Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
La confisca ex art. 12sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, permane anche qualora il giudizio di impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato.
Commentario • 1
- 1. Sull’applicazione della misura del sequestro preventivo nei reati tributari in punto di onere motivazionale e “periculum in mora”Accesso limitatoFrancesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 12 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2017, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
01012-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. ANTONIO SETTEMBRE - 2720/2017 SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO CAPUTO N.18250/2017 PAOLA BORRELLI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'OS IA AR nata il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/05/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Di Leo, che ha concluso, nei confronti di TU CO, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato di cui al capo B) e con rinvio per la rideterminazione della pena per il reato sub C) e, nei confronti degli altri ricorrenti, per il rigetto dei ricorsi;
l'avv. G. Nardo (per LL IA), l'avv. G. S. Vecchio (per IO CO), l'avv. D. Infantino (per PE PP e OT ER), l'avv. M. OV (per IN OC, TU CO, TU RI, D'OS RI EL e AR RI RA), l'avv. G. Contestabile (per PE PP, IR AG e LL IA), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 28/05/2014, il Tribunale di Palmi, per quanto è qui di interesse, dichiarava: PP PE, responsabile del reato pluriaggravato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quale organizzatore capo e promotore della cosca di stampo mafioso denominata "PE" operante principalmente in AR e zone limitrofe;
IR AG, OT ER, IN OC, IO CO e LL IA, responsabili del reato pluriaggravato di partecipazione alla cosca di stampo mafioso indicata;
TU CO (assolto dal reato associativo), responsabile dei reati di intestazione fittizia della titolarità di "CA TI s.a.s. di AB PP & C." (capo B) e di MA NS s.a.s. di TU RI & C." (capo C); TU RI, D'OS RI EL e AR RI RA del reato di intestazione fittizia di MA NS s.a.s. di TU RI & C." (capo C); gli imputati venivano condannati alla pena di giustizia e, tutti, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Regione CA e Provincia di Reggio CA, nonché: PE PP, TU CO, IR AG, OT ER, IN OC, D'OS RI EL, TU RI e AR RI RA al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di AR;
IO CO e LL IA al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ministero dell'Interno. Veniva altresì disposta la confisca delle società di cui ai capi B) e C) e del relativo patrimonio aziendale nonché delle somme di denaro di cui ad alcuni verbali di sequestro. Investita delle impugnazioni degli imputati e del pubblico ministero, la Corte di appello di Reggio CA, con sentenza deliberata il 06/05/2016, confermata nel resto la sentenza di primo grado, ha: escluso la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen.; escluso per PE PP la qualità di organizzatore, capo o promotore e rideterminato la pena in anni 10 di reclusione;
rideterminato la pena per IR AG in anni 10 di reclusione, per OT ER in anni 10 di reclusione, per IN OC in anni 9 di reclusione, per IO CO in anni 9 e mesi 6 di reclusione e per LL IA in anni 9 e mesi 6 di reclusione;
per TU CO, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203, rideterminato la pena in anni 3 mesi 6 di reclusione, con la revoca delle statuizioni civili;
per TU RI, AR RI RA e D'OS RI EL, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., rideterminato la pena in anni 2 di reclusione, con la sospensione condizionale della stessa e con la revoca delle statuizioni civili. 2 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Reggio CA ha proposto ricorso per cassazione PP PE, con due distinti atti a firma dell'avv. G. Contestabile, il primo, e dell'avv. D. Infantino, il secondo, che articolano, rispettivamente, due e tre motivi, mentre con atto datato 13/11/2017 e depositato in pari data l'avv. D. Infantino ha depositato motivi nuovi, tutti di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile denuncia inosservanza 0 erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione. Il criterio in base al quale la Corte di appello ha valutato il "pizzino" sequestrato a ES PE è invalido, in quanto il giudice di appello ha omesso di valutare se il ricorrente abbia in concreto posto in essere una condotta integratrice della fattispecie incriminatrice, con lo specifico ruolo di partecipe attribuitogli, nonché l'interruzione della permanenza del delitto associativo determinata dalla sfavorevole pronuncia del 03/05/2013: illogicamente la sentenza impugnata ha sancito che il ricorrente è partecipe dell'associazione mafiosa all'esito dell'asserita esclusione della natura illecita del contenuto in parte qua del documento che aveva costituito l'elemento fondamentale per affermare il suo ruolo di vertice. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, mentre VA NE, che pure ha operato nel corso della sua carriera criminale nel territorio di operatività della cosca, ha riferito di non aver avuto mai a che fare con l'imputato, illogicamente sono state valutate le dichiarazioni di EP PE, che sono state valorizzate in senso positivo quando è stato affermato il ruolo di partecipe dell'imputato, ma in senso negativo quando se ne è escluso il ruolo apicale. Erroneamente non è stato considerato che la dichiarante è cugina dell'imputato di cui indubbiamente conosceva le abitudini di vita e, pur avendo avuto un ruolo all'interno dell'associazione mafiosa e conoscendo quindi gli ulteriori soggetti e i relativi ruoli, ha reso dichiarazioni che provano l'inidoneità e l'incapacità di PP PE a rivestire il ruolo di cui all'imputazione, essendo ritenuto dal fratello ES, reggente della cosca, non intelligente e non idoneo al ruolo apicale escluso, sicché all'esclusione del ruolo di vertice in capo al ricorrente si aggiunge la sua incapacità di operare in funzione del gruppo associativo, essendo in realtà interessato all'attività pastorizia, come riferito dalla stessa EP PE. Illogicamente la sentenza impugnata ritiene che il racconto della dichiarante sia confermato dal "pizzino", in quanto, avuto riguardo alla posizione del ricorrente il ruolo apicale è stato escluso, laddove la Corte di appello non ha esplicitato con adeguata argomentazione quali siano gli elementi di prova che consentano di ritenere che egli abbia concretamente operato per contribuire alla causa del sodalizio mafioso. La sentenza impugnata esclude che il contenuto del 3 "pizzino" sia indicativo di un ruolo apicale dell'imputato e, per altro verso, argomenta sul perimetro della condotta partecipativa concludendo per la sua esclusione con riferimento agli stessi soggetti indicati nel documento insieme con il ricorrente. Con riguardo al materiale probatorio relativo al processo "All inside" acquisito ex art. 238, comma 2 bis, cod. proc. pen., la sentenza di appello si sofferma sulle prove anche in relazione alle condotte estorsive attribuite all'imputato, con conseguente duplicazione di un giudizio avente ad oggetto la condotta di partecipazione del ricorrente affermata in relazione ad un processo già definito, anche se con sentenza non irrevocabile. Quanto all'intercettazione del 28/01/2013, risulta sguarnita di un riscontro oggettivo e concreto circa l'esecuzione degli ordini presuntivamente impartiti dall'imputato, sicché illegittimamente la Corte avvalora il contenuto di un dialogo che avrebbe dovuto provare il ruolo direttivo dell'imputato. Quanto alla circostanza aggravante della disponibilità di armi, la Corte di appello non afferma nulla a proposito del ricorrente e in ordine a delitti realizzabili con armi, non potendo il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dipendere dalla disponibilità personale e soggettiva di un'arma da parte dei coimputati, né a proposito della consapevolezza, in capo all'imputato, della disponibilità delle armi né in ordine alla sua intraneità all'epoca della detenzione illegale dell'arma da parte di IR risalente al 17/12/1999. 2.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
2.3. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. D. Infantino denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. La sentenza impugnata, distinta e autonoma da quella di primo grado riformata in ordine al ruolo direttivo ascritto all'imputato, richiama la costruzione di un bunker in cui furono ritrovate le impronte digitali del ricorrente, descritto, tuttavia, come capo e in mancanza di indicazione circa l'apporto partecipativo in favore del sodalizio mafioso. Quanto alla conversazione intercettata del 28/01/2013, i giudici di merito non hanno spiegato quali siano i contenuti delle disposizioni peraltro - non eseguite evocate nella conversazione, tanto più che la Corte di appello ha - attribuito a PE il ruolo di mero partecipe, sicché impropriamente è stata utilizzata una circostanza sulla quale era stata basata la diversa qualità di organizzatore della cosca. Quanto agli elementi emersi nel processo "All inside", la sentenza impugnata opera una netta cesura tra il fatto associativo accertato in detto processo e quello oggetto del presente giudizio, ma richiama elementi relativi al primo a fondamento della condanna in esame. La motivazione della sentenza impugnata rivela una frattura logica tra le conclusioni dell'ufficiale di P.G. Lumia e i colloqui 4 intercettati, laddove, in relazione alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia EP PE, ne ha omesso di motivare la rilevanza in relazione al ruolo partecipativo riconosciuto al ricorrente. Quanto all'intercettazione della conversazione del 2009 tra CO SA e PP IM, la Corte di appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa e acquisita in data 18/04/2016 dimostrativa del fatto che diverse persone di nome O" PE sono presenti nel contesto familiare.
2.3.1. L'atto che propone motivi nuovi segnala che, con sentenza n. 22954/15 della Corte di cassazione, è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna della Corte di appello relativa al processo All Inside, dal quale è mutuata la gran parte degli elementi probatori posti a sostegno della sentenza qui impugnata, elementi che hanno una connotazione cronologica ricompresa nel periodo temporale del fatto associativo oggetto del processo definito. La sentenza impugnata afferma che il ricorrente ha continuato a svolgere ininterrottamente l'attività criminosa anche in epoca successiva e ricompresa nella nuova contestazione, sul mero presupposto, tuttavia, di dati probatori risalenti a ben due anni prima del momento iniziale della seconda contestazione associativa (aprile 2011). La tenuta logica del ragionamento finisce per essere compromessa, dal momento che sarebbe affidata all'argomento della designazione a "reggente" contenuta nel "pizzino" sequestrato a ES PE dopo il suo arresto e al contenuto della conversazione intercettata tra la moglie del ricorrente IA LL e CO IO il 28/01/2013: il primo, tuttavia, non manifesta alcuna condotta del ricorrente, trattandosi di manifestazione di volontà estranea alla sua sfera soggettiva, mentre, rispetto alla conversazione intercettata del 2013, i giudici di merito non spiegano quali siano i contenuti delle disposizioni - peraltro non eseguite evocate nella conversazione, sicché è impossibile individuare nella sentenza impugnata una condotta cui ancorare l'atto partecipativo al sodalizio criminoso per il quale PP PE è stato condannato.
2.4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. D. Infantino denuncia inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'utilizzazione da parte dei giudici di merito degli elementi raccolti nel processo "All inside" pur essendo il fatto per il quale si procede successivo.
2.5. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. D. Infantino denuncia inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione della circostanza aggravante della disponibilità di armi. 5 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Reggio CA ha proposto altresì ricorso per cassazione IR AG, attraverso i difensori avv. N. RA e avv. G. Contestabile, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha valutato le prove in modo palesemente illogico e non accertato con adeguata motivazione la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso. Quanto al "pizzino" sequestrato a ES PE nell'agosto del 2011, la stessa sentenza impugnata ne ha escluso la valenza probatoria anche in relazione all'apporto contributivo del ricorrente, a proposito del quale la Corte di appello ha escluso che il contenuto dello stesso sia indicativo dell'esistenza di affari illeciti tra ES PE e il ricorrente, sicché in modo contraddittorio al medesimo dato processuale è stato negato ed affermato valore probatorio. IR è risultato estraneo ai precedenti procedimenti "All inside 1" e "All inside 2" ed è stato interessato dalla presente vicenda in ragione del presunto ruolo svolto in relazione alla latitanza di ES PE. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VA NE, la condanna del ricorrente per il reato di detenzione illegale di un'arma clandestina risalente a circa vent'anni fa è fatto disomogeneo rispetto a quanto narrato dal collaboratore. La permanente modifica del narrato del collaboratore non è stata considerata dalla Corte di appello, nella cui motivazione sono velati i dubbi circa la sua attendibilità, tanto più che nessun addebito penale gli è stato mosso a seguito delle sue dichiarazioni in ordine all'arma, risultando altresì viziata la motivazione in relazione all'omessa verifica dell'attendibilità del dichiarante e all'imprecisione della descrizione dello stato dei luoghi. Quanto al colloquio tra ES e PP PE intercettato in carcere il 02/01/2009, l'attribuzione al ricorrente del ruolo di collettore di proventi illeciti soffre del dato genetico rappresentato dall'assenza di contestazioni circa una sistematica attività estorsiva della cosca e dello stesso IR, mentre invalida è l'argomentazione spesa dalla Corte di appello per disattendere la ricostruzione alternativa del contenuto del dialogo prospettata dal ricorrente. Quanto al contributo di IR alla latitanza di ES PE, la motivazione della Corte di appello è inconcludente, posto che la relativa condotta doveva essere valutata alla luce della pluralità delle intercettazioni (anche attraverso videoriprese) dalle quali emerge che l'imputato vi figura quale conversante ignaro di quella vicenda, laddove il ricorrente si sarebbe limitato a fornire ausilio, in via del tutto episodica, al singolo soggetto nel periodo della sua latitanza. Quanto ai rapporti di IR con l'amante di ES PE, i contatti si sono limitati all'accompagnamento della donna con la propria 6 autovettura e con esclusione sia del presunto interessamento del ricorrente del litigio intervenuto tra la stessa e PP RA, sia della presenza dell'imputato in relazione all'interessamento richiestogli, mentre la Corte di appello non ha in concreto valutato se l'imputato abbia esercitato un effettivo ruolo di esecuzione delle direttive del latitante finalizzate al mantenimento dell'associazione e al perseguimento dei suoi fini, sicché la motivazione è del tutto carente in ordine alla condotta atta ad integrare la partecipazione al sodalizio mafioso posta in essere dal ricorrente, anche sotto il profilo della stabilità nel tempo del contributo. Quanto alla circostanza aggravante della disponibilità di armi, la Corte di appello non afferma nulla a proposito del ricorrente (fatta eccezione per l'episodio di circa vent'anni fa) e in ordine a delitti realizzabili con armi, non potendo il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dipendere dalla disponibilità personale e soggettiva di un'arma in capo ai coimputati, né a proposito della consapevolezza, in capo all'imputato.
3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e vizi di motivazione. In mancanza di prove circa la partecipazione al sodalizio mafioso, la carenza di rapporti di IR con altri sodali e il carattere limitato della condotta di supporto logicistico diretta solo a ES PE escludono anche la qualificabilità del fatto come assistenza all'associazione e convergono verso la qualificazione in termini di favoreggiamento personale.
3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Reggio CA ha proposto altresì ricorso per cassazione OT ER, attraverso il difensore avv. D. Infantino, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 415 bis e 430 cod. proc. pen., in relazione alle ordinanze ammissive emesse dal Tribunale di Palmi alle udienze del 12/12/2013, 16/01/2014 e 22/01/2014 con riferimento alle intercettazioni eseguite sull'autovettura del ricorrente il 10/01/2012 e il 22/01/2012, ossia in epoca anteriore al fermo disposto nel presente procedimento (febbraio 2012) e all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini del luglio 2012. L'attività disciplinata dall'art. 430 cod. poc. pen. può riguardare prove rinvenute successivamente alla chiusura delle indagini (anche se preesistenti, ma non conoscibili a quel tempo) ovvero prove successive a tale 7 fase, ma non - come nel caso di specie - prove preesistenti, che devono essere dichiarate inutilizzabili.
4.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Con riguardo alla contestata condotta di ausilio logistico, la Corte di appello ha travisato le dichiarazioni della collaboratrice EP PE che non ha definito il ricorrente "bunkerista di fiducia della cosca", ma ha fatto riferimento ad un solo episodio (la ristrutturazione commissionata dal padre per il proprio nascondiglio nel 2006); le dichiarazioni della teste RI NC CC non sono utilizzabili a riscontro di quelle di EP PE, per la diversità dei periodi ai quali fanno riferimento e perché le prime riguardano un fatto non relativo al sodalizio PE, sicché il rifugio realizzato in favore del latitante PP PE resta un unico episodio inidoneo a fissare il ruolo partecipativo, con la conseguenza che il reato dovrebbe essere riqualificato a norma dell'art. 378 cod. pen. La sentenza impugnata richiama “fatti" collocati in periodi di gran lunga distanti e al di fuori dell'arco temporale della condotta contestata, laddove, con riguardo all'attività di redistribuzione dei proventi per la cosca, la conversazione del 22/01/2012 riguarda un fatto riportato alla condotta contestata sulla base di un ragionamento manifestamente illogico, non avendo la sentenza impugnata specificato quali siano gli elementi in base ai quali la prospettata natura illecita dovrebbe essere ricondotta tra i delitti scopo del sodalizio mafioso, tanto più che dall'istruttoria dibattimentale (testimonianza di GA) è emerso che tra OT e IN era intercorso un rapporto di natura lecita. Quanto all'attività di esecuzione delle direttive impartite da ES PE, la motivazione della sentenza impugnata è viziata poiché non dà conto del fatto che la direttiva indicata dalla Corte di appello sia stata realizzata dal destinatario con la volontà di favorire l'associazione mafiosa;
in sentenza, il mero affidamento di ES PE integra l'elemento oggettivo del reato, laddove in più occasioni i giudici hanno sottolineato come il rapporto tra PP RA e il ricorrente dal quale prende le mosse il messaggio del "pizzino" abbia avuto natura lecita (in riferimento alla fornitura di materiale edile da parte del primo).
4.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Reggio CA ha proposto altresì ricorso per cassazione IN OC, attraverso il difensore avv. M. OV, articolando otto motivi, mentre, con atto depositato il 25/10/2017, la difesa del ricorrente ha articolato motivi nuovi, gli uni e gli altri di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 8 5.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 415 bis e 430 cod. proc. pen. in relazione alle ordinanze ammissive di nuove prove del Tribunale di Palmi del 12/12/2013, 16/01/2014 e 22/01/2014 e conseguente nullità della perizia espletata sulle intercettazioni ammesse con dette ordinanze e relative a conversazioni intercettate nell'auto di ER OT il 10/01/2012 e il 22/01/2012, non trattandosi di attività integrativa di indagine, ma della produzione di nuove intercettazioni facenti parte della R.I.T. relativa ad intercettazioni già prodotte (ossia la 1666/11) con l'avviso di conclusione delle indagini, anche se non relativamente alle captazioni acquisite con le ordinanze indicate, laddove l'art. 430 cod. proc. pen. riguarda prove rinvenute successivamente alla chiusura delle indagini preliminari (anche se preesistenti, ma non conoscibili a quel tempo) ovvero sopravvenute.
5.2. Il secondo motivo denuncia erronea interpretazione e applicazione degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 237 del 2012 e 273 del 2014, con conseguente nullità dell'ordinanza del Tribunale di Palmi del 22/01/2014, confermata dalla Corte di appello, con la quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di essere ammesso al giudizio abbreviato in relazione alla modifica dell'imputazione riguardante il tempus commissi delicti, indicato nell'imputazione in termini di "condotta accertata il 12/08/2011 e permanente fino al 22/10/2012" e modificata nel senso dell'inizio della consumazione dal 12/04/2011 al 12/08/2011 e quella finale da condotta permanente in atto al 22/10/2012. 5.3. Il terzo motivo denuncia erronea interpretazione e applicazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva. Nel corso del giudizio non sono stati acquisiti elementi certi dai quali inferire l'identificazione dell'imputato quale soggetto indicato nel biglietto sequestrato al detenuto ES PE nel 2011, non potendo venire in rilievo in tal senso le intercettazioni del 2007 utilizzate dalla Corte di appello a sostegno di detta identificazione: nel corso di tali intercettazioni non viene mai pronunciato il nome e il cognome del ricorrente, ma solo il cognome IN e le epoche delle intercettazioni 2007 e 2011 - sono - del tutto diverse;
quanto alle conversazioni intercettate sull'auto di OT, l'identificazione dell'imputato è stata fatta sulla base del riconoscimento vocale effettuato dalla P.G. operante, ma le due uniche intercettazioni intellegibili quelle del 2012 di cui è contestata l'utilizzabilità - hanno una durata di poco più di tre minuti e sono comunque inidonee a dimostrare l'appartenenza del ricorrente all'associazione: la Corte di appello ha travisato il significato di tali conversazioni, non essendo emerso alcun riferimento al maneggiamento di mazzette, da intendersi quali somme provenienti da estorsioni, ma trattandosi di 9 somme imputabili allo svolgimento di leciti lavori di edilizia eseguiti da OT nell'interesse di IN, come confermato dalla testimonianza di CO GA del tutto disattesa dalla Corte di appello. Quanto alle dichiarazioni della collaboratrice EP PE, il racconto è del tutto altalenante e privo di riscontri, oltre che inidoneo a dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa. La Corte di appello ha omesso di verificare la credibilità intrinseca e l'attendibilità delle dichiarazioni della collaboratrice, che ha parlato solo per convinzioni personali, per sensazioni e per notizie riferitele da terzi, indicando il ricorrente come "a disposizione" del fratello, senza tuttavia fornire alcun elemento che contestualizzasse la partecipazione di IN al sodalizio, non avendo alcuna incidenza, ai fini della dimostrazione del reato associativo, la presunta condivisione di affari leciti con ES PE cl. 1984 nel periodo 2006/2007, ossia in epoca completamente avulsa dalla contestazione, tanto più che la sentenza impugnata non ha considerato che IN non poteva essere vicino al menzionato ES PE cl. 1984 in considerazione dei periodi di detenzione di quest'ultimo dal 2006. Illogicamente la Corte di appello ha attribuito alle dichiarazioni della collaboratrice valenza nella prospettiva della corretta identificazione del ricorrente nel OC IN indicato nel "pizzino". EP PE non ha riferito fatti specifici dimostrativi dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso, mentre la Corte di appello ha evitato di porsi il problema della valutazione delle sue dichiarazioni in termini di linearità, coerenza, attendibilità intrinseca ed estrinseca, mancanza di contraddizioni, incidenza rispetto alla contestazione. La Corte di appello ha affermato che il riferimento all'imputato nel "pizzino" dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto con ES PE classe 1978, rapporto che, tuttavia, non può essere ricavato dalla vicinanza, di cui parla EP PE, a ES PE classe 1984, tanto più che dall'anagrafe di AR risultano 8 soggetti aventi lo stesso nome e cognome del ricorrente e risulta un omonimo in rapporti con CO IO. Aderendo all'orientamento "organizzatorio" in tema di associazione mafiosa, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere sufficiente la prova dell'affectio societatis, mentre aderendo all'orientamento "causale" avrebbe dovuto accertare se il ricorrente abbia mai posto in essere condotte in favore di altri associati o abbia beneficiato di vantaggi, laddove nel caso di specie manca qualsiasi elemento probatorio idoneo comprovare l'esistenza di condotte del ricorrente funzionali agli scopi a dell'associazione ed esecutive del ruolo di associato;
le dichiarazioni di EP PE fanno riferimento ad un'epoca diversa da quella del fatto contestato e ad associazioni diverse, come è dimostrato dal fatto che, a differenza del processo All Inside, nel caso di specie è stata esclusa la circostanza di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. Quanto alla prospettata 10 partecipazione dell'imputato alla presunta riscossione di proventi di estorsioni, a nessuno degli imputati del presente processo sono stati contestati reati - scopo quali l'usura o l'estorsione. Con argomentazione del tutto illogica ed apodittica, la Corte di appello ha inteso dimostrare la corretta identificazione del IN OC del "pizzino" nel ricorrente partendo da un'intercettazione in cui si faceva riferimento a un tale IN, senza indicazione del nome di battesimo, che sarebbe stato vicino a ES PE cl. 1984 (e non 1978) e per ragioni completamente diverse rispetto a quelle ipotizzate nel processo "Califfo", laddove anche la corretta identificazione del ricorrente come il soggetto al quale si faceva riferimento nelle intercettazioni del 2007, in abbinamento con ES PE cl. 1984, non servirebbe a dimostrare la partecipazione all'associazione PE nel periodo agosto 2011 ottobre 2012. 5.3.1. I motivi aggiunti depositati il 25/10/2017 riprendono le censure articolate con il ricorso, allegando stralci da una recente ordinanza cautelare dalla quale emerge la presenza di un altro soggetto a nome IN OC in rapporti di frequentazione con la famiglia PE, tanto da essere destinatario di una misura cautelare per il reato di favoreggiamento.
5.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 430, 438 ss. cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato avanzata dall'imputato dopo l'emissione delle ordinanze del 12/12/2013 e del 22/01/2014 di cui al primo motivo, richiesta che trovava fondamento nell'ampliamento della piattaforma probatoria;
il rilievo della Corte di appello secondo cui l'imputato non ha diritto ad optare per un rito alternativo in presenza di una prova nuova acquisita ex art. 430 cod. proc. pen. trascura di considerare che nel caso di specie non venivano in rilievo "prove nuove", ma prove preesistenti e non fornite alla difesa.
5.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 bis, commi quarto e quinto, cod. pen. e vizi di motivazione. Illogicamente i giudici di merito hanno desunto dal reato di detenzione di armi commesso da IR la consapevolezza in capo a tutti gli imputati del fatto che la cosca disponesse di armi, tanto più in considerazione del ruolo del tutto marginale del ricorrente che non gli consentiva contatti con gli altri esponenti della cosca, laddove del tutto apodittico è il rilievo della Corte di appello secondo cui le attività criminali descritte dai collaboratori presuppongono la disponibilità di armi, posto che nessun reato-fine in tal senso è stato contestato.
5.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 11 5.7. Il settimo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 74 e 538 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto del tutto assente è la motivazione relativa alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
5.8. L'ottavo motivo denuncia erronea interpretazione e applicazione dell'istituto della libertà vigilata e vizi di motivazione. La Corte di appello ha confermato l'applicazione della libertà vigilata per un periodo di 3 anni senza alcuna motivazione in ordine a tale determinazione.
5.9. Con atto a firma dell'avv. S. Rania inviato a mezzo racomandata, si articolano motivi nuovi che denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in ordine agli assunti difensivi, non si è uniformata ai canoni probatori di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non ha considerato i dati e le ragioni addotte dalla difesa a dimostrazione del fatto che le asserite disposizioni di PE contenute nel biglietto sequestrato nel 2011 avvenivano in epoca totalmente differente dalle due intercettazioni utilizzate a conferma. Il ricorrente non è mai comparso in nessuna delle pronunce giurisdizionali acquisite agli atti e, quanto all'apporto dei collaboratori di giustizia, le dichiarazioni non risultano riscontrate da elementi individualizzanti. EP PE colloca il ricorrente vicino al AT ES cl. '84 e non al cugino ES cl. '78 e in epoca completamente diversa da quella dell'imputazione, trattandosi di dichiarazioni che difettano sia dal punto di vista della credibilità intrinseca, sia da quello della credibilità estrinseca. La prova della partecipazione di IN alla asserita cosca è generica e insufficiente in quanto desunta da elementi carenti della necessaria "gravità conducente", mentre il solo rapporto di vicinanza con un associato, sia pure di vertice, non è sufficiente a giustificare l'addebito di associazione mafiosa.
6. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Reggio CA ha proposto altresì ricorso per cassazione IO CO, attraverso il difensore avv. G. Vecchio, articolando tre motivi, mentre, con atto depositato il 15/11/2017, sono stati articolati motivi nuovi, gli uni e gli altri di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per bis in idem rappresentato dalla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del ricorrente nel processo All inside (nel quale il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione del reato associativo, chiudendola, dal punto di vista temporale, al 21/04/2011, data di emissione del decreto che dispone il giudizio, mentre nel presente procedimento l'imputazione è far tempo dal 22/04/2011). 12 Erroneamente la Corte di appello ha verificato l'identità o meno del fatto facendo riferimento alla descrizione della qualifica di partecipe, trattandosi di reato a forma libera con conseguente variabilità delle forme e dei contenuti che può assumere la condotta, e non ha specificato perché vi fosse una partecipazione del ricorrente ad un'associazione fino ad una tale data o se, invece, si fosse in presenza di una diversa declinazione della condotta di partecipazione alla stessa associazione. Evidente è il pregiudizio della difesa, essendovi stata duplicazione dei processi per il medesimo reato e non potendosi consentire al p.m. di moltiplicare i processi solo perché la contestazione associativa è perdurante nel tempo e può articolarsi in plurimi contegni, mentre risulta difficile comprendere come il ricorrente non risulti partecipe dell'associazione nella parte in cui gli si contesta di essere un fiancheggiatore di PE ES, mentre l'affiliazione avverrebbe il giorno dopo per aver aiutato PE PP, tanto più che il primo, indiscusso capo del clan PE, fu arrestato il 09/08/2011 mentre l'inizio della nuova condotta partecipativa è fissato al 22/04/2011. 6.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione. La Corte di appello non ha motivato in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto quale favoreggiamento della latitanza di PP PE. Quanto alle conversazioni intercettate intercorse con OT, l'appello aveva chiesto l'indicazione dell'elemento probatorio in base al quale l'interlocutore era individuato nel ricorrente, ma anche sul punto la Corte di appello ha omesso di motivare;
dette conversazioni erano state indicate dalla difesa quale ulteriore conferma di un rapporto sinallagmatico tra PP PE e IO, la cui attività è dalla stessa Corte di appello ricondotta al fine di favorire la latitanza di PP PE. Quanto alla conversazione intercettata dal 06/11/2011 tra IO e IA LL, la stessa riguardava LE FO, ossia un cugino di primo grado della prima, il che conferma che l'intervento del ricorrente era conseguenza del legame personale esistente con la moglie di PP PE e non di un ruolo all'interno dell'associazione, laddove la Corte di appello non ha indicato elementi circa la natura criminale delle questioni a base del litigio. La sentenza impugnata non ha autonomamente motivato sulle censure proposte con il gravame tese a sollecitare la specificazione degli elementi probatori sintomatici dell'interazione organica e sistematica del ricorrente con gli associati e con l'associazione, mentre le plurime attività evidenziate sono finalizzate a favorire il latitante.
6.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità di armi, rispetto alla quale la sentenza impugnata nulla riferisce in merito alla riferibilità delle armi possedute dai singoli associati all'associazione, nonché alla determinazione della pena, avuto riguardo alla minore gravità delle condotte attribuite al ricorrente. 13 6.4. I motivi nuovi articolano deduzioni inerenti in particolare al secondo motivo del ricorso principale. La posizione del ricorrente soffre dell'artificiosa scelta del pubblico ministero di interrompere la contestazione del reato associativo nel processo "All Inside" chiudendola temporalmente al 21/04/2011 (data di emissione del decreto che disponeva il giudizio); IO è stato poi assolto in appello in quel processo, nel quale gli era contestato un ruolo di sovrintendente e controllore per conto di ES PE cl. 1978, essendo stata ritenuta mancante la prova della sua messa a disposizione del clan. Di conseguenza, IO è stato assolto dall'imputazione di essere stato, fino al 20/04/2011, il supporto operativo di ES PE, fratello di PP PE cl. 1980, mentre, da un giorno all'altro, l'accusa lo ritiene partecipe quale dipendente dello stesso PP PE, reggente della cosca. Nel caso di specie, viene in rilievo non la diversità del fatto contestato, ma la sua qualificazione all'esito della valutazione delle risultanze probatorie, laddove il contegno materiale di partecipazione all'associazione si concretizza principalmente nel supporto logistico di IO alla latitanza di PP PE. La Corte di appello non ha motivato in ordine alle questioni poste con il gravame in ordine all'identificazione del ricorrente nelle conversazioni indicate a pag. 274 della sentenza impugnata. La sentenza della Corte di cassazione relativa al procedimento cautelare nei confronti di PP AR (al quale era contestata la partecipazione alle cosche LL e PE), nella quale si richiede l'individuazione di comportamenti concreti le cui connotazioni appaiano con ogni probabilità indicative dell'effettività di un contributo causalmente rilevante offerto alle attività e agli scopi del sodalizio mafioso, riguarda un caso sovrapponibile a quello di specie, basato sull'aver accompagnato IA LL agli incontri con il marito latitante, sul dialogo in cui il ricorrente darebbe alla LL una "mazzetta” e sui controlli di IO con alcuni soggetti, ma la Corte di appello non considera l'assoluzione nel processo "All Inside", l'assenza di rapporti di IO e componenti del consesso associativo diversi da PP PE e dalla moglie, l'assenza di dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, l'insostenibile equiparazione tra la posizione del ricorrente e quella della LL, laddove le condotte dirette al sostentamento della moglie del latitante sono anch'esse ristrette al contesto familiare ed episodici riferimenti sono solo apoditticamente correlati al di là della sfera familiare di PP PE. Non è motivata la consapevolezza di IO di rapportarsi come parte di un più ampio consesso, essendo l'intera motivazione orientata alla dimostrazione di condotte dirette a favorire a latitanza di PP PE, mentre la generica vicinanza e disponibilità rispetto a quest'ultimo è riferita solo a sue vicende familiari, considerazione riferibile anche al litigio in cui è rimasto coinvolto LE FO. Erroneamente la sentenza impugnata ha sovrapposto la valutazione 14 dell'elemento soggettivo (favorire la latitanza di PP PE) della condotta addebitata al ricorrente all'effetto di tale volontà, ossia agevolare anche l'attività dell'associazione mafiosa di riferimento (che rappresenta il substrato della circostanza aggravante del reato di favoreggiamento).
7. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Reggio CA ha proposto altresì ricorso per cassazione IA LL, con due distinti atti a firma dell'avv. G. Contestabile, il primo, e dell'avv. G. Nardo, il secondo, che articolano, ciascuno, tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
7.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen.,nonché vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha accertato con adeguata motivazione se la ricorrente faccia parte del sodalizio mafioso nel ruolo attribuitole, in relazione al quale le prove acquisite sono prive di efficacia dimostrativa in ordine alla condotta partecipativa e rappresentativa dell'associazione, con conseguente violazione del principio di materialità, nonché alla circostanza che la stessa abbia fatto propri gli ideali mafiosi, trasmettendoli all'esterno, mancando elementi processuali dimostrativi in concreto della condotta associativa dell'imputata, che risulta aver intrattenuto rapporti non già con una pluralità di soggetti, bensì con il solo CO IO, laddove il rapporto di coniugio con il coimputato PP PE e di filiazione con ER LL non rilevano nel giudizio di colpevolezza. La Corte di appello non ha esaminato le condotte effettivamente realizzate dall'imputata e il collegamento tra il soggetto emittente i presunti ordini o direttive (ossia, PP PE) e il mantenimento o la conservazione del sodalizio criminoso attraverso il ruolo ricoperto dalla ricorrente. Quanto all'incontro tra la ricorrente e LE FO, nel corso del quale questi ha raccontato del diverbio con CO LL (cugino della ricorrente), erroneamente lo stesso è stato valutato come espressivo della capacità dell'imputata di ingerirsi in questioni criminali, in quanto la Corte di appello ha trascurato di considerare l'inesistenza di un rapporto di tipo mafioso tra la ricorrente e i soggetti citati, posto che LL è stato assolto dall'accusa di far parte dell'omonimo sodalizio criminale e non potendo il giudizio di "mafiosità" discendere dal rapporto parentale con il padre LE LL (reggente dell'omonimo gruppo criminale); neppure è stata considerata l'estraneità di LE FO ad ambienti criminali, non essendosi avveduta la Corte di appello del discrimine tra l'aspetto familiare e quello criminale della vicenda, come confermato dall'intercettazione ambientale del 06/11/2012, nonché dalle emergenze dibattimentali del 03/04/2014 quando il teste dell'accusa ha deposto sull'ulteriore passaggio del dialogo della ricorrente, che 15 giunge ad elargire consigli positivi all'interlocutore. Quanto all'incontro tra la ricorrente e il marito del 07/11/2012, il decidente ha avvalorato una prova inesistente, in mancanza di qualsiasi elemento dimostrativo che in quell'occasione il latitante abbia inviato attraverso la moglie "imbasciate" ai soggetti interessati e che l'imputata abbia trascorso il periodo di 11 giorni con il marito ricevendo da lui ordini finalizzati a risolvere la vicenda. Erroneamente è stata valutata l'intercettazione del 28/01/2013, in relazione alla quale, all'udienza del 02/04/2014, è emersa l'assenza di riferimenti a PP PE, insieme con la mancanza di contatti tra la ricorrente ed altri soggetti nell'arco temporale compreso tra il 06/11/2012 e il 28/01/2013, nonché la diversità dei contenuti dei due colloqui. La motivazione della Corte di appello è altresì viziata con riguardo alla limitatezza dei rapporti della ricorrente con altri soggetti, mentre è stata illogicamente valorizzata in negativo la connotazione esigua e circoscritta delle relazioni, ritenute funzionali a finalità illecite, con il marito latitante e con il padre detenuto. Detta limitatezza contrasta con l'imputazione che fa riferimento al collegamento con altri sodali, il che fa sorgere l'interrogativo sull'attribuzione del carattere di mafiosità a un normale rapporto di parentela. Quanto all'intercettazione del 05/03/2013, una serie di elementi sono stati erroneamente valorizzati o trascurati, come il tono gioviale dei colloquianti, il riferimento, di carattere generico, alla "mazzetta", la frequente dazione di denaro da IO a LL ai fini della copertura dell'assicurazione dell'auto di quest'ultima, la mancata menzione dell'imputata nel dialogo intercettato nell'abitazione di IO il 29/03/2013, laddove comunque manca la prova della consapevolezza in capo alla ricorrente della provenienza illecita del denaro. Quanto all'intercettazione delle conversazioni in carcere del 25/10/2012, la motivazione è viziata in ordine al preteso ruolo di collegamento della ricorrente, affermato in mancanza di concretizzazione dello stesso, laddove nel dialogo intercettato non emerge nulla di illecito, avendo la Corte di appello confuso le ordinarie dinamiche familiari con quelle afferenti ai rapporti interni al sodalizio mafioso, assumendo il ragionamento della Corte di appello carattere congetturale. La sentenza impugnata non ha valutato concretamente la condotta posta in essere dall'imputata in termini di partecipazione all'associazione, dovendosi porre particolare attenzione alla conversazione intercettata del 06/11/2012, tanto più che la stessa Corte di appello riconosce che non vi è prova del fatto che PP PE sia venuto a conoscenza di quanto riferito da FO circa l'offesa fatta da CO LL allo stesso PE. Anche se considerato alla stregua di un contributo funzionale al sodalizio mafioso, quello della ricorrente non potrebbe rivestire caratteri di stabilità nel tempo e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata è carente nella lettura delle intercettazioni, avvalorando un ruolo di collegamento della ricorrente in assenza 16 di comportamenti concreti in termini di efficienza causale rispetto agli scopi dell'associazione - atti ad accreditare l'assunto. Quanto alla circostanza aggravante della disponibilità di armi, la Corte di appello non afferma nulla a proposito della ricorrente e in ordine a delitti realizzabili con armi, non potendo il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dipendere dalla disponibilità personale e soggettiva di un'arma in capo ai coimputati, né a proposito della consapevolezza, in capo all'imputato, della disponibilità delle armi né in ordine alla sua intraneità all'epoca della detenzione illegale dell'arma da parte di IR risalente al 17/12/1999. 7.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 418, terzo comma, cod. pen. e vizi di motivazione. Gli elementi posti a sostegno della sentenza impugnata sono semmai dimostrativi del reato di cui all'art. 418 cod. pen., come confermato, in particolare, dall'assenza di contatti della ricorrente con altri sodali (con l'eccezione dell'episodio dell'incontro con IO), con il conseguente operare della causa di non punibilità di cui al terzo comma.
7.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
7.4. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Nardo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché vizi di motivazione con specifico riguardo al ruolo di partecipe attribuito alla ricorrente. La sentenza impugnata ha aderito pedissequamente a quella di primo grado, non risolvendo le specifiche questioni poste con il gravame. La pretesa interlocuzione in modo paritetico tra la ricorrente, IO e gli altri sodali è affermazione apodittica, priva di reale valore indiziario, posto che l'imputata interloquisce solo con IO e, comunque, il carattere paritario sarebbe neutro, tanto più che PP PE non aveva alcuna necessità di affidare le "imbasciate" alla moglie per farle recapitare allo stesso IO, visto che, secondo l'imputazione, è questi ad occuparsi della latitanza. La valenza e la colorazione pseudo sociologico-criminale attribuita al matrimonio tra la ricorrente e PP PE è smentita dal tenore dell'intercettazione, in atti, della conversazione del 19/04/2014 effettuata presso l'abitazione dei genitori dell'imputata. Quanto all'intercettazione della conversazione tra la ricorrente e IO del 06/11/2012 relativa al litigio tra LE FO e CO LL, è del tutto incongruente ritenere il primo come facente parte della cosca PE in contrapposizione al secondo, accolito della cosca LL, poiché il primo è stato condannato con sentenza del 28/07/2015 quale componente della cosca LL;
contraddittoriamente la Corte di appello attribuisce congetturalmente alla conversazione valenza di prova del ruolo della ricorrente di ambasciatrice nei 17 confronti del marito, interpellato nella qualità di capo del sodalizio per dirimere il contrasto, ma, nell'esaminare la posizione di PE, utilizza detta conversazione per escludere il ruolo direttivo. Quanto alla partecipazione alla spartizione dei proventi illeciti (non riportata nell'imputazione), si tratta di un unico episodio, sicché erronea è la deduzione di una pluralità di partecipazioni, laddove dalla conversazione del 30/03/2013 tra IO e la ricorrente e tra questa e la cognata RI RA PE non risulta con certezza che l'imputata abbia diviso con la cognata una somma di denaro.
7.5. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Nardo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante della disponibilità di armi. La Corte di appello non ha motivato in ordine al più recente orientamento che non ritiene più sufficiente il possesso di una sola arma da parte di un solo associato, laddove per l'integrazione della circostanza è necessario che la disponibilità delle armi sia in capo all'intera associazione e, nel caso di specie, manca la prova di siffatta disponibilità.
7.6. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Nardo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 69, 416 bis, quarto comma, e 133 cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
8. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Reggio CA ha proposto altresì ricorso per cassazione CO TU, attraverso il difensore avv. M. OV, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
8.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12 quinquies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992 e vizi di motivazione.
8.1.1. Con riferimento al capo B), l'individuazione del ricorrente quale reale gestore di CA TI s.a.s. di AB PP & C. è basato su un ragionamento congetturale, posto che le intercettazioni consentivano non di verificare che lo stesso svolgeva un ruolo operativo nella società, ma solo it rapporto lavorativo dell'imputato, che aveva ottenuto da AB l'intestazione a nome della ditta di alcuni automezzi in quanto il ricorrente era sprovvisto dei requisiti amministrativi per ottenere il rilascio della licenza trasporto per conto terzi. Il reato si è comunque estinto per prescrizione prima della pronuncia di appello.
8.1.2. Con riferimento al capo C), ME NS s.a.s. di TU CO & C. è stata costituita il 29/09/2010, quando il ricorrente non era destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini relative al procedimento "All Inside" 18 (notificato solo nel febbraio del 2011), mentre in data 02/08/2010 il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti e il procedimento di prevenzione "All Clean" non lo ha visto coinvolto, sicché priva di riscontro probatorio è l'affermazione secondo cui la prevedibilità di futuri provvedimenti dipendeva dalla vicinanza dell'imputato a ES PE e dalla circostanza dell'iscrizione del procedimento "All Inside". L'attendibilità di EP PE, che non è a conoscenza di come il ricorrente abbia acquistato i camion necessari all'impresa, non è accertata e non basta ai fini della configurabilità del reato contestato la ritenuta insufficienza economica ai fini della costituzione della società, tanto più che i camion necessari allo svolgimento dell'attività erano stati acquistati in leasing (regolarmente onorati anche durante l'amministrazione giudiziaria, come riferito dall'amministratore giudiziario Palumbo) e per la costituzione di una s.a.s. non vi è obbligo di versamento delle quote (come riferito sempre da Palumbo), rilievi, questi, non esaminati dalla Corte di appello. Quanto agli appunti sequestrati a ES PE il ricorrente ha fornito una spiegazione, mentre il contenuto del "pizzino" sequestrato al medesimo è stato ricostruito in termini lacunosi e congetturali. Sulla liceità della costituzione della società ha testimoniato il marito di EL D'OS, PA (sostanzialmente vero socio della società), mentre incomprensibile è il riferimento al tentativo di fallimento. La Corte di appello non ha sciolto il quesito sulle ragioni per le quali il ricorrente, per raggiungere il fine elusivo, avrebbe intestato le quote di sua spettanza alla moglie, ossia ad uno dei soggetti primi destinatari di misure di prevenzione, né si comprende la ragione del coinvolgimento non necessario di un terzo socio, ossia della D'OS. L'estraneità del ricorrente al procedimento di prevenzione "All Clean", conseguenza del procedimento "All Inside", e l'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame confermano l'insussistenza della finalità elusiva.
8.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. nonché vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
9. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Reggio CA hanno proposto altresì ricorso per cassazione, con distinti atti, TU RI, D'OS RI EL e AR RI RA, attraverso il difensore avv. M. OV, articolando tre motivi di analogo contenuto argomentativo, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12 quinquies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992 e vizi di 19 motivazione, con argomentazioni dal contenuto argomentativo analogo a quello delle censure proposte nell'interesse di CO TU in ordine al capo C), esposte supra al punto 8.1.2. Inoltre, i ricorrenti RI TU e RI RA AR (nei cui confronti era intervenuto un annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame) denunciano il carattere congetturale della motivazione in ordine al concorso degli stessi in un fatto imputabile al figlio e marito CO e la frattura logica della sentenza impugnata per la quale - una volta accertato il coinvolgimento di CO TU nell'operazione "A// Inside" e richiamata la relativa eco mediatica si è ritenuto sussistente - l'elemento psicologico in capo ai ricorrenti, nonché la consapevolezza di violare la legge attraverso l'intestazione delle quote;
erroneamente il controllo della capacità economica è stato svolto con esclusivo riferimento al 2010, mentre illogicamente non si è considerato che i camion, acquistati in leasing, erano stati in parte intestati a CA TI per mancanza della necessaria licenza (come riferito da PA) e che si trattava di una vera società nella quale la gestione operativa sarebbe rimasta in capo a CO TU (nonché, secondo il ricorso nell'interesse di AR, ad ON PA) le cui quote di spettanza risultando dipendente della società erano in capo alla moglie - AR, laddove RI TU ha dovuto limitare la propria attività nella società per ragioni di salute;
la sentenza ritiene illogicamente che CO TU sia uscito da CA TI, nella quale non vi era alcuna intestazione di quote a soggetti a lui riconducibili in via diretta, per aprirne una nuova in cui assumeva evidente visibilità con l'intestazione di quote al padre e alla moglie, laddove l'elencazione fatta dalla Corte di appello degli elementi indiziari relativi alla sussistenza del dolo specifico è apodittica e ripetitiva delle argomentazioni della sentenza di primo grado censurata con il gravame. Analoghe doglianze sono articolate dal ricorso nell'interesse di RI EL D'OS, ove si deduce che il marito ON PA, socio di fatto e amico di CO TU (circostanza dalla quale si è automaticamente motivato il giudizio di colpevolezza della ricorrente), non poteva risultare effettivo titolare delle quote perché esposto con Equitalia.
9.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. nonché vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
9.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12 sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992 e vizi di motivazione in relazione alla mancata restituzione delle quote sociali di ME NS s.a.s., delle somme costituenti cassa dell'azienda e della somma di cui al verbale di sequestro del 18/04/2012. 2 20 0 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di IA LL deve essere accolto, nei termini di seguito indicati, mentre quello proposto nell'interesse di CO TU merita accoglimento limitatamente alla declaratoria di estinzione del reato sub B); gli altri ricorsi devono essere rigettati.
2. Per una più lineare trattazione dei motivi di ricorso, mette conto, in premessa e in estrema sintesi, ripercorrere la sentenza impugnata nelle parti in cui, per un verso, delinea, in termini generali, la fisionomia del sodalizio di 'ndrangheta oggetto dell'imputazione principale ascritta ai ricorrenti e, per altro verso, si sofferma sulle fonti di prova dichiarative (dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia EP PE e VA NE, nonché della teste RI NC CC) e documentali (un "pizzino" sequestrato a ES PE cl. '78 - detto ST, fratello del ricorrente PP PE dopo la sua cattura) che, insieme con numerose intercettazioni, costituiscono il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.
2.1. Richiamando la sentenza di primo grado, la Corte distrettuale si sofferma sull'esistenza della cosca PE, articolazione della 'ndrangheta, così come delineata nelle sentenze irrevocabili acquisite che hanno accertato l'esistenza di una sorta di federazione tra le cosche Piromalli/Molè e PE/LL finalizzata ad assicurarsi, con il metodo mafioso, il controllo di gran parte delle attività commerciali insistenti sul territorio della Piana di Gioia Tauro. Il racconto dei collaboratori ha fornito l'organigramma dell'organizzazione (in particolare, dei vertici), descrivendo le attività delittuose commesse (estorsioni, appalti truccati se non estorti, rapine, traffico di sostanze stupefacenti, disponibilità di armi e di bunker, omicidi, intestazioni fittizie, condizionamento dell'elettorato attivo locale) dal punto di vista proprio di ciascuno di essi: più "sul campo" e con funzioni "operative", quello di NE, svolgendo le funzioni di tramite per le "imbasciate" provenienti dai parenti detenuti da recapitare all'esterno, quello di EP PE. Dal racconto dei collaboratori sono emersi la storica alleanza con i LL voluta dal fondatore PP PE cl. '23, confermata da un colloquio in carcere del 2007, l'utilizzo delle intestazioni fittizie per occultare possidenze e attività della cosca, caldeggiato con lungimiranza dal successore alla guida del sodalizio, ON PE cl. '53 (ST, appunto grande teste, ossia grande cervello), ma anche da VA PE (padre della collaboratrice), la vera e propria fobia per le intercettazioni, la consistente disponibilità di armi (addirittura bombe) da parte della cosca riferita da entrambi i collaboratori, nonché di numerosi bunker. 21 Venendo alle più recenti vicende della cosca, la Corte distrettuale, sempre richiamando la ricostruzione offerta dal giudice di primo grado, si sofferma sulla figura di PE ES cl. '78, detto ST, figlio di ON dal quale avrebbe ereditato il soprannome e, ben presto, il ruolo di capo della cosca, con il compito di reggerla in assenza del padre: raggiunto da un provvedimento di fermo nell'ambito del processo c.d. All Inside, ES PE si rendeva latitante e solo sedici mesi dopo fu catturato, nell'agosto del 2011, all'interno di un bunker;
dopo la cattura fu trasferito presso il carcere di Palmi e qui fu sequestrato il "pizzino" valutato dai giudici di merito. Al riguardo, è opportuno fin d'ora ribadire la possibilità, già affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, di «scindere il fatto integrativo di un unico reato permanente, come quello associativo di stampo mafioso che viene qui in considerazione, in una serie di "segmenti temporali", tra loro distinguibili proprio per la diversità delle circostanze di tempo in cui il fatto è stato posto in essere», sicché l'accertamento definitivo compiuto rispetto ad uno di questi "segmenti" non può precludere «lo svolgimento di un nuovo processo riguardo a segmenti diversi e a quello non sovrapponibili» (Sez. 2, n. 32988 del 10/04/2015, De Luca, che richiama, ex plurimis, Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeca, Rv. 252113; Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013, dep. 2014, Rostan, Rv. 258528): il tema, come si vedrà, viene in specifico rilievo con riguardo ad alcuni ricorrenti, ma la successione di "segmenti temporali" relativi alla cosca PE oggetto di diversi procedimenti rende ragione, su un piano generale, dei riferimenti dei giudici di merito anche a vicende non immediatamente riferibili all'arco temporale delineato dall'imputazione, riferimenti funzionali a dar conto del contesto associativo-criminale nel quale i fatti partecipativi ascritti agli imputati sono stati collocati.
2.2. La Corte di appello di Reggio CA si sofferma poi sulle fonti dichiarative e documentali sopra indicate.
2.2.1. Il giudice di appello ha, in primo luogo, ricostruito analiticamente la genesi e le vicissitudini della collaborazione di EP PE: maltrattamenti subiti dal marito, la relazione extraconiugale avviata nel 2010 e, poco dopo, l'arresto, seguito, a distanza di alcuni mesi, dalla manifestazione dell'intenzione di collaborare, iniziando a rendere dichiarazioni concernenti il contesto mafioso di appartenenza e fornendo un «contributo eccezionalmente significativo» proprio perché idoneo a «disvelare dall'interno» la realtà criminale;
la sentenza impugnata ricostruisce poi le pressioni subite ad opera dei familiari e volte a far cessare la collaborazione, neutralizzandone gli effetti (secondo una strategia pianificata da alcuni congiunti e accertata attraverso intercettazioni di colloqui carcerari), pressioni poi superate con la ripresa della collaborazione. Collaborazione, questa, frutto di una scelta che, sottolinea la sentenza 22 impugnata, è stata del tutto spontanea, sia nella fase iniziale, sia in quella della ripresa della stessa, essendo più che comprensibile, osserva il giudice di appello, il travaglio della donna nella vicenda in esame. Rileva ancora la Corte distrettuale che le dichiarazioni di EP PE sono pressoché sempre analitiche e dettagliate, logicamente compatibili con pregresse acquisizioni investigative e, soprattutto, confermate da quelle successive, oltre che dalla spesso totale sovrapponibilità con le dichiarazioni dell'altro collaboratore in assenza di qualsiasi forma di "concertazione"; la collaboratrice ha spesso raccontato di fatti nei quali è stata ella stessa personalmente coinvolta e non ha mostrato alcun atteggiamento di compiacimento rispetto alle tesi accusatorie, avendo precisato per alcuni degli imputati di non poter riferire circostanze utili all'accusa o di non poter riferire nulla. Rileva conclusivamente la Corte di appello la rilevanza, la novità e l'attendibilità della collaborazione, che ha offerto un contributo eccezionale e fondamentale per il fatto di provenire dall'interno della cosca: la collaboratrice, infatti, è figlia di VA PE, fratello di ON detto ST, storico capo del sodalizio criminoso, e, quindi, cugina di ES PE cl. '78, da diversi anni, fino alla sua recente cattura, capo indiscusso della cosca, nonché sorella di ES PE (detto il "nano"), altro esponente di spicco del sodalizio mafioso.
2.2.2. La Corte di appello reggina si sofferma poi sulle dichiarazioni, sottoposte al vaglio di attendibilità di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., di un altro collaboratore di giustizia, VA NE: evidenziate le motivazioni a base della collaborazione (tra le quali le minacce subite per un debito nei confronti di ES PE cl. '78), la sentenza impugnata richiama il racconto di NE lì dove ha spiegato che già il padre OV LO faceva parte dell'associazione mafiosa, sicché, nel proprio caso, non era stata necessaria un'iniziazione in senso stretto per entrare a far parte della 'ndrangheta, e che fin da piccolo aveva potuto assistere agli incontri e alle discussioni tra il padre e gli altri sodali: crescendo era diventato a tal punto una persona di fiducia all'interno dell'organizzazione mafiosa da poter avere rapporti anche con latitanti, tra i quali ON PE ST;
uno dei luoghi di incontro più frequenti era proprio l'abitazione della madre di quest'ultimo. La Corte di appello rimarca poi le numerosissime ragioni conferenti nel senso dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante, quali, oltre ai riscontri individuati, la mancanza di atteggiamenti di compiacimento verso l'accusa e la pressoché totale sovrapponibilità rispetto alle dichiarazioni di EP PE. Con specifico riferimento all'esistenza e alle attività della cosca PE, NE ha ricostruito, per un verso, le origini della cosca stessa e il succedersi ai suoi vertici, dopo la morte di ON PE ST, del figlio ES cl. '78 e, per altro verso, le attività delinquenziali nelle quali pressoché tutti i PE erano 23 inseriti (pur mantenendo ciascun gruppo familiare un'autonomia e una cerchia di amicizie, fermo restando che le decisioni importanti erano adottate congiuntamente dopo riunioni): attività, queste, relative ad estorsioni per appalti pubblici, a rapine, alle "guardianie", al traffico di stupefacenti (in relazione al quale era sorto un grave contrasto con i LL, la cui alleanza sarebbe stata poi nuovamente rinsaldata con il matrimonio tra PP PE e IA LL); il collaboratore ha poi riferito della disponibilità da parte della cosca di armi e bunker, nonché del meccanismo delle intestazioni fittizie, delle truffe per il conseguimento di sovvenzioni pubbliche e del controllo elettorale.
2.2.3. Rinviata all'esame della posizione di ER OT la disamina delle dichiarazioni di RI NC CC, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. dopo il suo decesso (in relazione al quale il padre, la madre e il fratello sono imputati di omicidio premeditato e aggravato dall'uso del mezzo venefico e dall'aver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare la cosca mafiosa LL-CC), la Corte di appello si sofferma, diffusamente, sul "pizzino" sequestrato a ES PE nel carcere di Palmi in data 11/08/2011. Rinviando all'esame dei singoli ricorsi la trattazione puntuale dei rilievi della Corte di appello sul contenuto del documento, mette conto qui richiamare, in estrema sintesi, la valutazione generale del "pizzino" operata, in termini non in toto sovrapponibili rispetto al giudice di primo grado, dalla sentenza impugnata. Con riferimento alla parte del documento relativa al fratello del suo autore, ossia al ricorrente PP PE, la Corte distrettuale giunge alla conclusione che dietro la frase «fiore per mio fratello» si celi la promozione dello stesso PP PE a nuovo reggente della cosca, espressione delle logiche di successione tipiche dell''ndrangheta, in forza delle quali il detenuto trasmette all'esterno l'ordine secondo cui le redini del sodalizio devono restare in mano ad un appartenente al ramo testuni della famiglia: tuttavia, osserva la sentenza impugnata, pur in presenza di una formale investitura di PP PE a nuovo reggente della cosca ad opera del fratello ES, non risulta dimostrato il concreto esercizio da parte dell'imputato di tali prerogative di capo. Discostandosi dalla valutazione del Tribunale di Palmi, la Corte di appello ritiene poi che «la semplice menzione di un nominativo nel pizzino non può di per sé essere ritenuta elemento sufficiente per far discendere lo status di associato, in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio idoneo a dimostrare la partecipazione al sodalizio e comunque l'esistenza di condotte, poste in essere dai soggetti ivi menzionati, funzionali agli scopi dell'associazione ed esecutive del ruolo di associato»: il "pizzino", osserva la sentenza impugnata, può essere considerato quale mezzo di comunicazione all'esterno di messaggi, non necessariamente di natura criminale, sicché la semplice menzione di una persona nel documento non costituisce, in assenza di altri elementi probatori, prova 24 sufficiente della sua appartenenza alla cosca, potendo al più dimostrare l'esistenza di un rapporto tra la persona nominata e ES PE.
3. Vari ricorrenti censurano il punto della sentenza impugnata relativo alla confermata sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità di armi. Le censure non meritano accoglimento, come si avrà modo di ribadire, lì dove necessario, in relazione alle singole impugnazioni. Al riguardo, la Corte distrettuale, oltre ad alcune intercettazioni, ha richiamato le puntuali dichiarazioni di NE in ordine al recupero di armi effettuato insieme con alcuni sodali tra i quali AG IR, circostanza pienamente confermata dalla successiva perquisizione domiciliare a carico dello stesso IR che portò al sequestro di una pistola con matricola abrasa e predisposta per l'innesto di un caricatore. Osserva inoltre la Corte distrettuale che le attività criminali che i collaboratori hanno riferito come riconducibili alla cosca (estorsioni, rapine e addirittura omicidi) non potrebbero essere realizzate in mancanza di armi. Nei termini indicati, la pronuncia è in linea con il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016 - dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839), dovendosi far riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale sua specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. Camarda, Rv. 268677) e sussistendo la circostanza aggravante anche nel caso in cui detta disponibilità è provata a carico di un solo appartenente (così Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013 - dep. 2014, Corso, Rv. 260919 e Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177, in fattispecie relative a "famiglie" aderenti a "Cosa nostra", ma con rilievo riferibile anche a cosche di 'ndrangheta).
4. Su un piano generale, e prima di passare all'esame specifico dei singoli ricorsi, è opportuno segnalare che alcune delle doglianze proposte dai ricorrenti muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione 2 525 complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
5. Il ricorso proposto, con i due atti di impugnazione sopra richiamati, nell'interesse di PP PE deve essere rigettato.
5.1. Le doglianze relative all'affermazione di responsabilità del ricorrente articolate con il primo motivo di ciascuno dei due atti di ricorso, nonché con il secondo motivo del ricorso e i motivi nuovi sottoscritti dall'avv. D. Infantino non meritano accoglimento.
5.1.1. In estrema sintesi, mette conto evidenziare che la Corte di appello ha valorizzato plurimi elementi e, in primo luogo, le risultanze del processo All Inside utilizzabili ex art. 238, comma 2 bis, cod. proc. pen., e, segnatamente, gli elementi tratti da intercettazioni ambientali di colloqui avvenuti in carcere dove era ristretto ES PE, che dava al fratello PP direttive in ordine all'incasso dei proventi delle estorsioni raccolti da altri sodali come IR e CO LL: sulla base di tali elementi, la Corte distrettuale osserva che all'esterno PP PE opera in nome e per conto del fratello ES, soprattutto nella gestione delle attività estorsive. Il giudice di appello richiama, per un verso, le dichiarazioni accusatorie di EP PE in merito al ruolo gestito dal ricorrente dopo la cattura del fratello e, per altro verso, il contenuto, sopra riassunto, del "pizzino" sequestrato a ES PE. La sentenza impugnata sottolinea poi gli eccezionali sforzi, anche economici, compiuti per assicurare a PP PE un sicuro rifugio, ossia il bunker costruito da OT e finanziato da IO, nonché i contenuti dell'intercettazione del 28/01/2013 in cui IA LL riporta a IO l'insoddisfazione del coniuge circa l'implementazione dei suoi ordini. Nei termini sinteticamente indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è inficiata dalle censure del ricorrente. -5.1.2. In primo luogo, deve rilevarsi come alcune censure proposte in particolare nel primo ricorso siano articolate facendo frammentario riferimento - a brani di dichiarazioni (in particolare, dei collaboratori NE e EP PE): al riguardo è sufficiente ribadire l'inammissibilità delle doglianze proposte con il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 26 Molte censure, inoltre, fanno leva su un'errata ricostruzione della valutazione operata dal giudice di appello del contenuto del "pizzino" sequestrato a ES PE in carcere dopo la sua cattura: con specifico riferimento alla posizione di PP PE, la Corte distrettuale, all'esito di un analitico percorso argomentativo esente da cadute di conseguenzialità logica, è giunta alla conclusione secondo cui la frase «fiore per mio fratello» nascondeva la designazione di PP PE quale nuovo reggente della cosca;
in linea con le logiche di successione tipiche dell'ndrangheta, il detenuto aveva trasmesso all'esterno la manifestazione della propria volontà di investire il fratello (ossia un altro esponenti del ramo testuni della famiglia) della gestione del sodalizio nel periodo in cui lo stesso ES PE era nell'impossibilità di farlo. Ora, la mancata prova del concreto esercizio da parte dell'imputato delle prerogative di vertice rende ragione, nell'iter motivazionale della Corte di appello, dell'esclusione della qualità di capo e di organizzatore in riferimento al ricorrente, ma non rende, per così dire, neutro (come sostanzialmente prospettato dalle impugnazioni), sul piano della valenza probatoria, il "pizzino", comunque dimostrativo del pieno inserimento nella cosca di PP PE in un ruolo tale da giustificare la designazione fatta in suo favore. Il rilievo esclude la fondatezza di plurime doglianze articolate dal ricorrente. Esso, in primo luogo, priva di consistenza la censura proposta dal ricorso sottoscritto dall'avv. D. Infantino - - relativa al bunker al cui interno è stata rinvenuta l'impronta di PP PE, posto che l'insufficienza del compendio probatorio a dar conto dell'effettivo espletamento delle prerogative verticistiche non è idonea ad infirmare i dati probatori relativi alla mobilitazione delle risorse economiche e personali del sodalizio per la realizzazione di un rifugio sicuro per la latitanza di quello che era comunque un esponente di primo piano della cosca PE (laddove il riferimento al "nuovo capo" della sentenza impugnata integra, al più, un'incongruenza argomentativa ininfluente sul decisum: cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); inoltre, la doglianza proposta sempre dal secondo ricorso inerente alla dedotta omessa valutazione di documentazione - relativa alla conversazione del 2009 in cui SA riferiva dell'affiliazione di «sette nuove piante» e volta ad inficiare l'inferenza secondo i cui figli di O" sarebbero da individuare nel ricorrente (e nel fratello) è del tutto sfornita di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la rappresentazione del dato risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516), posto che l'inserimento di PP PE è argomentato dai giudici di merito anche sulla base del contenuto del "pizzino", oltre che di plurimi ulteriori elementi (tra i quali le dichiarazioni di EP 27 PE); a ciò si aggiunga, peraltro, che la censura è anche carente di compiuta correlazione con il complesso degli elementi valutati dai giudici di merito e, segnatamente, con quelli afferenti al ruolo rivestito dal padre del ricorrente e, dopo di lui, da quello che viene definito il ramo testuni della famiglia PE: il che conferma la sua inidoneità ad inficiare il complessivo ragionamento esibito dalla sentenza impugnata. Infondate sono pure le censure in merito alla valorizzazione di elementi acquisiti ex art. 238, comma 2 bis, cod. proc. pen. e relativi a periodi anteriori a quello al quale fa riferimento l'imputazione (in particolare, il primo e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. D. Infantino): i giudici di merito hanno correttamente contestualizzato il fatto associativo oggetto del presente procedimento nel quadro delle vicende della cosca PE (il che priva di fondatezza la censura peraltro generica - circa l'interruzione della permanenza - del fatto partecipativo correlata ad altra pronuncia di condanna), ossia, per riprendere la sintesi offerta dalla sentenza di primo grado degli esiti del processo della "Mafia delle tre province", nel quadro dell'accertata «esistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso organizzata su basi territoriali ed articolata in gruppi familiari per lo più collegati tra loro, a volte anche in conflitto, nell'ambito della quale un ruolo di primo piano veniva riconosciuto al clan dei PE di AR, considerato come uno dei gruppi mafiosi più rappresentativi operanti nella piana di Gioia Tauro»; è in questo quadro che si collocano le più recenti vicende e, segnatamente, nella ricostruzione della sentenza impugnata, le opzioni di ES PE, capo della cosca, che, pur sembrando stimare maggiormente la sorella, già nel 2009 era stato costretto ad affidare momentaneamente al fratello PP il ruolo di reggente, opzione confermata, nel racconto della collaboratrice di giustizia EP PE (corroborato dall'intercettazione del colloquio in carcere tra IA LL e il padre ER), dall'ostacolo frapposto da ES al concretizzarsi della volontà di PP di porre fine alla sua latitanza. Pur scandita dai diversi segmenti temporali cristallizzati nelle imputazioni del reato associativo oggetto del processo All Inside e del presente procedimento, la vicenda della cosca PE non può essere esaminata prescindendo da una ricostruzione complessiva, che non solo è funzionale al necessario inquadramento degli accadimenti relativi ai singoli periodi, ma è anche in grado di dar conto del ripetersi in correlazione dell'attribuzione a alle iniziative giudiziarie e alla cattura del capo latitante PP PE «del ruolo ormai del fratello, sempre però con lui dietro, sempre gestito da lui», secondo la descrizione offerta dalla collaboratrice EP PE (non adeguatamente valutata dal ricorso a firma dell'avv. D. Infantino). Rilievo, questo, che, per un verso, rende ragione del ruolo rivestito da PP PE in seno al sodalizio in termini del tutto compatibili con la ritenuta 28 esclusione, ad opera del giudice di appello, del ruolo direttivo in capo allo stesso ricorrente (nonché, come si è anticipato, della mobilitazione del gruppo per assicurargli, attraverso il bunker, la migliore tutela possibile della latitanza) e, per altro verso, esclude la fondatezza dei rilievi (articolati dal ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile) in ordine alla "inidoneità" dell'imputato al ruolo assegnatogli, rilievi che la Corte distrettuale ha disatteso con motivazione in linea con dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base delle risultanze offerte dall'intercettazione del 28/01/2013 richiamata da entrambi gli atti di impugnazione, sulla base di argomentazioni che, sostanzialmente, ripropongono l'erronea prospettiva già disattesa a proposito della valutazione dei contenuti del "pizzino": congruamente la Corte di appello ha delineato il fatto partecipativo attribuito al ricorrente sulla scorta (oltre che, come si vedrà, degli elementi tratti da conversazioni intercettate tra IA LL e IO in ordine, ad esempio, alla vicenda LE FO CO LL, dalla quale emerge ruolo di sicuro rilievo attribuito dai coimputati a PE, nonché la linea di "profilo defilato" da questi stabilita) anche del dato probatorio offerto dell'intercettazione in esame, che dava conto di direttive dallo stesso impartite, ma non adeguatamente implementate;
il dato non è incompatibile con la ratio decidendi dell'esclusione della qualifica di capo e di organizzatore, laddove il mancato accertamento dei contenuti delle direttive non inficia la valenza probatoria riconosciuta al dato stesso dalla sentenza impugnata. I dati, tra l'altro, desunti, nei termini indicati, dal "pizzino" sequestrato a ES PE, quelli afferenti all'intercettazione del 28/01/2013, nel quadro che ha visto la latitanza del ricorrente sostenuta e tutelata dalla mobilitazione della cosca (anche allo scopo di mettergli a disposizione un bunker), rendono ragione del ruolo partecipativo attribuito al ricorrente nel periodo in contestazione, nonché, in particolare, dell'infondatezza delle censure articolate con i motivi nuovi a firma dell'avv. D. Infantino.
5.2. Non meritano accoglimento le censure relative alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen. (primo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile;
terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. D. Infantino). Ai rilievi esposti sub 3, deve solo aggiungersi che, come si è visto, la sentenza impugnata ha confermato l'applicazione della circostanza aggravante richiamando non solo la disponibilità provata a carico di - un sodale (a proposito della quale, peraltro, vds. le richiamate Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013 e Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012), ma anche l'attività - delittuosa del sodalizio di 'ndrangheta, rilievo, questo, rispetto al quale il ricorso è carente di compiuta correlazione, mentre del tutto generica è la doglianza incentrata sul profilo psicologico dell'aggravante. 29 5.3. Le censure relative al trattamento sanzionatorio (secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile;
terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. D. Infantino) non meritano accoglimento. Quanto alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata per PE così come per altri coimputati - ha richiamato, tra l'altro, la pericolosità e la pervasività del sodalizio mafioso, nonché la gravità delle condotte poste in essere: la motivazione è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), il che rende ragione dell'infondatezza dei rilievi difensivi tesi a valorizzare in termini peraltro non compiutamente correlati alla fattispecie - concreta altri elementi. Quanto alla determinazione della pena, la Corte distrettuale rilevato che il minimo edittale per la fattispecie aggravata ritenuta è di anni 9 di reclusione ha richiamato, oltre alla pericolosità del sodalizio - mafioso, lo specifico ruolo rivestito dal ricorrente in seno allo stesso: motivazione, questa, che rende ragione dell'infondatezza delle censure difensive tese, in particolare, a valorizzare la cessazione volontaria della latitanza, censure peraltro generiche in quanto non sostenute dalla puntuale disamina delle connotazioni oggettive della stessa latitanza (ad esempio, durata, circostanze che ne hanno preceduto la cessazione).
6. Il ricorso proposto nell'interesse di AG IR non merita accoglimento.
6.1. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
6.1.1. A giustificazione della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato associativo, la Corte di appello ha valorizzato plurimi elementi probatori, di seguito sinteticamente richiamati. La sentenza impugnata richiama, in primo luogo, l'indicazione contenuta sul "pizzino" sequestrato a ES PE, che, nella valutazione del giudici di merito, conteneva la direttiva secondo cui IR doveva occuparsi del mantenimento dell'amante di PE, rivolgendosi per la necessaria provvista a CO TU: lo stesso imputato non ha messo in discussione che l'indicazione a "Biase" nel documento fosse a lui riferita. Rileva ancora la Corte distrettuale che le dichiarazioni del collaboratore VA NE indicano IR come intraneo alla cosca già nel 2007: il collaboratore ha poi raccontato in dibattimento di un episodio, 30 risalente a circa vent'anni prima, in cui lo stesso NE, IR - indicato esplicitamente dal collaboratore come facente parte della cosca - e OC RA avevano recuperato delle armi nascoste in occasione di un intervento delle forze dell'ordine; episodio, questo, confermato dall'arresto di IR per detenzione di arma clandestina nel 1999. La Corte di appello richiama poi plurimi elementi - tratti principalmente da intercettazioni dimostrativi della partecipazione del - ricorrente all'associazione mafiosa in esame e, segnatamente, del ruolo di collettore di proventi illeciti svolto da IR nell'interesse della cosca: oltre all'intercettazione di una conversazione tra ES e PP PE del 02/01/2009, in cui si fa riferimento a somme che mensilmente IR deve consegnare a PP PE (somme rispetto alle quali, secondo l'articolata valutazione della Corte distrettuale, IR ha appunto la funzione di collettore di proventi illecita e non certo quella di vittima di estorsioni), la sentenza impugnata richiama l'intercettazione della conversazione avvenuta in carcere il 27/09/2011 tra OV MO e ES AN, nella quale il secondo confida al primo - circa un mese dopo il sequestro dei "pizzino" - il diffondersi di voci circa l'imminente adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti dei testuni, tra in quali viene espressamente annoverato il ricorrente (indicato come il "barbiere", appellativo usualmente riferitogli), il che conferma la sua "vicinanza" a ES PE. Del resto, rileva ancora il giudice di appello, lo stesso IR in una conversazione intercettata il 30/05/2011 si faceva vanto con il suo interlocutore PP SO della sua vicinanza al capocosca - - (ancora latitante) e gli confidava di conoscere il luogo del suo nascondiglio: osserva al riguardo il giudice di appello che tale conversazione dimostra la volontà che nell'ambito dei circuiti criminali di AR dovesse essere ben chiaro (ufficialmente» è l'espressione utilizzata dal IR) che il latitante non è fuggito lontano, ma, anzi, non ha abbandonato il suo territorio, sul quale continua a "governare", ancora forte dell'appoggio dei sodali più fidati, come il fratello. La sentenza impugnata ricostruisce poi diffusamente i rapporti tra IR e ON IA, amante di ES PE, che in almeno tre occasioni ha accompagnato dal latitante, il che conferma il rapporto fiduciario tra lo stesso ES PE e il ricorrente, al quale era stato assegnato il compito di provvedere al sostentamento della donna del boss dopo il suo arresto.
6.1.2. Le censure articolate con il primo motivo in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato non meritano accoglimento. Quelle incentrate sul "pizzino" e sulla valutazione circa il suo contenuto offerta dallo stesso giudice di appello muovono da una lettura atomistica del compendio conoscitivo e, in particolare, sviliscono i dati tratti soprattutto da conversazioni intercettate - relativi all'attività svolta da IR rispetto alla ON (seguendo la quale gli 31 investigatori hanno posto fine alla lunga latitanza sedici mesi - di ES PE). Anche le censure relative alle dichiarazioni del collaboratore NE non meritano accoglimento, ed anzi, sotto vari profili, sono inammissibili: quelle relative all'attendibilità del collaboratore omettono in toto di confrontarsi con le diffuse argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di appello (richiamate, in sintesi, supra al punto 2.2.2.), sicché, ai riguardo deve solo ribadirsi che sono inammissibili per genericità le censure che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), laddove i rilievi circa le modifiche del racconto e i decreti di archiviazione che avrebbero minato la credibilità del dichiarante sono del tutto aspecifici. Quanto all'epoca dell'episodio del recupero delle armi, lo stesso è congruamente valorizzato dalla Corte di appello su un duplice piano, ossia ad ulteriore conferma della credibilità del collaboratore di giustizia e a dimostrazione di risalenti rapporti di IR con la cosca. Anche la censura relativa all'intercettazione della conversazione del 02/01/2009 tra ES e PP PE non merita acoglimento: per un verso, infatti, il ricorrente trascura di considerare il concorde riferimento dei due collaboratori di giustizia ai reati fine del sodalizio, mentre, per altro verso, del - tutto consolidato è il principio di diritto in forza del quale in materia di reati associativi, la commissione dei reati-fine dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 - dep. 2016, Venere, Rv. 266710; conf. ex plurimis, Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). Né merita accoglimento l'ulteriore doglianza relativa alla ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente: la Corte di appello ha puntualmente esaminato detta deduzione (secondo cui le somme di cui si parlava nella conversazione intercettata erano il corrispettivo di taluni abbonamenti alle partite della squadra di calcio della Rosarnese che aveva venduto per conto di ES PE negli anni 2007/2009), disattendendola in quanto ritenuta inverosimile, non essendo credibile che ancora nel 2009 ES PE facesse riferimento ad un credito mensile di 200/300 euro risalente a due anni prima e non risultando a quale titolo lo stesso PE pretendesse per sé il pagamento di abbonamenti il cui corrispettivo sarebbe spettato alla stessa squadra. A fronte dei rilievi del giudice di appello, il ricorrente reitera la doglianza disattesa dalla Corte distrettuale con motivazione in linea con il dato probatorio e immune da vizi logici. Anche le censure difensive circa il sostegno alla latitanza di ES PE attribuito a IR non meritano accoglimento. I riferimenti alle intercettazioni 32 in cui l'imputato comparirebbe come ignaro della vicenda sono manifestamente infondati, in quanto all'evidenza inidonei ad inficiare la tenuta argomentativa dei plurimi, convergenti elementi valorizzati dalle sentenze di merito, mentre del tutto assertiva e, ancora una volta, non compiutamente correlata alle argomentate valutazioni della Corte distrettuale è l'affermazione circa il - carattere episodico dell'attività di ausilio. Le ulteriori doglianze relative ai rapporti con ON IA trascurano di considerare non solo il dato della reiterata esecuzione, da parte di IR, dei compiti di collegamento con il latitante (e, dopo la sua cattura, di addetto al sostentamento della donna), ma anche la conoscenza del luogo in cui lo stesso si trovava "rivendicata" dallo stesso ricorrente, in termini che la Corte di appello - con motivazione esente da cadute di conseguenzialità logica e comunque non oggetto di specifici rilievi critici sul punto ritiene funzionali a ribadire il ruolo di "governo" del territorio - della cosca e del suo capo, pur latitante. Il che rende ragione dell'infondatezza delle ulteriori doglianze relative sia alla configurabilità, nel caso di specie, del fatto partecipativo, sia alla sua prospettata qualificazione come favoreggiamento personale (oggetto del secondo motivo): lungi dall'esaurirsi nell'aiuto alla persona del latitante, l'attività ascritta all'imputato, come ha rilevato la Corte distrettuale a proposito della conversazione intercettata il 30/05/2011, era funzionale alla preservazione della capacità della cosca di "governo" del territorio e, d'altra parte, ruolo ascritto a IR non si risolveva in questo pur significativo segmento della vita del sodalizio mafioso (estendendosi, come si è visto, in particolare, alla raccolta dei proventi illeciti della cosca), laddove la conversazione del 27/09/2011 tra MO e AN rende ragione, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, della circostanza, assolutamente nota nell'ambiente criminale, dell'intraneità del ricorrente alla cosca PE. Quanto alla circostanza aggravante della disponibilità di armi, è sufficiente richiamare i rilievi esposti sub 3, sottolineando che il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata basate - non solo sulla disponibilità provata a carico dello stesso IR ma anche - sull'attività delittuosa del sodalizio di 'ndrangheta delineata dai collaboratori di giustizia.
6.2. Anche il terzo motivo non merita accoglimento. Come si è già rilevato a proposito del ricorso nell'interesse di PP PE, il riferimento alla pericolosità e alla pervasività del sodalizio mafioso, nonché alla gravità delle condotte poste in essere rende congruamente ragione della conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, così come in ordine- alla determinazione della pena immune da censure è il riferimento della Corte di merito alla pericolosità del sodalizio mafioso e ai compiti rivestiti in seno allo stesso dal ricorrente. 33 7. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di ER OT e il primo motivo del ricorso nell'interesse di OC IN denunciano il medesimo error in procedendo, sicché possono essere esaminati congiuntamente.
7.1. La Corte di appello ha esaminato le eccezioni (relative alle ordinanze del Tribunale di Palmi del 12/12/2013, del 16/01/2014 e del 22/01/2014 concernenti, in particolare, l'acquisizione ex art. 430 cod. proc. pen. delle registrazioni delle conversazioni intercettate nell'autovettura di OT il 10/01/2012 e il 22/01/2012), osservando che, pur riguardando conversazioni intercettate prima dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto che dispone giudizio, l'attività di indagine oggetto di integrazione «è entrata nel patrimonio conoscitivo del P.M. procedente in epoca successiva e in corso di celebrazione del presente processo», come confermato dalle note di trasmissione della polizia giudiziaria in data 15/10/2013 e 14/01/2014. La ricostruzione dei dati processuali operata dalla Corte distrettuale non è contestata dai ricorrenti.
7.2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). I ricorrenti non hanno osservato l'onere indicato: il ricorso nell'interesse di IN non articola alcuna deduzione in merito alla decisività dei dati probatori oggetto del dedotto error in procedendo, mentre il ricorso nell'interesse di OT, affermando che l'atto probatorio sarebbe l'elemento portante del ragionamento svolto nella motivazione», si limita ad articolare una deduzione del tutto assertiva, in quanto svincolata da qualsiasi concreto rilievo circa l'incidenza dei dati sul decisum alla luce dei plurimi elementi valorizzati dai giudici di merito. Entrambi i motivi, pertanto, sono inammissibili.
8. Gli ulteriori motivi del ricorso nell'interesse di ER OT non meritano accoglimento.
8.1. Il secondo motivo, complessivamente valutato e pur presentando vari profili di inammissibilità, deve essere rigettato. In sintesi, la sentenza impugnata ha valorizzato molteplici elementi a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato per fatto associativo contestatogli. Viene in rilievo, in primo luogo, il "pizzino" sequestrato a ES PE: all'esito di un'articolata e puntuale ricostruzione, la Corte di appello ha concluso 34 ilche il "pizzino" doveva essere consegnato dal suo primo "prenditore" detenuto VA GI al detenuto NI PR, il quale avrebbe - dovuto comunicarne il contenuto al cognato ER OT, che, a sua volta, avrebbe dovuto diffondere all'esterno le disposizioni di ES PE;
osserva al riguardo la sentenza impugnata, per un verso, che, se la semplice menzione di OT non è sufficiente a ritenere provata l'accusa nei suoi confronti (essendo solo idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto di tipo economico tra PP RA e l'odierno ricorrente di possibile natura lecita), la pretesa dedotta dal contenuto del "pizzino" - di ES PE di ottenere le somme dovute da OT a RA dimostra un rapporto di subalternità del primo nei confronti dello stesso PE e, per altro verso, che, comunque, costituisce elemento a carico del ricorrente l'incarico di diffondere all'esterno i messaggi impartiti dal capo della cosca detenuto. Le censure articolate sul punto dal ricorrente non sono in grado di compromettere la tenuta logico-argomentativa della motivazione del giudice di appello: il possibile carattere lecito del rapporto con RA non è escluso dalla Corte distrettuale, che, tuttavia, ha valorizzato il contenuto del "pizzino" deducendo da esso la posizione di subalternità di OT rispetto a ES PE;
la valenza accusatoria attribuita al ruolo di diffusione del contenuto del "pizzino" non è scalfita dalla circostanza che, essendo stato il documento sequestrato, il ruolo stesso non è stato in concreto esercitato dal ricorrente (il che priva di consistenza il rilievo difensivo circa l'accertamento della sua volontà), posto che a venire in rilievo è, all'evidenza, l'affidamento riposto dall'autore del messaggio e, dunque, in ultima analisi, la dipendenza/subalternità di OT al capo della cosca detenuto. La Corte distrettuale esamina poi gli elementi relativi al ruolo di bunkerista svolto da OT, richiamando, in primo luogo, le dichiarazioni, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., di RI NC CC, che si era rivolta all'autorità di polizia per il timore delle gravi conseguenze che potevano discendere dalla eventuale scoperta della relazione extraconiugale che aveva intrattenuto, timore collegato alla circostanza che la propria era una «famiglia notoriamente mafiosa», in stretti rapporti con la famiglia LL: la teste CC, rileva la sentenza impugnata, è stata la prima fonte di conoscenza del ruolo di bunkerista del ricorrente, avendo riferito che questi aveva costruito un rifugio per il fratello PP poi effettivamente scoperto dalla polizia giudiziaria;
le dichiarazioni della teste, inoltre, avevano consentito di scoprire altri due bunker all'interno di proprietà della famiglia LL CC. La sentenza impugnata ha inoltre - - imperniata sull'incrocio" tra diffusamente ripercorso l'attività di indagine risultanze di intercettazioni e quelle del dispositivo GPS montato sull'auto di OT che hanno condotto alla scoperta, il 09/03/2013, di un bunker - utilizzato, come si è visto, da PP PE. Il collaboratore NE, 35 inoltre, ha riferito di aver svolto, insieme con OT, lavori edili in epoca risalente quando era in costruzione la casa di NI PE ST, mentre la collaboratrice ha riferito della costruzione di un bunker da parte del ricorrente per conto del padre VA e presso l'abitazione di una nonna nel 2005 (bunker all'interno del quale VA PE fu arrestato nel novembre del 2005). Concludendo sul punto, la Corte distrettuale rileva che OT ha costruito almeno tre bunker di altrettanti latitanti (PP PE, VA PE e PP CC) e probabilmente quattro (se si considera anche quello all'interno del quale era stato arrestato ES PE, che presentava sorprendenti similitudini», nella tecnica di costruzione e negli arredi, con quello del fratello PP). Le doglianze proposte al riguardo non meritano accoglimento: quanto al denunciato travisamento probatorio, inanzi tutto va precisato che la sentenza impugnata non attribuisce alla dichiarante l'espressione "bunkerista di fiducia della cosca", ma trae dal racconto complessivo della collaboratrice (che ha riferito anche di aver visto OT lavorare presso l'abitazione di "Ciccio ST") la valutazione che l'imputato fosse persona di fiducia;
al di là, comunque, del riferimento letterale, decisiva, al fine di escludere la sussistenza del vizio denunciato, è la considerazione che la sentenza impugnata ha puntualmente dato conto dei bunker la cui realizzazione è ascritta a OT (tre, probabilmente quattro), rilievo, questo, non contestato dal ricorrente e idoneo, comunque, a render ragione dell'incapacità del dedotto travisamento a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). La censura relativa, invece, al rapporto tra le dichiarazioni della teste CC e quelle della collaboratrice EP PE è inammissibile, per plurime ragioni: da un primo punto di vista, la censura omette di prendere in considerazione il complessivo compendio probatorio esibito sul punto dalla sentenza impugnata, compendio nel quale riveste un ruolo di evidente centralità l'insieme degli elementi che hanno condotto alla scoperta del covo all'interno del quale è stata rinvenuta l'impronta digitale di PP PE, laddove il quadro complessivo dei dati probatori valorizzati sul punto rende ragione della manifesta inidoneità della deduzione difensiva ad incidere sul decisum;
per altro verso, la doglianza in esame non mette a fuoco correttamente il nucleo essenziale della valutazione della Corte distrettuale, che, con motivazione immune da vizi logici, alla luce delle plurime condotte dell'imputato di realizzazione di rifugi per - anche pregresse - latitanti, soprattutto della famiglia PE, ha inferito dallo specifico episodio della realizzazione del bunker utilizzato da PP PE la prova del ruolo partecipativo dell'imputato in seno al sodalizio. La collocazione dell'attività di 36 realizzazione di quest'ultimo bunker all'interno dell'arco temporale di cui all'imputazione, cui si aggiunge l'attività di raccolta di proventi illeciti di seguito esaminata, priva di fondamento la doglianza del ricorrente circa detta collocazione;
rilievo, questo, confermato anche dalla vicenda della programmata consegna del "pizzino" a OT per la sua diffusione, che rende ragione dell'affidamento" da parte di ES PE sul contributo partecipativo di OT anche successivamente alla cattura del primo. Elementi, questi valorizzati dalla sentenza impugnata, che rendono altresì ragione dell'infondatezza della tesi difensiva volta alla riqualificazione del fatto a norma dell'art. 378 cod. pen. Quanto alla raccolta dei proventi di attività illecite, che il ricorso prende in considerazione in termini atomistici, la Corte di appello ha articolato molteplici argomentazioni a sostegno dei propri rilievi (quali l'entità del denaro di cui OT parlava con IN, l'insussistenza di rapporti leciti tra i due, la circostanza che secondo le stesse allegazioni difensive IN avrebbe - dovuto essere debitore di OT per i lavori edilizi realizzati dalla ditta di quest'ultimo, e non viceversa), argomentazioni rispetto alle quali la doglianza si sottrae ad un compiuto confronto critico, affidandosi a dati processuali quali la testimonianza di CO OZ (genericamente evocata dal ricorrente) la cui deposizione il giudice di appello - sulla base di plurimi rilievi ancora una volta non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorrente ha ritenuto ― inattendibile (oltre che inidonea a scalfire il quadro probatorio a carico dell'imputato).
8.2. Il terzo motivo è inammissibile: del tutto generica è la censura relativa alla conferma dell'applicazione della circostanza aggravante della disponibilità di armi, mentre, quanto al trattamento sanzionatorio, lungi dall'essere apodittica, la determinazione della pena è stata adeguatamente motivata sulla base di parametri commisurativi congruamente correlati alla fattispecie concreta.
9. Gli ulteriori motivi e i motivi nuovi nell'interesse di OC IN non meritano accoglimento.
9.1. Il secondo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Mentre del tutto inconferente è il riferimento alla sentenza n. 237 del 2012, che attiene alla nuova contestazione del reato concorrente, il ricorrente invoca la sentenza n. 273 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione: delineando, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di "fatto diverso" nella 37 prospettiva dell'obbligo del pubblico ministero di modificare l'imputazione in funzione dell'osservanza del principio di correlazione tra accusa e difesa, la sentenza n. 273 del 2014 ha rimarcato che «non qualsiasi variazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, dell'accusa originaria comporta il suddetto obbligo, ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell'addebito, incida sul diritto di difesa dell'imputato»>, sicché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nell'art. 516 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà difensive» e, correlativamente, «è di fronte a simili situazioni e solo ad esse che emerge anche l'esigenza di riconoscere - all'imputato la possibilità di rivalutare le proprie opzioni sul rito». La Corte distrettuale, con rilievo non contestato dal ricorrente, ha dato atto che, nel caso di specie, la contestazione è stata ristretta temporalmente», il che, all'evidenza, non implica una trasformazione dei tratti essenziali dell'addebito e non incide sul diritto di difesa dell'imputato, sicché manifestamente infondata è la censura articolata con il secondo motivo. Conclusione, questa, da riferire anche al quarto motivo, posto che il mutamento del compendio probatorio non è in alcun modo riconducibile alle vicende dell'imputazione che sole giustificano il riconoscimento all'imputato della facoltà di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato.
9.2. Il terzo motivo e i motivi aggiunti non sono fondati. A fondamento della conferma del giudizio di colpevolezza in ordine alla partecipazione di OC IN al sodalizio mafioso la Corte distrettuale ha valorizzato plurimi elementi e, in primo luogo, le dichiarazioni accusatorie di EP PE che ha indicato il ricorrente oggetto di positivo riconoscimento fotografico (il che, unitamente ai dati probatori tratti dalla sentenza impugnata dalla testimonianza del PI Lumia, diffusamente esaminata, esclude la fondatezza della deduzione difensiva, peraltro esaminata e congruamente disattesa dalla Corte di appello, circa l'esistenza di vari omonimi del ricorrente, così come quella incentrata sull'ordinanza cautelare allegata ai motivi nuovi) come intraneo alla cosca, evidenziandone la frequentazione, per - vari anni (fino al 2009), del fratello ES cl. '84: in particolare, la collaboratrice PE ha raccontato dei frequenti incontri dei due, che restavano chiusi nel garage, quando c'erano «i movimenti della droga», conclusione, questa, alla quale la PE giunge riferendo che, dopo tali incontri, aveva avuto modo di constatare la presenza di tracce, quali la carta di alluminio, le bustine del congelatore, il bilancino. Al riguardo, le censure proposte dal ricorrente non colgono nel segno: quanto ai profili di credibilità della collaboratrice, la Corte distrettuale ha diffusamente motivato sul punto, in termini immuni da censure logico-argomentative. Lungi dal far leva su convinzioni o sensazioni e su 38 indicazioni non specifiche, poi, il racconto di EP PE ha offerto ai giudici di merito puntuali dati probatori (la frequentazione del fratello e del garage nel quale si appartavano;
le "tracce" dei movimenti di droga valutate in termini immuni da vizi logici dalle sentenze di merito), mentre del tutto aspecifici sono i riferimenti ai periodi di detenzione di ES PE cl. '84. La Corte distrettuale, inoltre, ha valorizzato, nei termini già sopra indicati, la menzione dell'imputato nel "pizzino", espressiva di un rapporto con ES PE, ossia con il capo del gruppo mafioso, richiamando altresì, sulla scorta della testimonianza del PI Lumia le plurime frequentazioni del ricorrente con appartenenti alla cosca PE, frequentazioni - le une e l'altra - che, secondo l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, assumono valenza a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: infatti, nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le "frequentazioni" possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294). Il rilievo giova, per un verso, a dar conto dell'infondatezza della censure - proposte anche con i motivi nuovi in ordine alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., - posto che i diversi "soggetti di riferimento" dell'imputato erano comunque esponenti di primo piano della cosca, e, per altro verso, a riconoscere carattere del tutto periferico, rispetto al nucleo essenziale della ratio decidendi, ai riferimenti dei giudici di merito alle intercettazioni del 2007 (espressamente non incluse dalla sentenza impugnata nel novero degli elementi che «più specificamente» giustificano all'affermazione di responsabilità): il che priva le doglianze difensive - articolate anche con i motivi aggiunti – di forza esplicativa o - dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Il giudice di appello, infatti, ha poi rimarcato la valenza probatoria della conversazione intercettata del 20/10/2011 tra IN e OT dimostrativa dello stretto legame esistente tra i due: il ricorso contesta l'identificazione nel ricorrente dell'interlocutore di OT, ma, sul punto, la sentenza impugnata ha 39 posto in correlazione la conversazione stessa con una serie di altri dati probatori che collocano la conversazione intercettata in un'auto in sosta presso l'abitazione del ricorrente, dato, questo, valutato in termini esenti da cadute di conseguenzialità logica dai giudici di merito. Analoghi rilievi vengono svolti dalla Corte distrettuale in ordine alle conversazioni sempre con OT intercettate nel gennaio del 2012, rispetto alle quali può richiamarsi quanto già rilevato a proposito del ricorso nell'interesse del coimputato (ossia la loro valenza dimostrativa del riferimento alla raccolta di proventi di attività illecite), dovendosi solo evidenziare come il motivo in esame, per un verso, ometta di confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata a sostegno della ritenuta riferibilità del dialogo alla raccolta di proventi di attività illecite, e, per altro verso, faccia leva anch'esso sulle dichiarazioni del teste GA screditate dalla Corte di merito con motivazione non oggetto di puntuali rilievi critici da parte del ricorso. Sullo sfondo delineato dagli elementi offerti, sia pure con riferimento ad un periodo di alcuni anni anteriore rispetto a quello oggetto dell'imputazione, dalle dichiarazioni accusatorie di EP PE in ordine all'intraneità del ricorrente alla cosca PE, i dati probatori tratti dalle plurime intercettazioni valutati alla luce del complessivo compendio probatorio esibito dai giudici di merito e, in particolare, congiuntamente alla risultanza offerta, nei termini già indicati, dal "pizzino" rendono ragione dell'infondatezza della - censura relativa alla collocazione temporale del fatto partecipativo, laddove il riconoscimento vocale del ricorrente operato dalla polizia giudiziaria in ordine ad alcune di esse (di cui ha dato conto la sentenza impugnata riportando in parte qua la testimonianza del PI Lumia) non è inficiato dalle doglianze del ricorrente, implicanti, all'evidenza, questioni di merito sottratte al sindacato di questa Corte.
9.3. Il quinto motivo non è fondato. Rinviandosi a quanto rilevato supra al par. 3, deve solo osservarsi che il riferimento alle attività delinquenziali della cosca tratto delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è tutt'altro che apodittico, mentre la dedotta marginalità del ricorrente in seno al sodalizio integra, al più, un'inammissibile questione di merito.
9.4. Il sesto motivo non merita accoglimento. Mentre per la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente il riferimento della sentenza impugnata alla pericolosità e alla pervasività del sodalizio mafioso, nonché alla gravità delle condotte poste in essere, nel resto la pena irrogata corrisponde al minimo edittale.
9.5. Il settimo motivo è inammissibile in quanto del tutto aspecifico, essendo genericamente riferito alle diverse parti civili costituitesi nel giudizio, laddove, con riguardo al Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata e ha operato, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il titolo 40 alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate (Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012 - dep. 2013, Andreicik, Rv. 254675).
9.6. L'ottavo motivo non merita accoglimento. Quanto alla sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, la censura è manifestamente infondata posto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268678); quanto alla durata della stessa, la Corte distrettuale ne ha implicitamente motivato la determinazione richiamando le attività di cui si occupava l'imputato (traffico di sostanze stupefacenti e di armi, contributo, insieme con OT, alla raccolta dei proventi illeciti della cosca PE).
9.7. Per completezza, rileva la Corte l'inammissibilità dei motivi nuovi (comunque, come si è visto, non meritevoli di accoglimento) dedotti con l'atto a firma dell'avv. Stefania Rania. L'imputato, infatti, risulta difeso in entrambi i gradi di merito dall'avv. LE OV e dall'avv. Mario Santambrogio;
in favore dell'avv. Rania Stefania è intervenuta nomina da parte di OC IN in data 23/08/2017 con atto che non provvede alla revoca di almeno una delle nomine precedenti e non risulta effettuata per la proposizione del ricorso, sicché, a norma dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., la nomina dell'avv. Rania deve considerarsi senza effetto. 10 Il ricorso proposto nell'interesse di CO IO non merita accoglimento. 10.1. Il primo motivo, che, pur denunciando la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., articola anche censure relative a vizi motivazionali in termini, in alcuni passaggi, confusi e scarsamente perspicui (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, rv. 259032), è, complessivamente valutato, infondato. In ordine alla violazione del ne bis in idem, il motivo è manifestamente infondato: secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, sempre confermato dalla giurisprudenza successiva, ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle 41 circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364). Nel caso di specie, il fatto partecipativo è contestato con riferimento a periodi di tempo diversi, il che esclude in radice la violazione del divieto di bis in idem (cfr. Sez. 2, n. 32988 del 10/04/2015, De Luca, sopra richiamata). Il ricorrente, tuttavia, instaura una correlazione tra la denunciata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e le vicende di altro procedimento ("All Inside") nel quale IO era stato condannato in primo grado e assolto nel giudizio di appello: a quanto è dato comprendere dal ricorso, nell'ambito di tale procedimento una parte dei coimputati avrebbe definito la propria posizione con il giudizio abbreviato, mentre per altri coimputati si sarebbe proceduto con il giudizio ordinario, nel corso del quale il p.m. avrebbe modificato l'imputazione del reato associativo, "chiudendola" dal punto di vista temporale, al 21/04/2011, laddove nel giudizio abbreviato la contestazione sarebbe rimasta "aperta" fino alla data della deliberazione della sentenza di primo grado (20/11/2011): da ciò è conseguito, sempre secondo le deduzioni del ricorrente, che per le persone imputate sia nel giudizio abbreviato del processo "All Inside", sia nel presente procedimento si è registrata una parziale sovrapposizione tra i fatti associativi oggetto dei due processi. Il ricorso che peraltro non precisa a quali dei due gruppi vada ricondotta la posizione di IO nell'ambito del primo procedimento - contesta la modifica dell'imputazione nel processo "All Inside" (deducendo, in sintesi, la perduranza dell'associazione giudicata in quella sede anche dopo la data di "chiusura" dell'imputazione, in considerazione, in particolare, delle latitanza dei vertici del sodalizio, ossia di ES PE, catturato il 09/08/2011, di RO MA, catturato il 09/08/2012, e di PP PE, costituitosi il 15/05/2013), ma si tratta di doglianza all'evidenza estranea al presente processo. Con particolare riferimento alla posizione di CO IO, il ricorso anche in alcuni passaggi dei motivi nuovi fa leva sulla dedotta identità delle - due associazioni oggetto del processo "All Inside" e del presente processo: nel primo, la contestata partecipazione del ricorrente coincideva con il ruolo di sovrintendente e controllo, per conto di ES PE cl. 1978, delle modalità operative connesse alla gestione dei mezzi di trasporto, con le quali una società svolgeva attività logistica, mentre nel secondo la contestazione si riferisce all'attività di supporto logistico alla latitanza di PP PE cl. 1980, dopo l'arresto del fratello ES, sicché nel momento in cui inizia la seconda condotta associativa, il passaggio della reggenza da ES a PP PE non è ancora avvenuto poiché si sarebbe compiuto solo 4 mesi dopo. Le doglianze dalle quali il ricorrente vorrebbe far discendere la violazione del ne 42 bis in idem per "abuso del processo" da parte del p.m. (ossia, per la "artificiosa" scelta del p.m. menzionata nei motivi nuovi) - è priva di fondamento, posto che la sentenza impugnata (pag. 299) ha univocamente chiarito che le condotte contestate di sostegno alla latitanza di PP PE e di "trasmissione" delle sue "imbasciate" devono ritenersi poste in essere successivamente al 09/08/2011, data della cattura di ES PE, e non a partire dal 22/04/2011: il rilievo, del tutto trascurato dal ricorso, priva le censure del presupposto sul quale si fondavano (la parziale sovrapposizione temporale dei fatti associativi oggetto dei due diversi processi, fondata, peraltro, sulla ricostruzione dei dati probatori prospettata dal ricorrente e non sul tenore delle imputazioni), il che rende ragione della loro infondatezza. 10.2. Il secondo motivo e le ulteriori censure articolate con i motivi aggiunti non meritano accoglimento. Con riferimento al fatto partecipativo ascritto a CO IO, la Corte distrettuale ne ha messo in evidenza il ruolo, sottolineando il versatile dinamismo che lo vedeva protagonista nei più nevralgici compiti necessari al funzionamento e alla stessa sopravvivenza del sodalizio: al riguardo il giudice di appello, in estrema sintesi, richiama il ruolo svolto da IO di supporto logistico alla latitanza di PP PE, nuovo reggente della cosca, il ruolo gestionale rispetto alle trasferte della coimputata IA LL (finalizzate ad incontri con il marito) e di latore ed esecutore delle direttive ricevute dal latitante, il ruolo di collettore di somme da distribuire alle mogli dei capi o ex capi o comunque esponenti di spicco dell'associazione (PP PE, latitante, ES PE e RO MA, detenuti). 10.2.1. Più nel dettaglio, la sentenza impugnata delinea il ruolo di IO di supporto logistico alla latitanza di PP PE, un ruolo concretizzatosi nella fattiva collaborazione prestata a OT, finanziando la costruzione del bunker e procurando perfino un escavatore;
al riguardo, la Corte di merito richiama, tra l'altro, le conversazioni intercettate circa tre mesi prima della scoperta del bunker dello stesso PE. Sul punto il ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa la censura proposta con il gravame in ordine alle prove circa l'identificazione del IO quale interlocutore di OT. La doglianza è inammissibile: affrontando la questione in sede di esame della posizione di OT, la Corte distrettuale ha richiamato la deposizione dibattimentale del Cap. Lumia, quale ha evidenziato come IO fosse stato identificato, da un lato, sulla base del nome "Mimmo" con il quale veniva chiamato da familiari e conoscenti e, dall'altro, del rilievo che il tenore della conversazioni si attagliava perfettamente al ruolo di curatore della latitanza di PP PE emerso dalle indagini;
dopo il ritrovamento del bunker nella proprietà di RD, quest'ultimo fu arrestato e attribuì la disponibilità del rifugio ad un altro latitante appartenente 43 alla cosca PE e in precedenza catturato, ossia CO LE (le cui impronte digitali, però, non furono rinvenute all'interno del rifugio, diversamente da quelle di PP PE): a questo proposito, la Corte di appello richiama la conversazione ambientale intercettata presso l'abitazione di IO nella quale questi, conversando con la moglie, smentì in toto le indicazioni fornite alla polizia giudiziaria da RD, il che, all'evidenza, conferma il forte coinvolgimento del ricorrente nella vicenda;
osserva inoltre la sentenza impugnata ad ulteriore dimostrazione del forte interessamento di IO nella costruzione del bunker (e a conferma dell'individuazione dell'interlocutore di OT nelle conversazione intercettate tra l'1 e il 2 dicembre 2011), che il giorno dopo la scoperta e l'arresto di RD, il ricorrente compariva in zona. Come si vede, la doglianza di omessa motivazione non solo è manifestamente infondata, ma le censure sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilievo, questo, che priva di consistenza anche la censura articolata in particolare nei - motivi nuovi secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto rapporti con sodali - diversi dalla coppia PE - LL. 10.2.2. La sentenza impugnata si sofferma poi sull'intercettazione di una conversazione tra IO e IA LL dalla quale, secondo il giudice di appello, «emerge chiaramente il loro ruolo all'interno della cosca, in particolare nei rapporti con quella dei LL»: in estrema sintesi, la discussione ha ad oggetto un litigio tra due soggetti - LE FO e CO LL, entrambi cugini di IA LL e riconducibili all'una e all'altra famiglia nel corso della quale uno dei due litiganti - all'altro che aveva speso a propria difesa il nome del latitante PP PE dal quale attendeva, per il giorno dopo, una determinata "imbasciata" replicava con espressioni (indicate in sentenza) del - tutto irrispettose nei confronti dello stesso PP PE. Osserva sul punto la sentenza impugnata che risulta evidente l'apprensione generata dal litigio in IO e in IA LL, litigio, sottolinea il giudice di appello, che aveva certamente riguardato questioni criminali, posto che IO cerca a più riprese di far capire all'interlocutrice che, se nella vicenda fossero intervenuti lui o PP PE, avrebbero rischiato di essere arrestati per reati "degli altri"; la mancata intromissione, ribadisce ancora IO alla LL, è necessitata dal particolare momento, assai delicato, e dalle stesse disposizioni del marito PP PE, che, osserva la Corte distrettuale, evidentemente aveva dato disposizioni ai sodali di mantenere un profilo defilato, non facendosi coinvolgere in questioni criminali di non specifico interesse della cosca che potessero attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche del latitante: così facendo, sottolinea la sentenza impugnata, è lo stesso IO a fornire la prova di 44 essere il riferimento sul territorio del latitante, il collegamento tra il ricercato e il mondo esterno. Osserva ancora la Corte distrettuale sulla base delle intercettazioni che, nonostante la spavalderia esibita da CO LL, la vicenda era destinata a ricomporsi in quanto IO aveva già programmato per l'indomani un incontro con il latitante, a seguito del quale avrebbe potuto portare all'esterno la sua parola: IO invitava quindi IA LL a diffondere la notizia presso i suoi parenti. Le doglianze articolate sul punto dal ricorrente non colgono nel segno. La natura illecita della questione dalla quale era scaturito il litigio tra LE FO e CO LL è testimoniata, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, dall'esplicito riferimento a "reati": rilievo, questo, del tutto idoneo a rendere ragione dell'inferenza tratta dalla sentenza impugnata e, comunque, non oggetto di specifici rilievi critici da parte del ricorrente. Le ulteriori doglianze fanno leva sul contesto familiare della vicenda, che, nella prospettazione del ricorrente confermerebbe il legame personale tra IO e PP PE (e la moglie) e, dunque, la qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale: le censure non colgono nel segno. Anche a prescindere dal rilievo della lettura atomistica del compendio probatorio sulla quale si basano le doglianze difensive e fermo restando il consolidato principio di diritto in forza del quale la costituzione di un sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184), il ricorrente non coglie il significato attribuito alla vicenda dai giudice di merito. La sua valenza, infatti, è ritenuta dai giudici di merito conferente nella direzione del ruolo svolto da IO di tramite tra il latitante e il territorio di pertinenza del sodalizio mafioso e, in questa prospettiva, la preoccupazione suscitata dal litigio - lungi dall'esaurirsi sul piano meramente familiare - è correlata dalla sentenza impugnata, in termini coerenti con i dati probatori richiamati e immuni da vizi logici, alla volontà di PE di evitare situazioni suscettibili di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine: una volontà che è espressione della posizione rivestita all'interno del sodalizio e che rinveniva nello stesso sodalizio mafioso la sua autorevolezza, come confermato dalla circostanza che, nelle valutazioni dei due interlocutori, l'incontro tra IO e PP PE programmato per l'indomani avrebbe portato una parola decisiva e risolutiva dello scontro («Vai là e digli che domani a mezzogiorno gli porto l'imbasciata!!»): rilievo, questo, che prescinde dalla prova di un effettivo intervento risolutore da parte di PP PE, prova ritenuta insussistente dalla Corte di appello. 45 Analoghi rilievi valgono con riferimento all'ulteriore profilo del fatto associativo ascritto al ricorrente, ossia al sostentamento delle donne legate ai capi o agli esponenti di spicco del sodalizio: anche in questo caso, la periodica corresponsione di denaro (misata») alle «mogli dei vertici della "cosca PE">>, puntualmente individuate dalla sentenza impugnata, si svincola dalla mera condotta agevolatrice della latitanza di PP PE sulla quale si basano in larga misura le deduzioni difensive: la Corte di merito, infatti, argomenta diffusamente in ordine alla natura illecita del denaro e rileva come dalle conversazioni intercettate si evinca che terze persone raccoglievano per conto di IO somme di denaro anche per il proprio nucleo familiare, oltre che «per loro>> e che in relazione alle consegne di denaro il ricorrente e la moglie utilizzavano un frasario in codice;
di qui la descrizione di questo profilo della partecipazione del ricorrente al sodalizio, ossia la cura del sostentamento delle mogli attraverso la consegna di «consistenti somme di denaro frutto dei proventi illeciti del sodalizio» stesso, a riprova della fiducia che i vertici della cosca nutrivano nei confronti dell'imputato. Al riguardo, le censure del ricorrente, oltre a far leva sul contesto familiare al quale le consegne andrebbero ricondotte - rilievo, questo, che all'evidenza svilisce il dato rimarcato dalla sentenza impugnata, ossia la riferibilità della consegne ai vertici, latitanti o detenuti, del gruppo mafioso insistono sul carattere scherzoso della iniziale conversazione in cui IO e IA LL: carattere, questo, rilevato dal giudice di appello, che, tuttavia, lo ha congruamente valutato nel più ampio quadro probatorio sommariamente indicato, il che rende ragione della manifesta inidoneità delle censure difensive ad inficiare la tenuta logico-argomentativa della motivazione resa dalla Corte reggina sul punto. 10.2.3. La sentenza impugnata esamina poi ulteriori elementi afferenti alla posizione del ricorrente, tra i quali, oltre alla consistente frequentazione con esponenti della cosca e comunque con persone ad essa vicine, l'episodio dell'accompagnamento di IA LL e il successivo periodo di undici giorni nel quale la stessa fece perdere ogni traccia di sé, la conversazione tra IO e la stessa LL dalla quale emerge che PP PE era adirato perché la latitanza gli impediva di gestire personalmente i delicati affari criminali della cosca (conversazione dalla quale i giudici di merito traggono elementi di convincimento circa l'intraneità dei colloquianti alla cosca). Alla luce del compendio probatorio valutato in termini non atomistici, la sentenza impugnata giunge alla conclusione che le condotte poste in essere da IO hanno rappresentato un «prezioso ed ineliminabile contributo per mantenimento in vita dell'associazione criminale in un delicatissimo momento storico per stessa (caratterizzato dalla "decapitazione" del gruppo dirigente, ossia ES PE "ST" ed alcuni dei suoi più fidati collaboratori)»: nei termini indicati, la Corte 46 di appello ha dato conto, con motivazione in linea con il compendio probatorio sinteticamente richiamato ed immune da vizi logici, della riconoscibilità nel fatto ascritto a IO degli estremi della partecipazione ad una associazione mafiosa, partecipazione integrata in luogo del delitto di favoreggiamento personale invocato dal ricorrente - dalla condotta di colui che curi sotto il profilo logistico la latitanza del reggente del sodalizio, con ciò assicurandogli in maniera stabile - oltre al sostentamento delle famiglie dei "vertici" del gruppo la possibilità, per il - proprio tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati, perché, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, detta condotta rende palese la volontà di agevolare non solo soggetto latitante ma l'intera associazione (Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009 - dep. 2010, Gariffo, Rv. 245703). Del tutto infondate, pertanto, sono le censure del ricorso che deducono la mancata risposta da parte del giudice di appello alle questioni relative alla qualificazione del fatto poste con il gravame;
le deduzioni circa il "rapporto sinallagmatico" tra IO e PP PE obliterano la complessiva ricostruzione del ruolo del primo operata dalla Corte di appello, rilievo, questo, riferibile anche al "parallelismo" con la vicenda di PP AR richiamata nei motivi aggiunti, nonché dell'assoluzione dell'imputato nel diverso processo. L'inserimento di IO nel sodalizio con l'affidamento di compiti decisivi, come messo in luce dalla sentenza impugnata, finalizzati a preservare l'operatività del sodalizio mafioso esclude che il dato possa essere considerato solo quale espressione del dolo specifico della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa del reato di favoreggiamento personale, non configurabile per le ragioni già indicate. Prive di consistenza sono le ulteriori censure relative, in particolare, alla asserita "insostenibile equiparazione" tra le posizioni di IO e di IA LL, affermata dal ricorso in termini apodittici, e alla mancata indicazione del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia, che certo non neutralizza la valenza dimostrativa degli elementi congruamente valutati dalle conformi sentenze di merito. 10.3. Anche il terzo motivo non merita accoglimento. Quanto alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen., la sentenza impugnata ha posto in correlazione i reati-scopo del sodalizio mafioso con la necessaria disponibilità di armi, il che priva di consistenza i rilievi difensivi circa le dichiarazioni del collaboratore NE e la finalità della disponibilità stessa. Quanto alla determinazione della pena, la Corte di appello, irrogando al ricorrente una pena di poco superiore al minimo edittale, ha differenziato la sua posizione da quella più grave di altri coimputati: il ricorrente lamenta - l'insufficiente differenziazione tra le diverse pene irrogate, ma il rilievo non inficia la motivazione della sentenza impugnata. 47 11. Il ricorso proposto, con i due distinti atti di impugnazione richiamati, nell'interesse di IA LL deve essere accolto: infatti, il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Contestabile, nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputata, e il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. G. Nardo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, nei termini di seguito indicati. 11.1. Sintetizzando le valutazioni che hanno condotto alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierna ricorrente, la sentenza impugnata sottolinea che l'imputata interloquisce in modo paritetico con IO e con altri sodali in stato di libertà cui recapita le "imbasciate" del marito, adoperandosi, in particolare, affinché la parola di quest'ultimo ponga fine al diverbio, indubbiamente afferente a questioni criminali, tra LE FO e CO LL;
l'imputata, inoltre, recapita "imbasciate" anche al padre e da questi ne riceve (anche) per il marito, in particolare in relazione alla prospettiva di quest'ultimo di costituirsi alle forze dell'ordine, si interessa al sostentamento delle cognate (oltre a garantirsi il proprio) grazie al legame diretto con IO, preposto a quel determinato incarico. Gli elementi probatori valorizzati dal giudice di appello risultano in parte coincidenti con quelli relativi a IO: in particolare, la conversazione intercettata nella quale i due registrano che PP PE era adirato perché la latitanza gli impediva di gestire personalmente i delicati affari criminali della cosca (conversazione ritenuta, come si è visto, dimostrativa dell'intraneità dei colloquianti alla cosca); le conversazioni intercettate dalle quali i giudici di merito traggono elementi dimostrativi della partecipazione della LL al sostentamento delle cognate, anche consegnando materialmente denaro alle stesse. La sentenza impugnata richiama poi il colloquio intercettato in carcere il 25/10/2012 tra IA LL e il padre ER, che, nella ricostruzione della Corte di appello, dimostra come la donna facesse da tramite per messaggi tra il marito latitante e il padre detenuto. La Corte distrettuale, inoltre, si sofferma sul "significato" assunto dal matrimonio tra la ricorrente e PP PE, ossia «rinsaldare la storica alleanza dei due casati di 'ndrangheta», in una fase di fibrillazione tra le due cosche provocata da una serie di omicidi di uomini vicini ai due gruppi: al riguardo, la sentenza richiama il colloquio intercettato tra ON PE e OC GI. 11.2. A fronte della motivazione della sentenza impugnata qui sinteticamente richiamata, le censure della ricorrente di seguito indicate sono fondate. Quanto all'interlocuzione, in modo paritetico, sottolinea la sentenza impugnata, con IO e con altri sodali, l'affermazione della Corte di appello presenta i caratteri di apoditticità denunciati dal ricorso (in particolare, dal primo motivo dell'impugnazione a firma dell'avv. Nardo), poiché i dati probatori 48 dimostrativi di queste interlocuzioni non sono esplicitamente indicati e quelli prospettati dalla Corte distrettuale non sono immuni dai vizi motivazionali denunciati. Muovendo dalla vicenda relativa al litigio tra LE FO e CO LL, un duplice rilievo si impone: in primo luogo, la Corte di appello sottolinea la natura criminale della questione sottesa alla scontro, ma, pur dando atto della vicinanza» dei due litiganti a ciascuna delle due famiglie mafiose alleate, non indica espressamente i due come appartenenti alle cosche (ma, appunto, come ad esse «vicini»); in secondo luogo, come si è visto, la valenza dell'episodio è delineata dalla sentenza impugnata nel senso della sua attitudine dimostrativa del ruolo di IO di tramite tra il territorio e PP PE, latitante, e della "direttiva" di quest'ultimo di non dare adito a situazioni suscettibili di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Nei termini indicati, dunque, l'episodio in questione non può essere considerato, secondo lo stesso percorso argomentativo della sentenza impugnata, espressione di interlocuzioni paritetiche della ricorrente LL con altri esponenti del sodalizio. A ciò si aggiunga, che, come si è visto, è IO ad assumere il ruolo di referente di PP PE, del quale, dopo l'incontro programmato per l'indomani, avrebbe portato la parola risolutiva: e solo della imminente comunicazione della volontà di PP PE deve farsi portatrice IA LL («Vai là e digli che domani a mezzogiorno gli porto l'imbasciata!!»). Del resto, anche sotto ulteriori profili la posizione di IO si distingue, per quanto riguarda i rapporti con altri sodali, da quella della ricorrente: a proposito di IO, infatti, la sentenza impugnata valorizza non solo i rapporti con OT (in una vicenda di evidente centralità come la realizzazione del bunker), ma anche il dato che egli era il terminale del denaro che terze persone raccoglievano per suo conto. Rilievo, questo, che, anche a prescindere dall'esame delle censure proposte in merito alle fonti di prova relative alla partecipazione di IA LL all'attività di sostentamento delle cognate, ridimensiona, sul piano logico-argomentativo, la valenza dell'attività stessa, rispetto alla quale la sentenza impugnata non dà conto di un ruolo autonomo dell'imputata rispetto a IO. La decisività del punto relativo alle interlocuzioni dell'imputata con altri sodali e, dunque, in ultima analisi, alla stessa definizione del suo ruolo all'interno della cosca rendono ragione della sussistenza del vizio motivazionale. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base di altri elementi valorizzati dalla sentenza impugnata e, in particolare, della conversazione intercettata nella quale IA LL e IO discutono delle doglianze di PP PE per gli ostacoli frapposti dalla latitanza alla gestione degli affari criminali della cosca: se, come si è visto a proposito della posizione di IO, immune da vizi logico- argomentativi è l'inferenza tratta dalla Corte di appello circa la valenza indiziante 49 della partecipazione al sodalizio rivestita da tale conversazione, con riferimento alla posizione di IA LL tale valenza non può che essere condizionata dalle conclusioni relative al dato in discussione, ossia all'effettiva riconoscibilità di una pluralità di interlocuzioni dell'imputata con sodali in merito a vicende del sodalizio stesso;
in altri termini, non correlato al ben più articolato compendio probatorio evidenziato per IO, l'elemento in esame vede indebolita la propria valenza probatoria. Conclusione, questa, che si impone anche con riguardo agli altri elementi valorizzati dai giudici di merito e, segnatamente, alla conversazione intercettata in carcere il 25/10/2012 tra IA LL e il padre ER. 11.3. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, nei confronti della ricorrente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio CA: il giudice del rinvio conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali riscontrati nel provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 12. Il ricorso proposto nell'interesse di CO TU è fondato limitatamente all'estinzione per prescrizione del reato sub B). 12.1. Il primo motivo, nella parte relativa al capo B) (intestazione fittizia della titolarità di "CA TI s.a.s. di AB PP & C."), non merita accoglimento, salvo, appunto, quanto si vedrà in ordine alla prescrizione. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità del reato d'intestazione fittizia di quote sociali non è sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, P.M. in proc. Mollica, Rv. 265904). La Corte di appello ha fatto buon governo del richiamato principio di diritto, ripercorrendo diffusamente il compendio probatorio posto a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, compendio costituito, in primo luogo, da numerose conversazioni intercettate dalle quali emerge il ruolo di CO TU di reale gestore della società, così come di MA NS s.a.s. di TU RI & C."; d'altra parte, proprio il "succedersi" delle due società - illuminato dalle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito (come quella, tanto per fare un unico esempio, in cui la controparte di CO TU, a fronte delle indicazioni fornite da questi circa il soggetto cui fatturare la prestazione, domanda: non è che CA TI è diventata ME 50 -NS?») conferma che CO TU aveva intestato l'integralità (o, comunque, la gran parte) delle quote di CA TI a lui riconducibili a soci formali anziché a sé stesso, per l'unica plausibile ragione consistente nella volontà di eludere future misure di prevenzione ai suoi danni. Nella stessa direzione, rileva la Corte di appello, risultano conferenti altri dati, quali le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia e la documentazione sequestrata presso la sede di ME NS (sede che coincideva con l'abitazione dell'originario nucleo familiare del ricorrente) ove furono rinvenuti un timbro, fotocopie di assegni, contratti di fornitura, copie di fatture tutte relative a CA TI. A fronte della diffusa motivazione della Corte distrettuale, il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la sua collaborazione con la società era stata presentata a titolo di dipendente, affermando che la valutazione delle intercettazioni sarebbe stata svolta in termini illogici e congetturali: la censura si sottrae alla compiuta e specifica disamina critica dei plurimi dati presi in considerazione dal giudice di appello, assumendo connotazioni sostanzialmente apodittiche. Quanto alla dedotta "ingenuità" dell'imputato nel 2007 in ordine a qualsiasi procedimento di mafia, la Corte di appello, per un verso, ha rilevato che già nel 2007, ossia al momento della costituzione di CA TI, il ricorrente faceva parte della cosca mafiosa dei PE e, per altro verso, ha rimarcato la vicinanza di CO TU a ES PE, notoriamente capo indiscusso dell'omonimo sodalizio e che, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, proprio nel 2007 fu operato un sequestro nei confronti dello stesso ES PE, grazie al quale furono acquisiti un bloc notes, dal quale emergevano cointeressenze confermative del racconto dei collaboratori, nonché documentazione contabile (in particolare, alcuni estratti conto) relativa alla società. Elementi, questi, non oggetto di specifica confutazione, nella valenza dimostrativa ad essi accordata dalla sentenza impugnata, da parte del ricorrente e, comunque, pienamente idonei a rendere ragione delle conclusioni raggiunte. D'altra parte, il motivo articola una serie di deduzioni del tutto svincolate dall'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 2012, S., Rv. 252349), il che rende ragione dell'inammissibilità delle censure stesse. E', invece, fondata la deduzione relativa al perfezionamento della causa estintiva del reato per prescrizione. Non risultando, dalla puntuale ricostruzione dell'iter del processo operata dalle due sentenze di merito, sospensioni del corso della prescrizione, la stessa a seguito dell'esclusione operata dal giudice di - appello della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203 è maturata con il decorso, dal tempus commissi delicti (il 25/01/2007), di anni 7 e mesi 6 e, 51 quindi, il 25/07/2014, dopo la sentenza di primo grado, ma prima di quella di appello. Pertanto, in parte qua, ossia con riferimento al reato di cui al capo B), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 12.1.1. La declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) non investe la confisca disposta in relazione a tale capo. In premessa, mette conto sottolineare come la Corte di appello abbia precisato che la confisca è stata disposta a norma dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992: si pone dunque la questione se detta tipologia di confisca possa essere disposta anche quando il giudizio si concluda non già con la condanna per uno dei reati indicati nella disposizione citata, bensì - con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ad opera del giudice dell'impugnazione. Al quesito deve darsi risposta affermativa. Nell'individuazione della natura giuridica della confisca ex art. 12 sexies cit. operata dalle Sezioni unite di questa Corte, è consolidato il riferimento ad una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva» (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella), profilo, quest'ultimo, che «si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale» (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach). Nella prospettiva che riconosce alla confisca in esame natura di misura di sicurezza, sia pure atipica, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene la confisca ex art. 12 sexies cit. non soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all'art. 200 cod. pen. alla quale fa rinvio l'art. 236 cod. pen. (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254698, che sottolinea come tale interpretazione non si ponga in contrasto con l'art. 7 Cedu;
conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009, Nobis, Rv. 244355; Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009, LL, Rv. 242862). D'altra parte, con riguardo al prezzo del reato di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., e al prezzo o al profitto ex art. 322 ter cod. pen., le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato che la confisca può essere disposta anche con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, purché vi siano stati una precedente pronuncia di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio;
il carattere afflittivo e sanzionatorio della confisca per equivalente, invece, ne preclude, sempre nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'applicazione (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 5). Pur non facendo espresso - riferimento alla confisca c.d. allargata, l'argomentare della sentenza Lucci 52 conferma la configurazione della confisca in esame alla stregua di una misura di sicurezza. Secondo il recente arresto delle Sezioni unite, per la confisca del prezzo del reato devono essere escluse connotazioni di tipo punitivo in quanto «il patrimonio dell'imputato non viene intaccato in misura eccedente il pretium sceleris»: ora, se è vero che per la misura ablativa di cui all'art. 12 sexies cit., essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, cit.), tale profilo della disciplina dell'istituto in esame va ricondotto ad un'opzione del legislatore che ha non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso» (Corte cost., ordinanza n. 18 del 1996). Quel vincolo di pertinenzialità che, correlando la cosa oggetto di confisca al reato, dà corpo al «periculum che costituisce il nucleo delle misure di sicurezza≫ (così la sentenza Lucci, cit.) è, dunque, con riguardo alla confisca di cui all'art. 12 sexies cit., oggetto di una presunzione legislativa che la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole. Del resto, la funzione preventiva che, come si è visto, già la sentenza Derouach riconosceva alla confisca ex art. 12 sexies cit., sia pure nella prospettiva della "atipicità" indicata, ha conosciuto una significativa valorizzazione ad opera della recente legge 17 ottobre 2017, n. 161, che, con l'art. 31, ha introdotto molteplici modifiche alla disciplina della confisca "allargata": viene in rilievo, in particolare, il nuovo comma 4-septies, in forza del quale la confisca "diretta" - ma non quella per equivalente di cui al comma 2-ter trova applicazione «quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Con la significativa esclusione della confisca per equivalente, in relazione alla quale, come ribadito dalla sentenza Lucci, è consolidato il riconoscimento della natura sanzionatoria del provvedimento ablatorio, la novella conferma ex lege, con riguardo alla confisca ex art. 12 sexies cit., il principio di diritto espressamente affermato dalle Sezioni unite Lucci in riferimento alla confisca del prezzo del reato, delineando una cognizione del giudice dell'impugnazione compresa la Corte di cassazione modellata sulla disciplina dettata dall'art. 578 cod. proc.- pen. 353 5 La riferibilità anche alla confisca ex art. 12 sexies cit. delle argomentazioni svolte della sentenza Lucci a proposito della confisca del prezzo, da un lato, e, dall'altro, la norma ad hoc introdotta dalla legge n. 161 del 2017 - anche in considerazione della disciplina di cui all'art. 200 cod. pen. ritenuta applicabile alla confisca in esame dall'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità convergono nella conclusione secondo cui la confisca in esame rimane ferma anche qualora il giudizio si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ad opera del giudice dell'impugnazione, sempre che, come nel caso di specie alla luce di quanto rilevato in ordine alle censure del ricorrente, la decisione sull'impugnazione ai soli effetti della confisca sia nel senso dell'accertamento della responsabilità dell'imputato. 12.2. Con riferimento all'imputazione sub C), valgono, in ordine al giudizio di sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, i rilievi già formulati circa l'articolato compendio probatorio e, in particolare, le numerose, univoche intercettazioni valorizzate dalla Corte reggina: il ricorso omette il puntuale confronto critico con detto compendio, il che rende ragione della incensurabilità, sul punto, della statuizione del giudice di appello. Il ricorrente, invece, si concentra sulla prospettata carenza dell'elemento psicologico del reato e, segnatamente, del dolo specifico di elusione e, a conforto delle tesi sostenuta, richiama plurimi dati processuali (la scarcerazione disposta dal tribunale del riesame nel procedimento "All Inside", la mancata notifica all'epoca di - costituzione di MA NS s.a.s. di TU CO & C." dell'avviso di conclusione delle indagini per detto procedimento, l'estraneità al procedimento di prevenzione seguito al procedimento "All Inside") e alcuni argomenti logici (l'incongruenza di un'intestazione a favore di stretti congiunti primi destinatari di eventuali misure di prevenzione). La sentenza impugnata, tuttavia, si è confrontata con tali deduzioni e le ha disattese con motivazione esente da vizi logici. Ha osservato la Corte di appello che CO TU fu arrestato il 28/04/2010 e fu scarcerato il 02/08/2010, mentre già il 23/09/2010 venne costituita ME NS (i cui soci erano il padre RI e la moglie del ricorrente RI RA AR, nonché RI EL D'OS, moglie di ON Ape, persona di fiducia di CO TU, tanto che, poco prima di darsi alla latitanza, gli consegnò il proprio telefonino); quanto alla finalità elusiva, la Corte di appello sottolinea che l'imputato era a conoscenza di essere indagato per appartenenza all'associazione e che, di conseguenza molto probabilmente sarebbe stato avviato nei suoi confronti un procedimento di prevenzione;
di qui, la centralità, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, del dato temporaie: «l'unica ragione plausibile per la quale il TU, appena un mese dopo esser stato scarcerato in relazione ad un'accusa per mafia coinvolge la moglie, il padre e D'OS RI EL nella 54 costituzione di una nuova società di trasporti, nella totale di mancanza di una prospettazione alternativa valida (...) è quella di pian piano svuotare CA TI in vista di un suo probabile sequestro», tanto che «non solo la priva di beni strumentali necessari allo svolgimento della sua attività commerciale sotto le mentite spoglie di operazioni di vendita, ma successivamente la spoglierà anche della cassa e della contabilità», che non verranno mai ritrovate. Nei termini indicati, la prova della finalità elusiva è correlata dai giudici di merito alla conoscenza in capo a CO TU del procedimento per partecipazione ad associazione mafiosa a suo carico, dato, questo, non scalfito, nella valenza ad esso attribuita dalla sentenza impugnata, dalle deduzioni del ricorrente, posto che la pendenza delle indagini (e dunque la mancata notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.), così come le vicende del procedimento cautelare, non danno corpo ad una situazione insuscettibile di generare l'aspettativa dell'avvio di un procedimento di prevenzione. Non può argomentarsi in senso contrario sulla base delle ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine al regime di acquisto dei camion o alla disciplina della costituzione di una s.a.s., posto che i rilievi formulati dalla sentenza impugnata in ordine alla situazione reddituale dei soci non investono il nucleo essenziale della ratio decidendi della pronuncia, tanto più che, quanto all'acquisto dei camion, la Corte distrettuale ha rimarcato la scomparsa della contabilità di CA TI e le censure, comunque, non rendono ragione delle motivazioni sottese all'intestazione fittizia: motivazioni, quelle addotte dalla difesa con riferimento al sostentamento del padre del ricorrente o all'imminente matrimonio della sorella, che il giudice di appello ha confutato in termini esenti da vizi motivazionali. Anche gli argomenti logici invocati dal ricorrente sono stati esaminati dalla Corte di merito, che li ha disattesi osservando che, nell'impossibilità di reperire in così poco tempo soggetti estranei per l'intestazione, TU si rivolse a persone della propria cerchia non solo familiare, ma anche amicale (il che rende ragione del carattere, al più, di merito della doglianza relativa al numero di soci necessario alla costituzione di una s.a.s. e alla prospettata "superfluità" dell'intestazione relativa alla D'OS), il cui coinvolgimento avrebbe comunque reso più difficile l'adozione di provvedimenti di confisca: il ricorrente omette di confrontarsi con i puntuali rilievi della sentenza impugnata, il che conferma l'incensurabilità della motivazione resa dal giudice di appello. Né meritano accoglimento le ulteriori doglianze relative all'attendibilità dei collaboratori di giustizia o ai contenuti dei documenti sequestrati: oltre che del tutto generiche, dette doglianze non risultano in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (fondato, come si è visto, principalmente su elementi tratti da intercettazioni di conversazioni), determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare ○ da rendere manifestamente 55 incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516), laddove, quanto alle dichiarazioni del teste PA, marito di EL D'OS, la Corte distrettuale ha messo in luce le contraddizioni interne alla sua deposizione, oltre a rimarcare l'evidente estraneità del teste alla gestione dell'impresa dimostrata dalle conversazioni dello stesso con clienti e addetti della società dopo che TU gli aveva "affidato" il cellulare aziendale. 12.3. La declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub B), che la Corte di appello aveva individuato come violazione più grave del reato continuato, impone - assorbito il terzo motivo e rigettato nel resto il ricorso - la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio CA per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 13. I ricorsi proposti nell'interesse di RI TU, RI EL D'OS e RI RA AR, che, con le precisazioni di seguito indicate, possono essere esaminati congiuntamente per l'analogo contenuto argomentativo delle censure articolate, devono essere rigettati. 13.1. Il primo motivo dei tre ricorsi non merita accoglimento. Ai rilievi già svolti in sede di esame del ricorso di CO TU, deve aggiungersi la considerazione dell'infondatezza delle censure che, in sintesi, deducono un "automatismo" nel giudizio di colpevolezza dei ricorrenti conseguente a quello nei confronti dello stesso CO TU. In ordine alla posizione dei ricorrenti, la sentenza impugnata ha valorizzato plurimi elementi ed argomenti a sostegno della conferma della pronuncia di primo grado. In primo luogo, la Corte distrettuale rimarca lo «strettissimo rapporto» che lega ciascuno dei tre soci di ME NS a CO TU (all'«indagato per mafia CO TU», come sottolinea la sentenza impugnata), padre e marito di due quotisti, mentre la D'OS è moglie di persona a tal punto a disposizione dello stesso TU dal prenderne in consegna il telefonino e cercare di curarne gli affari nel corso della sua latitanza. Il giudice di appello richiama poi la notorietà del rapporto parentale con ES PE (latitante e accusato di essere il capo della cosca omonima) e il coinvolgimento dello stesso TU nell'inchiesta per mafia in relazione alla quale PE si era dato alla latitanza. Sottolinea ancora la sentenza impugnata, da un lato, la particolare circostanza temporale che vide TU rivolgere ai ricorrenti la proposta di fargli da prestanome non appena scarcerato nell'ambito della stessa inchiesta per mafia e, dall'altro, la sempre maggiore diffusione del messaggio mediatico del suo coinvolgimento in tale inchiesta, a fronte dell'appoggio che i tre ricorrenti hanno continuato ad assicurargli, posto che questo «immobilismo mal si sposa con l'assunto dell'originaria ignoranza degli intenti elusivi al momento dell'intestazione fittizia delle quote del soggetto oggi nuovamente imputato≫ 56 insieme con i tre soci. Nei termini, in sintesi, indicati, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi che governano l'accertamento dell'elemento psicologico del reato, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). Lungi dal far leva su un approccio congetturale, la Corte di appello ha valorizzato plurimi elementi di fatto ritenuti, con motivazione esente da vizi logici, espressivi della sussistenza, in capo ai concorrenti, della finalità elusiva riconosciuta con riguardo a CO TU: il che rende ragione dell'incensurabilità della motivazione resa dalla Corte distrettuale, laddove privi di consistenza sono gli ulteriori riferimenti dei ricorrenti all'illiceità penale del fatto. Quanto alle ulteriori doglianze, come già si è rilevato quelle attinenti alla situazione reddituale dei soci e ai passaggi della motivazione della sentenza - impugnata sul punto - non investono il nucleo essenziale della ratio decidendi della pronuncia (fondata sui plurimi dati probatori sopra in sintesi richiamati), rilievo, questo, riferibile anche alle modalità di acquisto dei camion e alla "provenienza" di alcuni di essi da CA TI, "provenienza" di cui la Corte di appello ha dato conto in termini non oggetti di disamina critica da parte dei - ricorrenti- di svuotamento di essa in favore della neocostituita ME NS. Anche il ruolo effettivo di ON PA è stato esaminato funditus dalla sentenza impugnata, soprattutto attraverso le intercettazioni ritenute di grande - pregnanza dimostrativa - delle conversazioni effettuate sul telefonino affidatogli da CO TU: le varie deduzioni dei ricorrenti risultano del tutto svincolate dal confronto con i plurimi, eloquenti dati probatori valorizzati dai giudici di merito al riguardo. Quanto alla dedotta illogicità della motivazione lì dove ricostruisce il passaggio di CO OR da CA TI, nella quale non vi era alcuna intestazione di quote a soggetti a lui riconducibili, alla nuova società le cui quote erano, in parte, intestate al padre e alla moglie, la doglianza è inammissibile per carenza di correlazione con la complessiva ricostruzione dei fatti, alla luce della quale la Corte distrettuale ha richiamato, in particolare, la perquisizione del 2007 nei confronti di ES PE, nel corso della quale furono sequestrati vari documenti contabili relativi a CA TI, ossia documenti che mettevano in collegamento CO OR e il 57 PE attraverso la società. Privi di consistenza sono gli ulteriori rilievi difensivi in ordine ai procedimenti cautelari intervenuti nei confronti di alcuni imputati e alle condizioni di salute di RI RT 13.2. Il secondo motivo non merita accoglimento. La Corte distrettuale ha congruamente motivato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, mentre, ne! resto, la pena irrogata corrisponde al minimo edittale. 13.3. Le censure articolate con il terzo motivo dei tre ricorsi in ordine alla confisca non meritano accoglimento. In premessa ribadito che la Corte di appello ha precisato che la confisca è stata disposta a norma dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992 - mette conto sottolineare che, ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies cit., nel caso dell'interposizione fittizia di cui al precedente art. 12 quinquies, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei beni, o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, effettivo titolare, e non del sostituto (Sez. 1, n. 24804 del 26/05/2010, Stracuzzi, Rv. 247804), ossia, nel caso di specie, con riferimento alla persona di CO TU. La sentenza impugnata ha dato diffusamente conto della disponibilità diretta della società e dei suoi beni in capo a CO TU e del valore sproporzionato degli stessi rispetto al reddito da questi dichiarato o all'attività economica esercitata, posto che lo stesso TU non risulta aver percepito alcun reddito dal 1997 al giugno 2008 e che solo dal 2009 aveva dichiarato, quale dipendente di CA TI, un reddito imponibile pari, in media, a poco più di 7 mila euro, il che rende congruamente ragione della sussistenza del presupposto della confisca con riferimento alla persona del sostituito. Quanto alla deduzione relativa alla dimostrazione che la società sia stata costituita con capitali illeciti, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, cit. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 226490): giustificazione, questa, esclusa dalla sentenza impugnata alla luce delle vicende che determinarono la "successione" delle due società. Tali rilievi escludono anche la fondatezza delle censure relative alla confisca della somma relativa alla cassa della società, tanto favore della nuova società, di CA TI, privata non solo dei «beni р più che, come si è visto, i giudici di merito hanno ricostruito lo "svuotamento", in 58 strumentali necessari allo svolgimento della sua attività commerciale sotto le mentite spoglie di operazioni di vendita», ma, successivamente, «anche della cassa e della contabilità»; con riferimento poi alla somma di cui al verbale di sequestro del 18/04/2012 non risultano articolate specifiche censure. 14. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di IA LL, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio CA, mentre, nei confronti di CO TU, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato sub B), per essere lo stesso estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio CA per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, restando, nel resto, rigettato il ricorso. Le impugnazioni degli altri ricorrenti devono essere rigettate e gli stessi devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL IA con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio CA. Annulla la medesima sentenza nei confronti di CO TU limitatamente al reato di cui al capo B), senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato con trasmissione degli atti alla medesima Sezione della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
rigetta nel resto il ricorso del medesimo TU. Rigetta infine i ricorsi di PE PP, IR AG, OT ER, IN OC, IO CO, TU RI, D'OS RI EL e AR RI RA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/11/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Hmplo Copu lo М. CancelleriaDepositato in Cancelleria Roma, li 12 GEN.2018. IL CANCELLIERE Ross Conce 59