Sentenza 26 marzo 1997
Massime • 1
Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul "decisum")
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/1997, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 26.3.1997
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente
l. Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Componente SENTENZA
2. " NA TI " N. 2
3. " NN IO "
4. " BR RI "
5. " MA IC LO " REGIS.GENER.
6. " SC RE " N. 21519/96
7. " Torquato GEMELLI Rel. "
8. " AL NT "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ATTINÀ Natalino, n. a Calanna il 24/12/1933;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 22/3/1996;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Torquato Gemelli;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano Suraci;
che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 febbraio 1992, il PR di RE AB affermava la responsabilità penale di Attinà Natalino in ordine al reato di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 319 del 1976 (per aver effettuato scarichi non conformi alle prescrizioni della Tabella C), commesso il 3 giugno 1991, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi due di arresto, poi ridotti dalla Corte d'appello di RE AB (con sentenza dell'otto febbraio 1995) a mesi uno e giorni dieci.
Su ricorso dell'Attinà, la Corte di Cassazione (13 novembre 1995) annullava tale pronuncia "limitatamente alla determinazione della pena", con rinvio alla Corte d'appello di Messina. E questa, con sentenza del 22 marzo 1996, determinava la pena in lire tre milioni di ammenda.
Anche contro tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione e ne chiedeva l'annullamento, deducendo che, data la natura contravvenzionale del reato, esso si era già estinto per prescrizione (in data 3 dicembre 1995) a norma degli artt. 157 n. 5 e 160 c.p.. Il ricorso, assegnato alla IV Sezione penale, veniva da questa rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza sul punto se possa essere dichiarata la prescrizione del reato maturata successivamente all'annullamento parziale con rinvio limitatamente alla determinazione della pena;
o se, invece, ciò sia da escludere in quanto, a norma dell'art. 624 c.p.p., la parte di sentenza relativa all'accertamento del reato(e alla responsabilità dell'imputato ha acquistato autorità di cosa giudicata prima del compimento del termine di prescrizione, bloccandone definitivamente il decorso. Contro quest'ultima soluzione, accolta dall'indirizzo prevalente della giurisprudenza, la Sezione rimettente formulava ampie riserve, svolgendo argomentazioni critiche ed osservando, a sostegno della soluzione opposta, che l'accertamento ormai definitivo della colpevolezza dell'imputato, per essere stata la sentenza di merito annullata solo in ordine alla determinazione della pena, non impedisce l'ulteriore decorso dei termini di prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ad una pena determinata, poiché solo questa consuma il decorso dei termini di prescrizione, non potendosi configurare il reato se non in relazione agli effetti giuridici che produce.
Osservava ancora che, altrimenti, non risulterebbe più soggetta a prescrizione la parte residua del reato coincidente con la sanzione in quanto, esclusa la prescrizione del reato a seguito del suo accertamento e della dichiarazione di responsabilità, non sarebbe neppure applicabile la prescrizione della pena, che decorre dal giorno in cui diviene irrevocabile la condanna ad una sanzione determinata. Si finirebbe, dunque, per attribuire al giudice il potere d'infliggere la pena senza limite temporale, cosi infrangendosi l'unità della fattispecie incriminatrice, comprensiva di precetto e sanzione, e sottraendo alla prescrizione proprio quest'ultima componente, che è la parte più importante della previsione normativa. il tutto con indebita uguaglianza di trattamento di situazioni diverse, verificandosi il blocco definitivo della prescrizione del reato sia per chi abbia subito condanna definitiva con determinazione della pena prima del termine prescrizionale, sia per chi entro lo stesso termine sia stato destinatario solo di accertamento di responsabilità senza inflizione definitiva della sanzione.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte.
Con motivi depositati il 10.3.97 il ricorrente nega la possibilità di configurare il "giudicato progressivo", deducendo che l'espressione "parti" (della sentenza) contenuta nell'art. 624 c.p.p. può avere attinenza soltanto ai "capi" della decisione, in aderenza al dettato costituzionale della non colpevolezza dell'imputato sino alla "condanna definitiva" e quindi irrevocabile ed esecutiva, che non si concilia con la non definitività della regiudicata.
L'unitarietà e l'inscindibilità dell'azione penale non possono avere come referente l'accertamento della responsabilità sganciata dall'applicazione della pena: ove ciò si verifichi, subentra il disposto dell'art. 129 c.p.p. che sancisce l'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. Tale regola non è soggetta ad eccezioni fino alla decisione finale in cui s'individua il giudicato con riferimento sia a cause estintive del reato, che all'"abolitio criminis", sopravvenute all'annullamento parziale con rinvio ad opera della Cassazione.
L'interpretazione dell'art. 624 c.p.p., secondo cui si formerebbe il giudicato pur senza condanna definitiva, si porrebbe oltretutto in contrasto con i principi di non colpevolezza e di umanità della pena (art. 27 co. 2 e 3 della Costituzione), dovendosi in tal caso considerare vessatoria l'espiazione perché attuata in limiti temporali irragionevolmente distanti dall'epoca del fatto;
e sotto tali profili il ricorrente ne eccepisce l'illegittimità costituzionale.
In data 26 marzo l997 si procedeva alla discussione del ricorso in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza di rimessione afferma che, essendo il reato inscindibilmente legato alla pena, solo la definitività della condanna, comprensiva della sanzione inflitta, è idonea ad impedirne la prescrizione;
sicché, nell'ipotesi di annullamento parziale ad opera della Cassazione con rinvio soltanto per la determinazione della pena, è applicabile al reato la prescrizione sopravvenuta all'annullamento, per la regola generale contenuta nell'art. 129 c.p.p.. La questione che il Collegio è chiamato a risolvere è collegata alla configurabilità del "giudicato progressivo" (o parziale) nell'ambito dell'ordinamento processuale penale. La sentenza è idonea a produrre gli effetti che le sono propri per l'insita immutabilità derivante dall'autorità della regiudicata, fino all'intervento (eventuale) di fatti nuovi idonei a creare una situazione diversa che sostituisca quella che ne è stata oggetto;
conclude un iter processuale attraverso il quale si riduce progressivamente lo spazio del "thema decidendum", con le questioni interne già definite ovvero non impugnate, in direzione dell'accertamento del fatto, della responsabilità dell'autore e della (eventuale) punizione dello stesso. Il processo progredisce per fasi e gradi regolati da una serie di norme di contenuto diverso, con previsioni di limitazioni e di vincoli connessi al suo sviluppo, e in particolare il giudizio d'impugnazione trae origine dall'impulso e dalla "disponibilità" di parte connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. Consegue, in relazione alle parti della sentenza non impugnate, la "preclusione" processuale (arg. ex artt. 597 co. 1 e 609 co. 1 c.p.p.) tesa a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si esaurisca per il permanere di altre questioni "sub iudice", possano essere indefinitamente riproposte. Deriva, quindi, una situazione endoprocessuale che, se consente il riconoscimento di cause di non punibilità sopravvenute (arg. ex artt. 129 e 609 co. 2 c.p.p.), trova però nella regiudicata il limite invalicabile alla loro applicazione;
come nel caso in cui, intervenuta la decisione della Cassazione di annullamento parziale con rinvio, che non esaurisce tutta la materia ma solo una parte del merito, non più suscettibile di essere posta in discussione ne' all'interno ne' all'esterno del processo (arg. anche ex art. 649 c.p.p.) se non con il rimedio straordinario della revisione, la parte non colpita dall'annullamento e non in connessione essenziale con le parti annullate acquista autorità di "giudicato" (art. 624 c.p.p.). In quest'ultima ipotesi, contrariamente a quanto si verifica nei (precedenti) giudizi d'impugnazione, essendo stata rimessa al giudice di rinvio soltanto la parte relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (arg. ex art. 624 co. 1 c.p.p.). L'intervento decisorio del giudice di legittimità, bloccando il riesame delle questioni che ne sono state oggetto, conferisce peculiari connotazioni al giudizio di rinvio segnandone le differenze che lo distinguono qualitativamente dal giudizio in cui è stata emessa la sentenza (parzialmente) annullata (Cass. S.U. sentenze 19.1.94 Cellerini, 11.5.93 Ligresti, 23.11.90 Agnese). Da ciò deriva che, se pur il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, tuttavia nel relativo giudizio operano i limiti conseguenti all'intervento della Cassazione, come espressamente prevedono gli artt. 627 co. 1, 3 e 4 e 628 che hanno il loro referente nell'art. 624 co. 1 c.p.p., il quale appunto stabilisce che, se l'annullamento non è stato pronunciato per tutte le "disposizioni" della sentenza, questa ha autorità di "cosa giudicata" nelle part che non hanno connessione essenziale, vale a dire che non sono in necessaria interdipendenza logico-giuridica con la parte annullata.
Allineandosi alla giurisprudenza della Corte Suprema, anche la Corte Costituzionale ha espressamente affermato (ordinanza n. 367/96) la configurabilità del "giudicato parziale". Giudicato che si connota dell'intangibilità, sia pur flessibile per la previsione di deroghe nel sistema processuale (arg. ex artt. 629, 669, 671, 673 c.p.p.), e sul quale non si riscontra nel sistema l'esistenza di un potere di sindacato ad opera di un giudice diverso (in tal senso Corte Costituzionale sentenza n. 21/82). Corollario dei principi suesposti è che la possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. nel giudizio di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e col conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio: formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità d'incidere sul "decisum". In maniera appropriata il legislatore ha usato l'espressione "autorità di cosa giudicata", (soltanto) in relazione alle parti, anche quali elementi di un unico capo della sentenza oggetto del ricorso, non annullate dalla Corte di legittimità e con quelle annullate non in connessione essenziale che ne comporti inevitabilmente un riesame.
L'obiezione più insistente, mossa alle suindicate decisioni di queste Sezioni Unite da larga parte della dottrina ed ancora da isolate pronunce (Cass. Sez. I sentenza 9.11.94 n. 11206), è costituita dall'affermazione dell'esistenza di una connessione essenziale, per un rapporto ontologicamente inscindibile, fra il reato e la relativa sanzione: si sostiene che nella situazione considerata non si è ancora in presenza di un giudicato di condanna, il quale va inteso come comprensivo dell'affermazione della responsabilità penale e dell'applicazione della relativa pena.
Va osservato intanto che l'applicabilità della pena non è una costante del reato. Parte dell'attenta dottrina, di recente, ha fondato tale assunto sulla considerazione che il diritto positivo, prevedendo cause che escludono l'illiceità del fatto cosiddette cause di giustificazione: ne sono esempi gli artt. 50, 52, 53, 54, 384, 599 c.p., art. 4 d. lgt. 208/44), cause scusanti che escludono la colpevolezza ma non l'illiceità del fatto (artt. 45, 46 c.p.) e cause di esclusione della punibilità in senso stretto, che hanno l'effetto di escludere la sola pena lasciando sussistere l'illiceità del fatto e la colpevolezza dell'autore, non consente di ritenere che del reato sia sempre componente essenziale l'applicazione della pena comminata.
Emerge, dunque, un ruolo autonomo della punibilità rispetto al reato, sganciato dall'applicazione della sanzione tipica, punibilità che va dunque esclusa dai suoi elementi costitutivi, fermo restando che di norma alla commissione di un illecito penale e all'accertamento della colpevolezza segue l'applicazione della relativa sanzione.
Con particolare riferimento alle cause che in senso stretto escludono la pena (tra le altre, artt. 307 co. 3, 418 co. 3, 649 co. 1 c.p.), la presenza del reato è provata dalla punibilità dei concorrenti. Ma l'esempio più evidente della separazione fra accertamento della responsabilità e determinazione della pena è l'istituto del perdono giudiziale per i minori dei diciotto anni (causa di estinzione del reato: art. 169 c.p.) che presuppone l'accertamento di un fatto criminoso ("se, per il reato commesso...") e però prevede la non applicazione della pena in conseguenza dell'astensione del giudice dal pronunciare condanna, attuandosi così la rinuncia statuale alla pretesa punitiva benché accertata nei suoi momenti essenziali.
Può, dunque, dedursi che il principio di legalità (art. 1 c.p.), limite invalicabile del potere del giudice (arg. ex art. 25 co. 2 della Costituzione), individua con la pena comminata la criminosità
del fatto, ma la sanzione non sempre è applicata in concreto e quindi non costituisce un elemento essenziale per l'esistenza del reato: conclusione in linea con l'affermazione del giudice delle leggi (sentenza n. 369/88) circa la netta distinzione, se non la separazione tra reato e punibilità;
elemento quest'ultimo al quale il legislatore ha inteso dare valore autonomo rispetto al fatto criminoso.
Da tale distinzione discende la configurabilità del giudicato progressivo: potendo intervenire in momenti distinti l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione della pena e non essendo quest'ultima elemento costitutivo del reato, non è "extra ordinem" la concezione di una definitività decisoria che, attinendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non si sia ancora connotata dall'esaustività la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta.
La sentenza che afferma la responsabilità penale dell'imputato è il presupposto logico-giuridico della parte contenente la specifica condanna (determinazione della pena): entrambe costituiscono "disposizioni della sentenza" (art. 624 co. 1 c.p.p.), venendo anzi esaltata la pregiudizialità della prima con l'autonomia concettuale che le è propria in funzione della seconda che è di norma conseguenziale. Ecco perché, se l'annullamento è parziale e non intacca la prima delle due disposizioni, la sentenza acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata" (art. 624 c.p.p.). Se, dunque, l'annullamento colpisce soltanto la parte di sentenza relativa al quantum (non all'an) della pena, che dovrà essere rideterminata ma non potrà essere eliminata, la parte concernente l'affermazione della responsabilità resta intangibile.
Essa, infatti, lungi dal porsi in "connessione essenziale con la parte annullata", ha ormai acquistato "autorità di cosa giudicata" e, proprio su questo irretrattabile presupposto (qual è appunto la declaratoria di colpevolezza e punibilità), consente la riapertura del giudizio, in sede di rinvio, limitatamente alla parte annullata della sentenza (quoad poenam) e solo a quella (art. 625 c.p.p.). Contro tale conclusione non valgono i rilievi che - a dire del ricorrente e dell'ordinanza di rimessione - escluderebbero in certe ipotesi la configurabilità del giudicato parziale. Cosi è a dirsi del riferimento alla causa istintiva del reato costituita dalla morte del reo (art. 150 c.p.) sopravvenuta all'annullamento con rinvio per la determinazione della sola pena. In tale ipotesi, da un lato il processo non potrebbe mai giungere a conclusione nel giudizio di rinvio per la definitiva impossibilità di costituire il rapporto processuale mancando il soggetto contro cui far valere la pretesa punitiva, sicché non potendo divenire irrevocabile la parte relativa alla determinazione della pena non si formerebbe mai il titolo esecutivo;
dall'altro, l'imprescindibile collegamento fra pena da infliggere e soggetto imputato renderebbe priva di significato una sanzione nei confronti dell'(ormai) inesistente autore del reato.
Alla morte del reo consegue la contestuale estinzione di tutti i rapporti penali, d'ordine sostanziale e processuale, venendo meno uno dei soggetti del rapporto punitivo.
Proprio la peculiarità di tale situazione, discostandosi da ogni altra causa estintiva del reato, inevitabilmente opera nel giudizio di rinvio anche nell'ipotesi presa in considerazione in cui non è stata ancora determinata la pena da infliggere, sicché in tal caso per espressa previsione normativa (art. 69 co. 1 c.p.p.) va pronunciata con sentenza la declaratoria di estinzione del reato. Quanto poi all'"abolitio criminis", intervenuta nelle more del giudizio di rinvio limitato alla determinazione della pena, trattasi di evenienza che fa venir meno l'esistenza del reato, così minando in radice la pretesa punitiva statuale e caducando il rapporto punitivo nei confronti di un soggetto ormai divenuto autore di un fatto non antigiuridico dal punto di vista penalistico: vien meno la legittimità dell'affermazione della responsabilità e quindi della condanna ("an") sicché vien posta nel nulla la pronuncia pregiudiziale alla punibilità, tanto che è prevista la revoca della sentenza di condanna (art. 673 c.p.p.) finanche ad opera del giudice dell'esecuzione: per il principio dell'economia dei giudizi non può non riconoscersi analogo potere in sede cognitiva al giudice di rinvio, in ogni caso, in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 co. 2 c.p. secondo il quale nessuno può essere "punito" per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.
Se, invece, in pendenza del giudizio di rinvio sopravviene una legge più favorevole "quoad poenam", non essendo intervenuto il giudicato su tale parte, si applica il terzo comma dell'art. 2 c.p.. Resta, infine, l'argomento critico - già riferito in narrativa - secondo cui si darebbe luogo ad assurde conseguenze, in tema di prescrizione del reato e della pena, se, scindendo le due parti della sentenza, si ammettesse la regiudicata su quella riguardante l'accertamento del reato mentre è ancora sub iudice quella concernente la determinazione della pena.
Anche questa obiezione non ha pregio.
Intanto, con l'espressione "giudicato" la legge non intende riferirsi all'intrinseca idoneità della sentenza ad essere posta in esecuzione;
per altro verso, varia il meccanismo della prescrizione del reato rispetto a quello della prescrizione della pena: la prima estingue la pretesa punitiva statuale e, salvo eccezioni (tra cui il reato permanente, il reato continuato e le condizioni obiettive di punibilità e non la querela), comincia a decorrere dal giorno della commissione del reato (art. 158 c.p.);
la seconda estingue l'azione esecutiva e inizia il suo decorso dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (art. 172 co. 4 c.p.). L'irrevocabilità può non coincidere con la definitività
del "decisum" quando, come nel caso in esame, si sia formato un giudicato (parziale) sulla responsabilità dell'imputato e non è ancora intervenuta la determinazione della pena e quindi la sentenza non è ancora utilizzabile come titolo esecutivo (arg. ex artt. 624, 648, 650 c.p.). Il fatto che, esclusa la prescrizione del reato per il giudicato progressivo formatosi, non cominci ancora a decorrere la prescrizione della pena fino all'esaurimento del giudizio di rinvio con l'inflizione della sanzione, dipende dall'inattualità di una condanna irrevocabile per l'impossibilità di dare esecuzione ad una pena non ancora determinata.
D'altra parte, il ritardo dell'irrevocabilità dipende dai tempi tecnici processuali necessari per la definizione del giudizio di rinvio: l'eventuale ritardo anomalo della conclusione di questo si rivela questione di mero fatto non tutelabile facendo ricorso a pretese costituzionalmente presidiate in maniera diretta;
fa parte della patologia del processo, può dare adito ad eventuale responsabilità disciplinare del giudice, ma non dà luogo a situazioni deteriori per l'imputato o ad irragionevoli conseguenze. È, dunque, fisiologico un certo lasso di tempo fra il momento in cui, nell'ipotesi dì cui trattasi, la prescrizione diventa inapplicabile al reato, e il momento in cui si perviene al totale esaurimento del giudizio di cognizione: è, quindi, normale la non coincidenza fra il primo momento e quello iniziale del decorso della prescrizione della pena, che ovviamente consegue alla sua determinazione. E non ricorre la segnalata disparità di trattamento, con riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), per l'asserita applicazione della stessa disciplina di legge in situazioni ineguali: la posizione di chi è stato conclusivamente giudicato e di chi ancora attende la definizione del giudizio di rinvio per la determinazione della pena è identica con riferimento al giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla dichiarazione della responsabilità. Al contrario non sarebbe giusto che l'imputato, durante il tempo necessario per la determinazione della pena, si avvantaggiasse dell'estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale è già stato irretrattabilmente giudicato colpevole;
ne' la contestualità fra dichiarazione di responsabilità e inflizione della pena è un precetto costituzionale.
Non sussiste neppure la denunciata violazione dell'art. 27 della Costituzione: non del secondo comma che à ncora alla "condanna definitiva" e non alla "sentenza definitiva" il permanere della presunzione di non colpevolezza, poiché il giudicato formatosi nei sensi suindicati non è suscettibile di esame da parte del giudice;
non del terzo comma che, attinendo al senso di umanità ed alla tendenza della pena alla rieducazione del condannato, è in riferimento esclusivo all'effettiva esecuzione della pena stessa e non ha alcun collegamento col momento antecedente all'espiazione. Si rivelano, quindi, manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624 c.p.p.. Pertanto, il ricorso - preso atto, in mancanza d'impugnazione del P.G., che la pena inflitta è al di sotto del minimo edittale - va rigettato. Segue a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 marzo 1997.