carichi, e si milmente, tanto da consentire af periti, pur mol-
to cauti, di, tra altro, evidenziare: [. ] tut-
ti gli altri rilievi, pur non essendo indicativi di carenze di tale gravità da poterle ritenere sufficienti a provocare il crollo (evidentemen- 10
te, da sé sole: ndr), sono indice di una esecu™
zione non accorta, di un controllo poco vigile e di un lavoro affidato a maestranze inesperte, mal guidate, e poco scrupolose.> [pag.14]; per, poi,
concludere, sotto il profilo che qui interessa:-
[. .] RISPOSTA: Le carenze riscontrate non sono
di tale gravità da poter, da sole, concorrere a determinare il crollo. E' però opinione dei C.T.
U. che il fabbricato abbia affrontato la prova del sisma con capacità di resistenza sensibilmen-
te ridotte rispetto a quanto può e deve richieder si ad immobili dello stesso tipo, correttamente eseguiti.> [pag.17].
- A dar conto degli aspetti del mezzo 4 2.-
di annullamento inseribili in vizi di legittimi-
tà, seguendo lo svolgersi della critica difensi- va, va rilevato, quanto ad [sopra $3]:
ยา è difficile comprendere quale norma di leg_
ge o quale principio di diritto risulterebbe vio-
lato ove, per avventura, i giudici del merito non avessero attentamente e partitamente specificato se gli elementi di colpa ravvisati a carico del prevenuto dovessero rimanere inquadrati in caren-
ze progettuali ovvero in disattenzioni e superfi-
cialità esecutive da connettersi, all'evidenza, 11
con il ruolo di direttore dei lavori, garante ri-
spetto alla posizione del committente, né il dedy cente mostra alcun impegno per darne contezza, on
de consentire a questa Corte di espletare il Suo
compito di controllo.
In realtà, sia pure succintamente, la Corte sa lernitana ha addebitato al AG errori e
perciò, colpe sotto l'uno e sotto l'altro aspet- to, posto che, sempre a voler brevemente richiama re il posizionamento di non pochi plinti, ciò po-
trebbe essere dipeso da errori di progettazione,
come, questa puntuale, da superficialità e noncu-
ranze esecutive non rilevate, sconsideratamente,
dal prevenuto nella, ridetta e non contestata, qua lità di direttore dei lavori.
Invero, il giudice del merito, nell'ipotesi in cui il soggetto agente venga ad assumere, rispet-
to alla condotta esigibile, più posizioni, pari-
menti impingenti penale responsabilità, concorren ti o alternative che siano, sicché possano rimpro verarsi più profili di colposa condotta rispetto al prodursi dell'evento dannoso, non è tenuto a precisare se in effetti l'evento sia collegabile all'una piuttosto che all'altra [posizione], sem-
pre che la conclusione giuridica, sotto il profi- 12
lo penalistico, resti la stessa, quale che sia la ipotesi realmente avveratasi.
Ne consegue che la denunziata mancata specifi-
cazione, non portando alcuna conseguenza in ordi-
ne alla esatta individuazione del risultato cogni tivo [affermazione della penale responsabilità],
non comporta alcun vizio di motivazione [Cfr.: m.
164095, m. 179649, m. 160051; da ultimo, in tema di causalità: Cass. IV, ud. 30/03/89 (dep. 01/08/89),
n.811, ric. Mazza;
massima in via di memorizzazio ne].
b] Il deducente contesta 1'iter logico dedut-
tivo attraverso il quale la Corte salernitana per venne all'affermazione di prevedibilità della cir costanza occasionante o concausante la rovina del l'edificio, vale a dire il verificarsi del sisma,
evidenziando che in una zona territoriale per la quale non vi sia dichiarazione ufficiale di grave rischio sismico, il progettista e l'esecutore [in termini riferibili al prevenuto] di una costruzio ne non è tenuto a prevedere, né lo potrebbe ragio nevolmente, un accadimento del genere.
Il punto di critica va chiarito per consentire di sceverare quanto vi sia di meritale, e quindi di estraneo alla cognizione di questa Corte, e 13
quanto, invece, di ricevibile per riferibilità a principi di diritto.
b/1 - Sotto questo profilo è da giudicarsi e-
satto il rilievo secondo il quale il progettista-
costruttore di uno stabile in zona non dichiarata sismica non è tenuto ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge richiede per l'ere zione di edifici in zone ad elevato rischio sismi
CO, tali dichiarate.
Ma, nel caso di specie, la questione non si po ne in tale termini, posto che al AG non è
stato certo contestato di non avere adottato te-
cniche, imposto cautele, selezionato materiali siccome prescritto per le costruzioni in zone si-
smiche, ma di non avere (come doveva), nel momen-
to in cui erratamente o superficialmente proget-
tò, ovvero, incautamente e sbadatamente controlla
[o non controllò] l'esecuzione dell'opera, tenuto conto della possibilità del verificarsi di un si-
sma che, unitamente a,e quindi coagendo con, quel le deficienze, ne avrebbe aggravato gli effetti portando anche alla rovina della costruzione.
Indifferente, come ovvio, la circostanza se il
AG abbia, o meno, in effetti, fermato la sua attenzione su tale riflessione [pur con la 14
precisazione di quanto avanti si è detto in ordi-
ne alla ritenuta funzione del pilastrini in matto ni]; sta di fatto che egli, ingegnere-progettista e ingegnere-direttore dei lavori, doveva prevede- re, e poteva agevolmente farlo, che una similmen-
te fragile [è l'espressione usata dai periti] co-
struzione non avrebbe potuto reggere all'insulto di un evento inusuale, ma non di tale eccezionali tà, da non rientrare nell'ordine della prevedibi-
lità, quale, appunto, un terremoto, 0, per esem-
plificare, un sensibile assestamento del suolo di appoggio o uno scoppio nelle immediate vicinanze,
o qualsivoglia altro evento del genere.
La prevedibilità dell'evento di cui si discu-
te, dunque, va riferita, non agli effetti del si- sma su una costruzione progettata e realizzata nella ortodossa osservanza delle norme della buo-
na tecnica di edilizia civile, ma a una costruzio ne quale quella, quanto meno per le fondamenta,
riscontrata ed evidenziata dai periti.
b/2- Così impostata e delineata la problemati_
ca afferente la deduzione difensiva, in linea di logica giuridica, questa Corte, poi, non può anda re oltre la constatazione che, nel caso di specie,
fu fatta esatta appalicazione del principio di di 15
ritto. La conclusione, in linea di fatto, raggiun ta dal giudice del merito, vale a dire il prodot-
to (logico-cognitivo) scaturito dal raffronto tra l'accertamento peritale e la decisione, per esse-
re un giudizio di merito, è riservato al giudice della cognizione piena, il quale, per quanto at-
tiene il caso in esame, nella sua succinta moti-
vazione, ne ha dato essenziale contezza.
Dall'altra parte, sul punto, il deducente si limita a contrariare, verbis, le conclusioni del-
la Corte saleritana senza addurre rationes sulle quali questa Corte possa intrattenersi.
] Più estesa appare la critica che il ricor-
rente rivolge alla impugnata sentezza sotto il profilo dell'accertamento del rapporto di causali tà tra le irregolarità ed insufficienze progettua
11-esecutive riscontrate dai periti e 1' evento lamentato in causa.
Essenzialmente, pur nelle tante sfumature che man mano la critica sviluppata dal ricorrente vie ne ad assumere, la contestazione circa il punto o ra in esame si incentra non tanto sulla negazione i
(della sussistenza) di un tale rapporto [e ciò
correttamente, in quanto la individuazione del nes so eziologico costituisce apprezzamento di merito 16
(cfr., da ultimo: m.179143; ed inoltre,tra altre, m.127622, m..147193)], quanto sulla mancata valu-
tazione, al fine di pervenire a un diverso convin cimento, di elementi e circostanze le quali, poi,
partitamente esaminate, risultano di scarso, se
non nullo, rilievo.
1.- Il deducente assume che la sussistenza di tal rapporto (causale) sarebbe stato tratto da sempli ci impressioni dei periti i quali avrebbero al ri guardo opinato senza fornire elementi di riscon-
tro.
Se il rilievo fosse pertinente e concludente,
la deduzione difensiva troverebbe facile conforto proprio nella relazione peritale là dove gli auto ri, professionisti sotto il profilo tecnico indub biamente apprezzabili, si sono lasciati andare,
quando hanno ritenuto, a torto o a ragione, di do ver trinciare giudizi e conclusioni di stretta pertinenza del giudice, ad espressioni più stupe-
facenti che contraddittorie, certamente in dirit-
to errate.
Invero, non raramente nella stessa pagina, se non nello stesso periodo, si leggono espressioni che mentre negano, per esemplificare, quel rappor to [di causalità], poi affermano che le deficien- 17
ze strutturali, la fragilità dell'edificio agevo-
larono l'opera distruttrice del terromoto, come
se proprio in ciò non fosse da ravvisare la con-
causa siccome espressa dalla norma dell'art.41 co dice penale, logica estrinsecazione della teoria della par condicio adottata dal nostro legislato-
re penale.
Ma, senza che sia producente ulteriormente in-
trattenersi su tale osservazione, deve rilevarsi che i periti hanno il dovere [e ad essi solo tan-
to può essere chiesto] di fornire all'ufficio giu diziario i dati in fatto [i rilievi] e i pareri tecnici, in ciò esaurendo il loro compito;
spetta al giudice, poi, da quegli elementi trarre le con clusioni giuridiche del caso, siano esse di meri-
to o in diritto.
In particolare, e massimamente, in tema di cay salità, riguardando la relativa indagine la indi-
viduazione della relazione, che, come si è inci-
dentalmente sopra richiamato, è definibile di me-
rito, tra la norma e il fatto accertato nel caso concreto sub judice, essa involge un giudizio sul fatto, vale a dire di piena giurisdizione.
Ne consegue che vanamente il ricorrente cerca di trarre dalle contraddizioni nelle quali sono 18
incorsi i periti, in punto di interpretazione ed applicazione delle regole giuridiche, argomenti in suo favore.
Bene fece, infatti, la Corte territoriale ad ignorare, della perizia, sotto i profili pertinen ti integralmente accettata, quelle inesatte, per-
sino fuorvianti, asserzioni.
2.- La critica difensiva alla constatazione, di mero fatto e non tanto superficiale quanto la si vorrebbe far apparire, sviluppata dalla Corte ter ritoriale, là dove osserva che proprio e solo il palazzo Mezzomonte n°1 [quello di cui ci occupia-
mo], in tutta la zona, rovinò completamente;
men-
tre altre costruzioni, limitrofe e vicine, resi- stettero nonostante, per alcune, precedenti ac-
ciacchi, non appare condivisibile per il rilievo che, pur considerando con la debita attezione la opinione manifesta da un perito, nel corso di u-
dienza dibattimentale di primo grado [secondo il quale il diverso comportamento di costruzioni nel la stessa zona sismica può essere spiegato dal po sizionamento della fronte di ciascuno rispetto al l'onda sismica], il palazzo Tagliomonte n°2, come la stessa difesa ha oggi evidenziato, aveva [e,
pare doversi dire ancora, ha] una disposizione a 19
fronte identica al n°1, per essere allo stesso contiguo e quasi unito;
pure, come non si conte-
sta, nonostante uno strapiombo, misurato prima dello scatenarsi del terremoto, di ben 18 centime tri, resistette bellamente alla stessa onda sismi ca e consenti ai suoi abitanti di salvare la vi-
ta.
Né ancora, decisiva risulta l'osservazione che mai terremoto distrusse intieramente una città o un quartiere, posto che, a verificarsi l'afferma-
zione, può ben opporsi che, come a Nocera Inferio re e dovunque del mondo, le costruzione possono essere realizzate a regola d'arte, sommariamente,
alla meglio e, persino, malamente: le prime resi-
stono, le altre meno, le ultime si polverizzano,
come quella di cui of occupiamo.
3.- Anche dalla motivazione della sentenza di pri mo grado, pienamente assolutoria, il ricorrente trae argomenti per sostenere la sua avversità al-
la conclusione, in punto causalità, cui è pervenu ta la decisione di secondo grado. Ma, per il vero, scarso beneficio ne viene, po sto che, oltre al rilievo che la sentenza oggi im pugnata ha sostituito la prima, la quale, proces-
sualente, rimane priva di rilievo, sta di fatto 20
che proprio sul punto in questione, come il Procu
ratore generale ha posto in rilievo nel corso del la requisitoria orale, la sentenza del Tribunale
di Salerno appare deficitaria ed errata in dirit-
to.
E, infatti, non può, senza farsi ingiuria alla teoria della causalità, sostenersi che le carenze riscontrate sulla costruzione ebbero solo ad age-
volare l'azione del terremoto e poi, negare il rapporto di (con)causalità tra deficienze e caren ze da una parte, ed evento dall'altra.
4 3.- In tema di causalità va rilevato che,
com'è noto, il nostro legislatore penale ha fatto propria, recependola nella formulazione dell'arti colo 41 del vigente codice penale, la teoria del-
la cosidetta parità delle condizioni o della con-
ditio sine qua non, temperata dalla affermata e-
sclusione del nesso eziologico nel caso di inter-
vento, nello svolgersi del processo causale, di un fattore dotato di "forza" (di sufficienza) at-
ta a determinare da solo l'evento.
Se impropria [sotto il profilo naturalistico]
deve ritenersi l'espressione "da solo sufficien-
te", dato che, come è stato rilevato in dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da 21
ultimo: Cass., ud. 24 marzo 1986, Catalano, in
Cass. Pen. 1986, p. 1924, m. 1494), un evento è sem-
pre il prodotto di una serie di antecedenti, rima ne assodato che le più condizioni efficienti sul-
la produzione dell'evento si pongono tutte quali
(e sono considerate tutte) concause dello stesso.
Nel caso di specie, pertanto, appare evidente come gli errori e le manchevolezze evidenziati dai periti in linea di fatto e pur presi in consi derazione dalla stessa sentenza di primo grado,
condensabili nell'espressione: "alta fragilità">
dell'edificio, coniata dai periti per esprimere la loro convinzione al riguardo, abbiano, quanto meno agevolato, e quindi siano entrati in siner-
gismo conon l'azione di scuotimento propria del sisma portando al risultato che costituisce l'e-
vento dedotto nel presente giudizio.
Non vi è dubbio, infatti, che: ai fini della sussistenza del rapporto di causalità è sufficien te che l'agente abbia posto in essere una condi-
zione qualsiasi produttiva dell'evento, di guisa che quest'ultimo risulti essere conseguenza di quella condotta, e non di circostanze aventi una sufficienza causale esclusiva [Cass. 13/12/1983,
ric. Oneda, in Cass. Pen. 1984, 2393, m. 1603; cfr. 22
anche m. 180359/88].
# 5 - Con il secondo mezzo, rubricato per:
Nullità della sentenza ex art. 475 n. 4 C. P. P. >,
si duole il ricorrente per non avere la Corte di
Appello tenuto conto del, e graduato il, concorso
causale attribuibile a terzi, una volta stabilito che la cattiva progettazione ed esecuzione della costruzione fu solo concausa dell'evento crollo;
tale quantificaziome, a giudizio del ricorrente si imponeva in presenza della parti civili.
Il mezzo, nella sua estrema sinteticità, sin quasi al limite dell'ammissibilità, ha bisogno di essere chiarito per delineare i vari aspetti da esso deducibili e per, conseguentemente, indivi-
duare quello, tra essi, che, per avventura, possa trovare accoglimento.
■ 5. 1.- Un primo profilo sembra attenere alla assunta mancata valutazione, anche sotto l'aspet-
to della graduazione, del concorso di causa" at-
tribuibile all'azione del sisma.
Se così sia da interpretare l'intenzione del deducente, deve subito chiarirsene la concettuale erroneità in diritto, oltre che la inefficienza in relazione ai fini dichiaratamente perseguiti
[ristoro dei danni]. 23
Quando la legge penale, per valutare la condot ta del destinatario del precetto, parla di concor so di cause, si riferisce, come è ovvio, all'azio ne sinergica sulla produzione dell'evento, da cui dipende l'esistenza del reato,riferibile alla con dotta dell'uomo [come persona, essere umano], sia essa attiva (azione) che inerte (omissione), poi-
ché, è appena il caso di notarlo, il diritto pena le si occupa dei fatti umani e non degli eventi naturali.
Come avanti si è notato, a proposito della im-
proprietà terminologica cut incorre il legislato-
re penale nel definire il modo di comportarsi del principio della par condicio, a fronte dell'inter-
vento di fattori [nominalisticamente detti cau-
se>] preesistenti, contemporanei o sopravvenuti,
estranei alla precisazione di cui all'ultimo com-
ma dell'art.41 codice penale, è la condotta del-
l'uomo che, inserendosi dello svolgersi dell'infi nita serie di concatenati accadimenti, ovvero non inserendosi in essa, con quella condotta che ab-
bia obbligo giuridico di tenere (art.40.comma 2°,
codice penale), per impedire che l'evento temuto si verifichi, quando costituisca o venga a rappre sentare un fattore etiologico, (co)produttivo de] 24
l'evento, ad essere presa in considerazione e sop portare, inevitabilmente, tutto il carico delle conseguenze da tale condotta scaturite.
I fattori naturali, non riferibili al fatto u-
mano, preesistenti, simultanei o sopravvenuti al-
la condotta, costituiscono elementi estranei alla valutazione del giudice penale, nel senso che la
Toro naturalistica concorrenza nella produzione dell'evento, indispensabile al verificarsi del me desimo ma irrilevante per il diritto, rimane a ca rico del soggetto;
il quale, nel volere l'evento,
ne ha tenuto conto ed è stato agevolato nel conse guirlo, mentre, nell'ipotesi di evento non voluto né previsto, ma previdibile [caratteristica essen ziale dei reati colposi] sarà rimproverato per es sere venuto meno al dovere di tenere una determi-
nata condotta [astenersi dall'azione ovvero atti-
varsi, secondo il comando di cui al capoverso del l'art.41 codice penale] mercé la quale sarebbe stato scongiurato il verificarsi dell'evento dan-
noso da cui dipende l'esistenza del reato> (art. 40 codice penale).
E', infatti, evidente come nessun evento (in termini di modificazione del mondo [esterno] da cui dipende l'esistenza del reato> colposo e, in 25
definitva, in tutto il campo del diritto sotto lo aspetto fenomenico) può verificarsi senza il con-
corso di cause" preesistenti, simultanee, soprav venute coagenti, perché il naturale defluire de-
gli accadimenti non ammette cesure.
Ne consegue che, la serie di fattori [o, se si preferisce con la terminologia del codice, di con cause], precedenti, simultanee o successive, se
naturalisticamente attengono alla teoria della causalità, sotto il profilo del comportamento del l'uomo si risolvono essenzialmente nella conside-
razione sulla prevedibilità, e, di conseguenza,
come una dottrina molto nota osserva, sulla valu-
tazione della adeguatezza eziologica della condot ta [azione-omissione] rispetto al verificarsi del l'evento, come sopra definito.
Se l'avversata opinione dovesse trovare rispon denza nei canoni interpretativi della legge pena-
le, si dovrebbe sostenere che sempre al giudice spetterebbe individuare [e determinarne la quanti tà sinergica] le (anche solo immediate) concause di cui si parla. Per esemplificare,e stare ai rea ti colposi, quanto attribuibile all'asfalto sdruc ciolevole per pioggia in atto o per ghiaccio pre-
formatosi, quanto ai raggi solari abbaglianti, e 26
via di seguito.
A ben vedere, sostanzialmente, la situazione non muta neppure nel non meno vasto campo dei rea ti dolosi ad evento poiché, come è noto, l'agen-
te, che abbia conosciuto e voluto quel dato risul tato [indipendentemente, pur con le riserve recen temente emerse in sede di giurisprudenza costitu-
zionale, dall'avere saputo essere quel tanto con-
trario alla legge penale], da una parte ha utiliz zato, conoscendola, o meno, la serie di fattori causali, nello svolgersi dei quali ha inserito la propria condotta tesa al conseguimento dello sco-
po, dall'altra, dovrà inevitabilmente porre a suo carico l'eventuale diverso svolgersi di quella se rie causale, ancorché in termini non previsti né,
persino, previdibili, ove, in definitiva, il ri-
sultato (1'evento voluto) non muti: chi colpise con un coltello per uccidere, della voluta e con-
seguita morte risponderà, anche se questa si sia verificata per velocissimo dissanguamento dovuto a carenza di piastrine [fattore non previsto né,
poniamo, prevedibile].
Per concludere, sul punto, deve affermarsi che del quantum causale riferibile, ove un tanto pos-
sibile fosse, all'azione del sisma. per il caso 27
che ci occupa, risponde, o rispondono, colui, o coloro che pose(ro), con la sua (loro) condotta,
una qualsiasi delle (con) cause agenti nel produ-
rare la rovina dell'edificio.
5 2.- Il secondo profilo ricavabile dalla
--
sintentica critica dal ricorrente azionata con il secondo mezzo di annullamento in esame, concerne,
a quanto il Collegio coglie, la individuazione e quantificazione di concorso di cause e di colpe attribuibile ad altre persone, da ritenersi sog-
getti di riferimento di condotte colpose coagen-
tf.
Sotto questo aspetto, esplicitandosi che in li nea teorica la deduzione non confligge con princi pf di diritto, dappoiché si sposta l'indagine dal concorso di fattori naturali [naturalisticamente definibili] al concorso di condotte (umane) defi-
nite (in thest) colpose,è necessario, tenuto con-
to della precisazione indotta dal ricorrente, con riferimento alla presenza delle parti civili, e,
quindi, all'aspetto civilistico della causa, ope-
rare una duplice distinzione, a sua volta ulte-
rformente ripartibile.
Del concorso di cause e di colpe deve te-
nersi conto, ovviamente, ai fini della ripartizio 28
ne dell'onere economico scaturente dall'obbligo di ristorare coloro che, per effetto della condot ta colposa assistita da efficienza causale, abbia no subito (ingiusto) danno;
ma tale determinazio-
ne interessa il processo penale, e pertanto in questo è ricevibile, solo in relazione alla indi-
viduazione, acclaramento e quantificazione del concorso riferibile alla parte lesa, che abbia in serito l'azione risarcitoria nella procedura tesa all'acclaramento della penale responsabilità del-
l'assunto autore del danno.
Questa Corte ha già deciso che: in tema di re sponsabilità civile per reato colposo contro la persona, addebitato a più rei, in concorso indi-
pendente, la richiesta di quantificazione dei [rj spettivi] coefficienti del rapporto di concorsua-
lità nella produzione dell'evento, ai fini della ripartizione dell'onere civilistico del risarci-
mento del danno nei riguardi delle parti lese, કે
insoddisfattibile nel giudizio penale, perchè, men
tre nei confronti di queste ultime l'obbligo dei corresponsabili rimane solidale, ai sensi e per gli effetti del principio stabilito dagli artt.
187 codice penale e 2055 codice civile [sicché
quella quantificazione sarebbe inutiliter data], 29
nei rapporti interni, tra i più responsabili, ri-
sulterebbe irrituale, per carenza di un rapporto processuale tra gli imputati, dato che il proces so comporta un rapporto tra il pubblico ministero e ciascun imputato (e tra entrambi e l'Organo gių
..
dicante], non un rapporto (sempre processuale)
tra gli imputati medesimi, stante l'ininfluenza della posizione di ciascuno rispetto a quella di ogni altro> [Cass. IV, ud. 01/06/89 (dep. 10/10/89),
n.1427, ric. Coriale;
massima in corso di memoriz zazione].
Tale principio va applicato, a maggior ragio-
nei riguardi di soggetti rimasti estranei al ne,
processo, come si verifica nel caso di specie, ta li dovendo essere considerati, non solo coloro sulla condotta dei quali il processo non ha mai appuntato attenzione [ma che, pure, sia chiaro,
potrebbero vedersi chiamati, nelle appropriate se di di giurisdizione, da chi abbia interesse a sol lecitare un redde rationem], ma anche coloro che dovrebbero rispondere per il TA, la valutazio ne della di cui condotta, pur fuori di questo pro cesso per quanto riguarda la responsabilità pena-
le, non rimarebbe priva di conseguenze ai fini ci vilistici. 30 3.- L'ultimo aspetto da considerare ri-
guarda la valutazione della condotta di terzi
[comprendendovi, in generale, sia coimputati che persone rimaste estranee al processo] in relazio-
ne alla quantificazione della pena [base] da irro gare a ciascun giudicabile;
nel caso di specie al ricorrente.
Il Collegio, con il conforto dell'ormai costan te, sul punto, giurisprudenza di questa suprema
Corte [cfr., tra altre: m. 127106, m. 125834, m. 136094, m. 154864, m. 180744], ritiene che di ta-
li apporti il giudice del merito debba tener con-
to nel valutare, complessivamente, la pena da ir-
rogare, con evidente riferimento al parametro ri chiamato dall'art. 133 codice penale (n°3, [...]
grado della colpa>).
La Corte territoriale, per il vero, ha fatto generico richimato a tale valutazione ma, a giudi zio del Collegio, ha omesso di evidenziarne gli a spetti salienti, onde rendere conto motivazionale dell'avere preso in considerazione ogni aspetto della complessa fattispecie, per quanto riguarda il punto in discussione.
Per completare tale disamina, che è essenzial-
mente in fatto, deve disporsi il parziale annulla 32
sodio criminoso;
sicché, quando detto giudice ab-
bia motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena, con riferimento af criteri di valuta-
zione di cui all'art. 133 cod.pen., [ . .) il rela-
tivo giudizio non è censurabile in sede di legit-
timità.>.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha e videnziato i motivi che sconsigliarono la conces-
sione dell'attenuante, quali la gravità dell'even to [quaranta morti], il grado elevato della col-
pa, i precedenti specifici [condanna per disastro colposo e omicidio colposo]; il che appare suffi-
ciente ai fini che qui interessano. Né la Corte del merito era tenuta a passare in rassegna tutti i parametri di cui all'art.133 codice penale, es-
sendo sufficiente, per adempiere l'obbligo della motivazione nel dare conto dell'esercizio di un potere puramente discrezionale, che abbia fatto richiamo di quelli ritenuti decisivi.
☐ 6 - Conclusivamente, la impugnata decisione va annullata limitatamente al punto attinente la quantificazione della pena base da irrogare, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, perché,
attenendosi al principio di diritto sopra esplici tato, provveda alla individuazione della pena cor 31
mento della impugnata decisione con rinvio come in dispositivo. 6 - Con il terzo mezzo, rubricato per:
< Inosservanza ed inesatta applicazione degli artt.
62 bis e 133 C.P.> il ricorrente si duole per non avere la Corte territoriale adeguatamente motiva to circa la negazione dell'attenuante generica, va lutando solo talune emergenze processuali e non considerando tutti i parametri suggeriti dall'art. 133 del codice penale.
Il motivo è da rigettare.
La Corte salernitana ha dato conto al riguar-
con motivazione esauriente, spiegando perché do.
ha ritenuto il prevenuto immeritevole dell'atte-
nuante de qua.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato
[cfr., fra tante: m. 180073, m.180242, m. 175054,
m.166776, m. 153924 (e ivi citate), m. 155899, m.
139345, m. 131955], in tema di determinazione della pena, la concessione, o meno, delle attenų
anti generiche costituisce un giudizio in fatto sottratto al controllo di legittimità: essa è de-
mandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di adeguare la determinazione della pena all'entità dell'epi- 33
rispondente al caso di specie, dopo avere valuta-
to la portata da attribuire al concorso di cause e di colpe riferibile ad altri soggetti, dandone completa e esaustiva ragione in motivazione.
Questo non significa che la Corte del rinvio debba, necessariamente, riformulare la pena base,
potendo, per avventura, essa risultarle, sulla ba
se di quelle valutazioni, conforme a giustizia nella quantità irrogata dalla Corte salernitana;
é, invece, necessario che, quale che sia per es-
sere la sua decisione, ne dia conto motivaziona-
le. Con il che avrà assolto al compito demandato le con la presente decisione e 17 processo potreb be ritenersi concluso.
P. T. M.
La Corte, IV Sezione penale,
visto l'art.543 cod. proc.pen.[r.d.n.1399/1930],
in accoglimento del ricorso, limitatamente alla determinazione di eventuali concorsi causali,
a n n u l l a la sentenza impugnata e r i n v i 2
1
per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli;
r g e t t a nel resto. 34
Così deciso in Roma il
Il Consigliere est.
[dott. Mauro b. Losapio]
IL CAN
You (Fi
16/11/89=
IL PRESIDENTE
[dott NT siroli]
Puteri Casinst
LERIA.
NB.DIC. 198
Dhi
N
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