Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
E inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2013, n. 7801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7801 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 19/11/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - N. 2298
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 22071/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN OH N. IL 06/01/1953;
avverso l'ordinanza n. 2422/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Genova, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta di restituzione in termini ex art. 157 c.p.p. proposta direttamente dal condannato EN OH, osservando che l'instante "risulta essere stato ritualmente rappresentato in tutti i gradi del giudizio, partecipando anche attivamente al suo iter (cfr. ad esempio richiesta di rinvio 29/10/2008 rivolta dall'instante direttamente alla Corte di appello)".
2. Avverso tale provvedimento, l'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, insistendo per l'accoglimento delle richiesta già rigettata dalla Corte di appello, sulla base di confusi ed eterogenei riferimenti normativi e fattuali, che evocano promiscuamente anche profili inerenti all'esecuzione della pena, senz'altro privi di rilievo in questa sede.
3. In data 4 luglio 2013, è pervenuta la requisitoria scritta del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. All'odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso viola l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p., con la quale mal si concilia la caotica esposizione operata dal ricorrente, che esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Un'impugnazione così concepita e strutturata rende assai arduo il controllo di legittimità, e risulta già di per sè inammissibile, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura (in argomento, cfr. anche Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 32143 del 3 aprile 2013, non massimata sul punto). Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "È inammissibile per difetto di specificità il ricorso fondato su una caotica esposizione delle proprie ragioni, esulante dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con doglianze di tenore confuso e scarsamente perspicuo che renda particolarmente disagevole la lettura".
1.1. Deve aggiungersi che, come osservato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, "Il confuso ordito motivazionale del ricorso non risulta investire la giustificazione - la partecipazione attiva del ricorrente al giudizio - su cui il provvedimento impugnato ha fondato la pronuncia reiettiva: donde la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso".
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 19 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014