Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/1989, n. 17492
CASS
Sentenza 16 novembre 1989

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In tema di crollo colposo di costruzioni, il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge prescrive per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l'edificio venga progettato e o realizzato senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di taluno tra essi) e l'evento de quo, senza che possa accamparsi imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali. (fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta del manufatto presentavano gravi carenze tali da renderlo estremamente fragile, sicché, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò cagiando la morte di tutti i quaranta abitanti. Il progettista-direttore dei lavori si difendeva sostenendo, tra altro, la imprevedibilità dell'evento terremoto in zona non dichiarata (al tempo) a rischio sismico).*

In tema di causalità, quando la legge penale, per valutare la condotta del destinatario del precetto, parla di concorso di cause, si riferisce all'Azione sinergica, sulla produzione dello evento, da cui dipende l'esistenza del reato, riferibile alla condotta dell'uomo (come persona, essere umano), sia essa attiva (Azione) che inerte (omissione), poiché il diritto penale si occupa dei fatti umani e non degli eventi naturali. Ne consegue che, qualora un evento dannoso, assunto in fattispecie penale, trovi radice eziologica immediata in un accadimento naturale (nella specie: terremoto), che sviluppi Azione sinergica con la rimproverabile condotta del reo, di tale accadimento, non potendosi correttamente parlare di concausa, deve tenersene conto solo al fine di valutare il grado della colpa, risultando inaccoglibile la richiesta - finalizzata a (corrispondente) riduzione della obbligazione risarcitoria - di quantificazione percentuale dell'incidenza di tale accadimento nella produzione dell'evento. (fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta della costruzione presentavano gravi carenze tali da rendere estremamente fragile il manufatto, il quale, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò mortalmente travolgendo tutti i quaranta occupanti. L'imputato (progettista - direttore dei lavori) chiese, tra l'altro, che fosse quantificata (in percentuale) la incidenza causale dell'evento tellurico nella eziologia del crollo al fine di corrispondentemente ridurre l'obbligazione risarcitoria; richiesta respinta dalla Corte di legittimità sulla base del principio sopra massimato).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/1989, n. 17492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17492
    Data del deposito : 16 novembre 1989

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