Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/1998, n. 803
CASS
Sentenza 10 febbraio 1998

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In tema di sindacato sul vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che il giudice di rinvio, avuto riguardo ai limiti propri del giudice di legittimità, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, ed è vincolato solo dall'obbligo di motivare logicamente seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte suprema, colmando i vuoti motivazionali additati ed evitando le incongruenze logiche rilevate nella sentenza annullata, senza essere vincolato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/1998, n. 803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 803
Data del deposito : 10 febbraio 1998

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