Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2017, n. 6272
CASS
Sentenza 19 gennaio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.

Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità dei soggetti che interviene a contattare la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2017, n. 6272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6272
    Data del deposito : 19 gennaio 2017

    Testo completo