Versione
5 gennaio 1972
5 gennaio 1972
Art. 2. (Progettazione, direzione ed esecuzione)
La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non e' necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non e' necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
Commentari • 9
- 1. Gli architetti e la competenza alla tutela dei beni artistici e storiciSentenza · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2010 · 3.8844745
[…] I due progettisti iniziali hanno impugnato, avanti il T.A.R. per la Toscana il parere della C.E. n. 33 in data 2.3.1995,deducendo quattro motivi di ricorso per violazione di legge ( artt. 17, 18 e 19 Legge 12 marzo 1957 n. 146, art. 2 Legge 5 novembre 1971 n. 1086, art. 3 L. n. 241/1990 ) ed eccesso di potere sotto vari indici rivelatori. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 265
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1998, n. 2188Provvedimento: […] A) sentenza del pretore di Palermo resa il 20.9.1993, divenuta irrevocabile il 5.11.1993: con essa il pretore, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava al AR la pena di un mese di arresto e lire 6.000.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale, e con l'ordine di demolizione delle opere abusive, in ordine ai reati di cui a) all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, h) agli artt. 2 e 13 legge 1086/1971, c) agli artt. 4 e 14Leggi di più...
- necessità·
- esecuzione della sentenza più favorevole·
- coincidenza di tutte le componenti della fattispecie·
- presupposto·
- pluralità di sentenze per il medesimo fatto·
- giudice dell'esecuzione·
- esecuzione (cod. proc. pen. 1988)