Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.
Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità dei soggetti che interviene a contattare la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2017, n. 6272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6272 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
06272-17 REPYBELKA ITALIAN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/01/2017 SENTENZA N. Composta dagli ill.mi sig.ri: -Presidente - PIERCAMILLO DAVIGO IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO TUTINELLI -Consigliere- N.42768/2016 -Consigliere- LUCIA AIELLI US COSCIONI -Consigliere- ha pronunciato la seguente : SENTENZA Sul ricorso proposto da: OR SA US nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/05/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Uditi i difensori, avv.ti Lojacono CE, Pinazzi Roberto, Giordano VA OR i quali insistono nei rispettivi ricorsi;
l'avv.to Lojacono chiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'avv.to Pinazzi la concessione delle attenuanti generiche per il suo assistito. 1 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 3 maggio 2016 la Corte di assise di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 16-9-2015 aveva annullato la pronuncia 10.7.14 della stessa Corte di assise di appello nei confronti di LI VA PE, OP AN, EO CH IL e GA OR, confermava la pronuncia di primo grado del G.U.P. del Tribunale di Milano 24-7-2013 che aveva condannato LI e OP in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed il EO in ordine al delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo 2 ed, in parziale riforma della stessa pronuncia di primo grado, disponeva il dissequestro e la restituzione al GA della somma di €60.251,46 a fronte della maggior somma allo stesso sequestrata.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. LI VA PE lamentando, con un primo motivo, inosservanza della disposizione di cui all'art. 627 cod. proc.pen., violazione dell'art. 416 bis cod.pen. in relazione alla ritenuta partecipazione ad associazione di tipo mafioso, carenza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla individuazione di specifiche condotte partecipative, violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa e degli indizi con riferimento all'art. 192 cod.proc.pen.. Al proposito riportava le motivazioni salienti della pronuncia di annullamento con rinvio che aveva rilevato come le dichiarazioni dei collaboratori EL e AJ non fossero idonee ad integrarsi reciprocamente posto che, il primo, non aveva segnalato attività criminali specifiche del ricorrente ed il secondo non lo aveva indicato come affiliato;
denunciava come la pronuncia emessa all'esito del giudizio di rinvio non avesse superato o colmato le predette incongruenze. Ribadita la sostanziale genericità del EL, oltre che la sua intima contraddittorietà, il ricorrente denunciava l'assenza di validi riscontri posto che il AJ, pur partecipe di una locale gemellata, aveva escluso di conoscere LI quale affiliato così smentendo le accuse del primo collaborante, l'intercettazione del 7 gennaio 2010 non aveva la chiarezza necessaria per ritenere che i colloquianti stessero discutendo di dinamiche associative, tanto più riferite ad un fatto specifico come i contrasti tra il IS e tale Muscatello, l'incontro del 18-1-2010 non vedeva come partecipe il LI che era stato convocato dal IS per altra ragione. Con il secondo motivo si deduceva difetto assoluto di motivazione in ordine all'ipotesi aggravata di cui al comma quarto dell'art.416 bis cod.pen. ed all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
1.3 GA OR deduceva violazione di legge ex art. 12 sexies L.356/92 in relazione alla disposta confisca, mancanza ed illogicità della motivazione, posto che la pronuncia di annullamento non si era limitata a sottolineare come i giudici di merito avevano omesso di valutare la provenienza lecita dei due introiti straordinari per circa 60.000 € bensì aveva imposto di computare tale dato in relazione all'intero importo confiscato per valutarne la complessiva illiceità con riguardo al formulato giudizio di sproporzione tra redditi e risparmi. Viceversa la Corte di assise di appello aveva mantenuto fermo l'impianto di fondo del ragionamento formulato in precedenza, escludendo soltanto la somma ritenuta di sicura lecita 2 provenienza senza pervenire alle dovute conclusioni con riguardo all'intero importo. In ogni caso deduceva come la confisca potesse essere disposta solo limitatamente al periodo temporale in contestazione dei fatti delittuosi per i quali era intervenuta condanna e cioè per il delitto di partecipazione di cui al capo n.1 contestato per GA a partire dall'anno 2008 sicchè la consistenza patrimoniale del predetto doveva essere analizzata solo a partire da quell'anno per verificare se dopo tale data vi fosse segno di accumulo sproporzionato, circostanza questa che doveva essere esclusa alla luce dei dati numerici riportati in ricorso. Lamentava carenza ed illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di sproporzione posto che nel periodo oggetto di contestazione 2008-2010 non vi era crescita del patrimonio accumulato sicchè l'accusa aveva difettato dimostrare che durante il periodo di ritenuta partecipazione fosse cresciuto ingiustificatamente il patrimonio del GA. Inoltre il giudice di merito aveva errato nel non valutare la provenienza lecite delle somme guadagnate dalla moglie del GA e confluite sul conto corrente BNL tralasciando il contenuto dei documenti prodotti dalla difesa con i quali la difesa e l'interessato avevano vinto la presunzione di illecita accumulazione dimostrando la legittima provenienza di parte del patrimonio bancario confiscato. Il difetto di valutazione degli elementi addotti della difesa doveva rilevarsi quanto al contenuto dei documenti 1,3 e 12 che dimostravano il reale prezzo di acquisto di una autovettura e l'importo degli stipendi accumulati per oltre un ventennio di lavoro;
in relazione ai redditi della moglie con riferimento ai documenti 2 e 4 attinenti il reddito da lavoro e l'importo dei risparmi ed accreditamenti sul conto corrente provenienti da esso. Con il secondo motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche pur in presenza di una condotta di dissociazione che seppur priva del valore confessorio doveva ritenersi rilevare quale comportamento successivo la commissione del reato da valutare al fine delle invocate attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen.. 1.4 EO CH IL proponeva ricorso deducendo erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n.1 posto che avrebbe dovuto essere accertata la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia ed invece risultava come il ricorrente fosse intervenuto dopo che l'azione intimidatoria era stata attuata. Difettava pertanto la presenza simultanea dei correi al momento della consumazione del fatto tale da potere integrare la contestata aggravante posto che solo tale particolare condizione realizza quella maggior pressione psichica sulla vittima idonea a giustificare l'aumento di pena. Doveva pertanto annullarsi tale capo della sentenza e conseguentemente disporsi la riduzione della sanzione inflitta.
1.5 OP AN deduceva inosservanza della disposizione di cui all'art. 627 cod. proc.pen., violazione dell'art. 416 bis cod.pen. in relazione alla ritenuta partecipazione ad associazione di tipo mafioso, carenza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. con riguardo alla valutazione della prova dichiarativa. Deduceva al proposito che le dichiarazioni del EL erano rimaste prive di 3 adeguati riscontri esterni ed anzi, una smentita alle stesse proveniva dalla dichiarazione del AJ;
quanto agli altri elementi utilizzati e cioè la trasferta in Calabria con altri sodali, le intercettazioni correlate all'arrivo di soggetti dalla Svizzera, la frequentazione del giardino dei IS, sugli stessi la sentenza di annullamento aveva sollecitato ulteriori approfondimenti mentre il giudice di rinvio si era limitato a riproporli rinnovandone così i profili meramente congetturali. Deduceva poi difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen. nonché manifesta illogicità quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avuto anche riguardo all'assenza di precedenti significativi ed al ruolo marginale svolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Devono innanzi tutto essere premesse alcune considerazioni il tema, contestato con i motivi di ricorso degli imputati OP e LI, attinente la ritenuta credibilità estrinseca del collaborante, essendosi lamentato che il procedimento seguito dalla Corte di Assise di appello in sede di rinvio, avrebbe violato sia il dettato della sentenza di annullamento che il disposto dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. per la mancata individuazione dei necessari riscontri esterni;
la doglianza richiama il tema delle regole di individuazione dei riscontri esterni individualizzanti ex art. 192 cit.. Deve al proposito essere ricordato come la valutazione della chiamata di correità quale idoneo elemento di prova presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero infatti che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che, seppur inidonea ex a se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta. 4 L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro perciò può consistere anche in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò deriva che una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. 6, n. 2775 del 12/1/1995, Rv. 200994). Il tema dei riscontri esterni in ipotesi di chiamata di correità formulata con riguardo al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. trova poi ulteriori approfondimenti giurisprudenziali legati proprio alla particolare natura del delitto associativo, per sua natura privo di evento naturalistico ed indipendente dalla realizzazione dei singoli reati-fine; in tale senso occorre sottolineare come sia stato ripetutamente affermato che in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380; Sez. 5, n.17081 del 26/11/2014, Rv. 263699). Ne deriva che rimane sostanzialmente irrilevante la mancata indicazione di singoli reati-fine ovvero l'assenza di riscontri ricavabili dalla consumazione di specifici fatti delittuosi;
se è cioè vero che la consumazione di un reato fine dell'associazione ovvero la accertata commissione di episodi delittuosi comunque ascrivibili al progetto associativo, può fungere da valido riscontro esterno ad una singola chiamata di correità di per sé intrinsecamente attendibile, tuttavia non può essere escluso che l'elemento di riscontro a fronte di una tale accusa possa essere individuato in "altri elementi.." idonei a confermare l'attendibilità della chiamata posto che il legislatore non ha fissato regole inderogabili avendo sostanzialmente rimesso la ricerca e valutazione del riscontro esterno individualizzante al libero convincimento del giudice. Sotto tale profilo, ed in relazione quindi al tema del riscontro esterno individualizzante ad una singola chiamata di correità formulata in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, si è approfondito ed affrontato il tema della valenza significativa di contatti, relazioni, frequentazioni con altri associati;
se è vero infatti che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa "vive" per sua natura di legami e relazioni tra gli associati nel contesto delle quali il programma associativo criminale viene deliberato e perfezionato prima ed indipendentemente dalla consumazione dei singoli delitti-fine, è indubbio che tali rapporti ove accertati, ripetuti, privi di alternativa spiegazione, possono avere valore di riscontro esterno 5 individualizzante. E ciò vale in primo luogo quando essi riguardino accertate frequentazioni con soggetti di vertice del gruppo criminale poiché in tal caso l'elemento della frequentazione assurge ad un rapporto specifico tra partecipe, oggetto della precisa indicazione del chiamante in correità, e soggetto posto in posizione verticistica criminale;
difatti la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418). Al proposito si è così affermato che in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 Rv. 252281; Sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009 Rv. 244382). Pur essendo quindi escluso che le sole frequentazioni possano autonomamente essere poste a fondamento di un'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, a meno che le stesse non riguardino la partecipazione ad accertati summit criminali che vedano coinvolti solo esponenti dell'organizzazione, deve però essere ammesso che a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, i rapporti con soggetti posti in posizione verticistica, valgano da riscontro esterno ex art.192 terzo comma cod. proc.pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. E tale affermazione non pare isolata perché già statuita da quell'orientamento secondo cui possono costituire riscontro logico della chiamata di correo, idoneo a verificare in senso positivo l'attendibilità del chiamante, i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, con altre persone indagate per il medesimo reato (Sez. 6, n.3683 del 17/11/1998, Rv. 212681). Alla luce di tali principi, che paiono sostanzialmente osservati e recepiti dalla pronuncia emessa in sede di giudizio di rinvio, devono pertanto essere analizzate le doglianze proposte nell'interesse degli imputati LI e OP.
2.2 Quanto al ricorso proposto nell'interesse di LI, lo stesso si manifesta non fondato e deve pertanto essere respinto. Il giudice di assise di appello di Milano recependo il dettato della sentenza di annullamento di questa Corte ha: - proceduto ad analizzare compiutamente la dichiarazione di accusa principale proveniente dal collaboratore EL che chiaramente indicava il LI quale soggetto affiliato alla locale di Seregno e partecipante alle riunioni di 'ndrangheta;
6 - analizzato le dichiarazioni del AJ per escludere un rapporto di contraddittorietà tra le affermazioni dei due collaboratori non avendo questi indicato LI per la specifica ragione dell'appartenenza ad una locale diversa, quella di Giussano, e dei tempi del suo ingresso nella stessa;
- specificato che il AJ riferiva di avere avuto una conoscenza superficiale dei componenti della locale di Seregno;
- individuato quale specifico riscontro esterno individualizzante il colloquio del 7 ottobre 2010 tra il LI e gli associati IS CO e CA CL;
individuato quale ulteriore riscontro un incontro tra il LI, IS CO ed altri affiliati del 18 gennaio 2010. A fronte di tale sforzo motivazionale le lamentate censure dedotte con i motivi di ricorso non paiono fondate;
la Corte di assise di Appello ha fugato ogni dubbio circa la piena attendibilità intrinseca del EL, riportato ancora la precisa accusa da questi formulata nei confronti del LI e poi legittimamente proceduto ad analizzare dapprima le dichiarazioni del AJ escludendone un contenuto contrastante con quelle del EL per poi procedere infine ad individuare plurimi riscontri individualizzanti e ciò porta ad escludere sia che si siano violati gli obblighi del giudizio di rinvio sia che siano state commesse violazioni della regola dettata dall'art. 192 terzo comma cod. proc.pen.. Alla luce dei principi in precedenza affermati va, infatti, letto il primo degli episodi indicati dalla sentenza gravata da ricorso quale riscontro di carattere individualizzante costituito dal colloquio intercettato il 7-10-2010; il giudice di rinvio ha stigmatizzato come detto colloquio intervenga tra LI e due soggetti già definitivamente condannati proprio per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. in relazione al loro inserimento nello stesso contesto criminale oggetto della odierna accusa ed altresì evidenziato come, sebbene l'oggetto preciso della discussione non sia perfettamente evincibile, è certo che la terminologia utilizzata proprio da LI ("ora comandiamo noi te ne fotti di lui") è certamente significativa di rapporti di comune appartenenza al medesimo gruppo e di assunzione di posizione verticistica all'interno dello stesso. E poiché né l'istruzione dibattimentale né la difesa hanno provato che LI, CA e IS abbiano in comune o siano comunque soci di una qualsiasi lecita iniziativa imprenditoriale rispetto alla quale sarebbe stato possibile intendere il riferimento alla gestione comune del ruolo di comando, la conclusione operata dal giudice di merito circa la comune appartenenza alla associazione, ben lungi dall'apparire congetturale, è priva della lamentata manifesta illogicità. Quanto all'incontro del 18 gennaio, la tesi difensiva secondo cui la convocazione avvenuta quel giorno ad opera del Crsitello avrebbe avuto la lecita motivazione di apprendere da LI un consiglio circa soggetto cui rivolgersi per ragioni sanitarie, pare decisamente smentita dalle precise osservazioni svolte dalla Corte di assise di Appello alle pagine 31-32 della gravata sentenza nelle quali viene dato atto dell'effettuazione di un incontro tra più soggetti tutti coinvolti in ambienti delinquenziali associativi;
al proposito, va innanzi tutto ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o 7 comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Conseguentemente non può essere dedotta in questa sede una alternativa lettura del contenuto delle intercettazioni per ricostruire differentemente le ragioni della convocazione di LI da parte di CO IS quel giorno;
peraltro non può mancarsi di osservare come la tesi difensiva sconta comunque un chiaro difetto di logicità poiché non si vede per quale ragione LI avrebbe dovuto essere convocato di persona in un frangente così delicato e particolare per conoscere un nominativo di soggetto che avrebbe altrimenti potuto comunicare. Il secondo motivo di ricorso va analizzato in comune alla posizione OP.
2.3 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alla posizione dello OP il cui ricorso è parimenti infondato;
anche in tal caso il giudice di assise di appello appare avere approfondito i temi dedotti a seguito dell'annullamento avendo: - analizzato le dichiarazioni del EL sulla cui piena attendibilità non verteva alcun dubbio che indica il ricorrente quale affiliato alla locale di Seregno, partecipante alle riunioni di 'ndrangheta e soggetto molto vicino a IS CO;
- spiegato che la mancata indicazione nominativa da parte del AJ trova giustificazione nella differente prospettiva conoscitiva facendo parte questi solo dal 2008 della locale di Giussano e quindi di un gruppo diverso;
- aggiunto come lo stesso AJ indichi una riunione del 16 ottobre 2009 presso un locale pubblico alla quale parteciparono vari soggetti uno dei quali, dai controlli effettuati quella sera dai Carabinieri, risultava proprio essere il ricorrente OP che li si trovava insieme ai IS ed altri soggetti;
- individuato sempre il AJ, come soggetto affiliato, colui che era solito vendere frutta presso la rotonda di Seregno risultato essere proprio lo OP;
ricostruito un viaggio in Calabria del ricorrente in occasione del quale secondo il EL questi avrebbe trasportato delle armi;
- dato atto di una serie di conversazioni telefoniche tra OP ed altri associati di spessore: IS CO e CA CL;
- dato atto di un incontro tra OP e IS CO, capo della locale, del 31 marzo 2010 svoltosi in Calabria;
- stigmatizzato il numero e la frequenza dei rapporti telefonici tra OP, IS CO e CA nonché del ricorrente con altri esponenti della cosca (IS CE ed IA CE); -sottolineato ancora la ripetuta frequentazione da parte dello OP del giardino dei IS luogo di abitale riunione degli associati;
- riportato un significativo colloquio del 25-11-2009 tra CO IS e OP nel corso del quale viene fatto riferimento ad altri componenti di famiglie criminali di origine calabrese (vedi. 8 pagine 75-76 sentenza). Appare pertanto evidente che l'applicazione dei principi riportati nella parte introduttiva della presente motivazione secondo i quali gli accertati e stabili rapporti di frequentazione con plurimi soggetti appartenenti allo stesso contesto criminale possono fungere da valido riscontro esterno ad una chiamata di correità dotata di precisione ed attendibilità intrinseca, valgono a confermare la correttezza del ragionamento logico-giuridico svolto dal giudice di rinvio e ad escludere la denunciata violazione dell'art. 192 terzo comma cod.proc.pen.. E nessuna delle altre doglianze proposte appare fondata posto che non si ravvisa la violazione dei principi in tema di giudizio di rinvio avendo la Corte di assise di appello di Milano proceduto ad una completa rivalutazione del materiale attribuendo allo stesso significato e lettura del tutto logica, priva della lamentata valenza puramente congetturale, poiché la complessiva analisi delle emergenze porta correttamente ad affermare l'esistenza di stabili, frequenti e ripetuti rapporti tra ricorrente ed altri associati dello stesso gruppo criminale privi di qualsiasi lettura alternativa.
2.4 Anche con riguardo alla denunzia di omessa motivazione relativamente all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen. la doglianza non è fondata sebbene il giudice di secondo grado non si sia pronunciato espressamente sul punto;
al proposito va fatta applicazione del principio secondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157). E poiché nel caso in esame il giudice di assise di appello ha ripetutamente richiamato, quanto alle posizioni specifiche di LI e OP, sia l'appartenenza ad una associazione notoriamente armata come la 'ndrangheta, sia il coinvolgimento della locale di Seregno in fatti di sangue portati a termine con l'uso di armi, deve ritenersi che il motivo di appello con il quale se ne chiedeva l'esclusione era manifestamente infondato. Peraltro, il tema della sussistenza per la cosca di appartenenza dei predetti LI e OP della aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416 bis cod.pen., è stato affrontato e positivamente risolto da questa Corte proprio nella sentenza di annullamento con le considerazioni svolte a pagina 73 della pronuncia che ritengono "l'assoluta infondatezza della contestazione mossa con riferimento all'aggravante ex comma IV dell'art. 416 bis cod.pen." in relazione sia al ritrovamento di affiliati in possesso di armi che con riguardo alle dichiarazioni del EL relative proprio alla disponibilità di tali oggetti atti ad offendere e tali valutazioni si riverberano anche sulla posizione degli odierni ricorrenti.
2.5 Infondata è anche la doglianza proposta con riguardo agli imputati OP e LI ed avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche;
al proposito infatti il giudice di assise di appello ha integralmente riportato la motivazione del giudice di primo grado con la quale si era ampiamente argomentato circa l'insussistenza di specifiche ragioni per 9 concedere dette attenuanti a tutti gli imputati condannati così mostrando di recepire tale ragionamento. Con le argomentazioni svolte alle pagine 81 e seguenti della sentenza infatti vengono riproposte valutazioni valide anche con riferimento ai predetti ricorrenti sicchè non sussiste il lamentato difetto di motivazione.
2.6 Quanto al ricorso proposto nell'interesse del EO e con il quale si contesta l'aggravante dell'essere stata commessa l'estorsione di cui al capo n.2 da più persone riunite, le doglianze proposte con il ricorso appaiono non fondate avendo la Corte di assise di appello di Milano correttamente risposto alla pronuncia di annullamento con rinvio individuando il momento in cui la presenza del EO fu accompagnata da quella di altri esponenti della cosca mafiosa ovvero intermediari. Nella ricostruzione dei fatti svolta a pagina 87 della sentenza impugnata viene evidenziato come l'intermediario della vittima, e cioè colui che era stato incaricato dai soci della Selagip di contattare gli esponenti mafiosi, una volta giunto nel territorio lombardo ebbe modo di incontrare proprio EO unitamente ad altre tre soggetti uno dei quali veniva individuato per GA IN. Il collaboratore AP ha riferito di avere partecipato egli stesso, evidentemente quale esponente della cosca, proprio agli incontri in cui si decideva quali esponenti avrebbero dovuto formulare la richiesta all'intermediario e tra questi veniva individuato proprio il EO unitamente ad altri;
inoltre l'impugnata pronuncia segnala come lo stesso collaboratore abbia riferito di altri incontri tra più soggetti della cosca e gli intermediari delle vittime sempre finalizzati a pattuire l'importo da versare poi determinato nella assai rilevante somma di € 500.000. Tali considerazioni devono ritenersi avere fugato ogni dubbio facendo corretta applicazione di quel principio pur citato in ricorso e secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518). Il suddetto principio infatti, affermato dalle Sezioni Unite con riguardo ad un caso concreto di minacce estorsive c.d. comuni e non attuate nell'ambito della criminalità organizzata, deve pur sempre essere adeguato all'ipotesi della estorsione mafiosa in cui le modalità operative oramai comuni e ripetute prevedono che a fronte di un iniziale atto intimidatorio (nel caso di specie costituito dalla collocazione di una bottiglia incendiaria) sopraggiungano differenti "attori" con ruoli specifici;
difatti alla prima minaccia o violenza segue un ordinario periodo di individuazione degli autori tramite intermediari scelti spesso dalle stesse vittime, di stabilimento dei contatti tra esponenti del gruppo mafioso ed intermediari e di fissazione della somma da versare a titolo di "pizzo" o tangente che sia, comunicata alle vittime. Tuttavia la simultanea presenza di più persone deve in tali casi essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità di soggetti che interviene nello scenario senza che possa essere negata la sussistenza dell'aggravante solo perché la richiesta sia fatta ad intermediari ovvero in presenza di singoli soggetti essendo sempre evidente che la vittima è chiamata ad effettuare un pagamento non dovuto a vantaggio di una cosca o di un gruppo di affiliati i quali esercitano in concreto un maggior effetto intimidatorio che è proprio l'evento di 10 maggior pericolo e danno tutelato dalla contestata circostanza.
2.7 Anche in relazione al ricorso di GA OR va pronunciata sentenza di rigetto;
la sentenza impugnata, premesso che il GA è stato ritenuto definitivamente colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa aggravata e detenzione illecita di stupefacenti, ha ritenuto come pur detratta la somma di € 60.251,46 della quale si è ritenuta provata l'origine lecita residuasse comunque una somma versata nei conti correnti dei coniugi GA pari ad €125.634,73 "il cui considerevole importo non induce a modificare il giudizio di sproporzione". Ed a tale conclusione il giudice del rinvio è pervenuto sulla base di un corretto ragionamento logico essendo stato evidenziato (pagine 78-79) che a fronte di un reddito familiare pari ad € 2.800 mensili l'imputato e la moglie hanno dovuto sostenere le spese di mantenimento di una famiglia composta da 4 persone, un mutuo decennale, gli acquisti di un terreno ed un'autorimessa negli anni 2003-2005, l'acquisto di due autovetture negli anni 2010 e 2012, il pagamento dell'affitto di un appartamento a Milano e persino le spese relative allo stato di tossicodipendenza dello stesso ricorrente. L'eliminazione della somma di € 60.000 non induce pertanto, così come pure richiesto dal ricorrente, alla rivalutazione completa di tutte le poste attive e passive poiché permane con evidenza una più che considerevole sproporzione rispetto ai risparmi bancari adeguatamente valutata dal giudice di merito e pertanto sottoposta a confisca nei confronti di un soggetto ritenuto colpevole sia del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. che di possesso illecito di sostanza stupefacente. Né decisive appaiono al proposito le argomentazioni svolte nel ricorso sia con riferimento al prezzo di acquisto di una delle autovetture, che non può comunque incidere sulla complessiva valutazione di sproporzione, né con generico riferimento ai complessivi redditi da lavoro dei coniugi, adeguatamente valutati nelle pronunce di merito, né con riferimento ai versamenti in conto corrente adeguatamente analizzati. E quanto alla lamentata impossibilità di procedere alla confisca di somme accumulate in periodi differenti rispetto a quello di contestazione dei fatti non si ravvisa neppure il lamentato vizio avendo comunque i giudici di merito proceduto all'accertamento in un arco temporale di ragionevole connessione a quello di consumazione del delitto associativo. Infine inammissibile perché manifestamente non fondata è la doglianza proposta con riguardo alle attenuanti generiche denegate dal giudice di assise di appello in sede di rinvio alla luce di un ben argomentato giudizio basato su molteplici elementi di fatto logicamente valutati alle pagine 81 e seguenti della impugnata pronuncia nelle quali viene fatto riferimento oltre che alla particolare gravità dei delitti fine portati a termine dalle locali di Giussano e Seregno all'elevato allarme sociale destato da tali gruppi criminali risultati anche in possesso di sofisticati arsenali militari. La Corte di assise di appello non ha poi pretermesso l'elemento specifico della dissociazione segnalato nel ricorso dalla difesa GA ritenendo che tale manifestazione, intervenuta a condanna definitiva, non potesse in alcun modo ritenersi idonea a mutare il giudizio circa la pericolosità dell'imputato. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle 11 spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna Roma, 19 gennaio 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo
P.Q.M.
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. IL PRESIDENTE Dott.Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 9 FEB. 2017 IL EMA DI D CANCELLIERE CAS Claudia Piene!!! E N O I 12