Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2012, n. 7882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7882 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 16
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 24899/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA NZ N. IL 12/06/1977;
avverso la sentenza n. 2149/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena. Rigetto del ricorso nel resto. Udito il difensore avv. Piccioni Dario di Roma (sost. proc.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9 marzo 2009, la Sez. 4 della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una decisione della Corte di Appello di Bologna per difetto di motivazione sul punto della concessione della attenuante prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 7, allo imputato NT EN.
A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato come la Corte territoriale avesse concluso per una collaborazione poca proficua senza acquisire informazioni sui possibili sviluppi delle propalazioni dell'imputato.
Decidendo in sede di rinvio, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza 3 giugno 2010, ha rilevato come già allo stato degli atti risultassero elementi per concludere per l'assoluta inutilità del contributo fornito dal NT (non ha riconosciuto con sicurezza il soggetto che gli forniva la droga, ha segnalato il numero di un cellulare già noto agli investigatori, ha indicato il nascondiglio dello stupefacente che sarebbe stato comunque scoperto perché situato nel suo garage).
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione;
deduce che la Corte di Appello, non rinnovando la istruzione dibattimentale (ritenuta utile nella decisione di rinvio), ha eluso il dictum della Cassazione. Rileva che i Giudici non hanno tenuto conto, a sensi dell'art. 2 cod. pen,, che era intervenuto un intervento legislativo che aveva ridotto il minimo edittale della pena;
l'annullamento della Cassazione concerneva il punto relativo alla sanzione e, quindi, per connessione essenziale, anche la novazione normativa favorevole all'imputato.
I poteri del giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione di legge oppure per mancanza o illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto enucleato dalla Cassazione e rimane ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato;
nel secondo caso, il giudice è chiamato a compiere un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionale del provvedimento annullato.
Ora, nel caso in esame, la Corte di Cassazione avena annullato per difetto di motivazione rilevando che "non trova spiegazione la mancata acquisizione di informazioni che non potevano essere a disposizione dell'imputato e che questi aveva richiesto al giudice di acquisire"; in altre parole, non era evidenziata la ragione per la quale la Corte territoriale non aveva indagato in merito ai risultati delle propalazioni dell'imputato.
I nuovi Giudici hanno colmato la lacuna probatoria osservando come le richieste investigazioni sarebbero state, in ogni caso, infruttuose perché il limitato apporto conoscitivo fornito dall'imputato non poteva avere sviluppo ulteriori.
La motivazione sul tema è congrua, completa, corretta e, di conseguenza, non può essere messa in discussione in questa sede. In merito alla residua deduzione, si rileva come l'atto di appello ed il ricorso in Cassazione fossero antecedenti alla novazione legislativa (D.L. n. 272 del 2005 conv. L. n. 49 del 2006 che ha ridotto il minimo della pena per il reato in esame da anni otto ad anni sei) per cui l'imputato non era in grado di sollevare la censura sul regime sanzionatorio in relazione alla quale non è applicabile il principio devolutivo della impugnazione.
Tuttavia, la deduzione avrebbe fondamento se Giudici avessero posto a base del loro calcolo il minimo edittale della pena dell'epoca, cioè, anni otto di reclusione;
così non è dal momento che la pena base è stata fissata in anni nove di reclusione (ridotta ad anni quattro e mesi per la concessione della attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito abbreviato).
Di conseguenza, la pena inflitta non è illegale alla luce della nuova normativa ed il rilievo spiega la ragione per la quale la Corte di Cassazione non si è posta di ufficio la questione sulla successione di leggi ed abbiano devoluto al Giudice del rinvio solo il tema della applicazione della speciale attenuante.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012