Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel caso dell'interposizione fittizia di cui al precedente art. 12 quinquies, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei beni, o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, effettivo titolare, e non del sostituto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2010, n. 24804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/05/2010
Dott. SIOTTO AR Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 531
Dott. DI TOMASSI AR Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 2188/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST LO, N. IL 02/11/1967;
2) ND LO, N. IL 08/08/1967;
avverso la sentenza n. 1829/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. D'AN Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente alla ritenuta aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi;
- udito il difensore dell'imputato NO, avvocato Biondo Fabrizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- uditi i difensori dell'imputato ZI, avvocati Coppi Franco Carlo e Rizzuti Giovanni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 24 giugno 2009 e depositata il 28 ottobre 2009, la Corte di appello di Palermo, dopo avere rideterminato il trattamento sanzionatorio (v. infra), ha confermato nel resto, la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 28 gennaio 2008, di condanna di AN ZI e di AN NO, imputati del concorso (con PP ZI) nel delitto di trasferimento fraudolento di valori, continuato e aggravato, ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito nella
L. 7 agosto 1992, n. 356, e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per avere ZI - avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività criminale di Cosa Nostra - fittiziamente trasferito a) le quote della società di capitali Stese s.r.l. (già ZI Calcestruzzi s.r.l.) a NO con atto del 17 febbraio 2005; b) il ramo della azienda edile della impresa individuale ZI AN alla società di capitali Esse Costruzioni s.r.l., con atto di pari data;
c) le quote della società di capitali Motta D'Affermo società consortile a.r. alla ridetta Esse Costruzioni s.r.l., con atto del 1 aprile 2005, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, essendo stato lo ZI attinto da informazione di garanzia per delitto associativo (partecipazione alla cosca di AT di Cosa Nostra).
Col medesimo provvedimento la Corte di appello ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le valutazioni di competenza circa la posizione di SA DA, avendo ravvisato a carico di costei indizi di reità in ordine al concorso nel delitto ascritto agli appellanti;
e ha assolto ZI dal delitto di estorsione aggravata commessa in danno di OM ZZ in AT in data prossima al gennaio 2006 (capo sub B, ibidem);
Dopo aver inquadrato le attività imprenditoriali dell'imputato, del padre - colpito dalla misura coercitiva della custodia in carcere - e della sorella, AR SA, nel contesto dell'accaparramento mafioso dei pubblici appalti nel comprensorio di AT (costruzione della rete fognaria, sistemazione idraulica della piana, ammodernamento della provinciale 67, urbanizzazione del rione Oltremonte, etc), in relazione alla affermazione criminale di DE SQ (consorte della DA), divenuto il capo della locale cosca, e ai rapporti tra costui, i suoi congiunti e gli ZI, i Giudici di merito hanno accertato: l'esecuzione del provvedimento restrittivo nei confronti di ZI PP, la emissione della informazione di garanzia a carico dell'imputato, pel concorso nel delitto associativo, e i copiosi riferimenti operati dal giudice della cautela alla sua persona, in relazione alla valutazione della posizione paterna, rendevano concreta e probabile la previsione della sottoposizione a procedimento di prevenzione e della adozione di misure patrimoniali;
è evidente il carattere fittizio dei trasferimenti immediatamente dopo effettuati;
per la cessione del ramo di impresa e delle quote della società consortile non è intervenuto il pagamento;
per la cessione delle quote della Stese s.r.l. le indagini bancarie hanno accertato che non vi fu alcun trasferimento di liquidità a favore dei cedenti da parte del cessionario;
costui (NO) era un dipendente (capocantiere) di ZI;
le condizioni patrimoniali ed economiche del fittizio acquirente non sono compatibili con la capacità di spesa necessaria per la rilevazione della società; ne' è conciliabile con la imminente cessione il tenore della conversazione telefonica di ZI del 12 febbraio 2005; le successive telefonate intercettate dimostrano come il vero dominus e reale amministratore della Stese s.r.l. fosse rimasto ZI;
mentre NO, al di là della apparente attribuzione della carica di amministratore, continuava ad esercitare le funzioni di capocantiere. In relazione ai motivi di gravame la Corte territoriale ha osservato:
il testimoniale a discarico (OT, PR, IV e NO) non è concludente;
è del tutto ovvio che NO, investito della formale qualità di amministratore, dovesse espletare, specie con gli enti pubblici, l'attività negoziale della società; la contestazione difensiva della finalità fraudolenta dei trasferimenti e del dolo specifico, sotto il profilo che la ristrutturazione degli assetti societari sarebbe stata programmata prima che gli imputati avessero conoscenza della indagine penale e indipendentemente dalla medesima, è infondata;
in precedenza era stato programmato e preparato - con la fittizia interposizione di NO - esclusivamente l'acquisto delle quote della Medea s.r.l., società che rivestiva importanza strategica nel settore dei pubblici appalti, in quanto disponeva della certificazione di qualità, ai sensi del regolamento, emanato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, "di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici,
ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, e successive modificazioni;
non sono concludenti i rilievi della difesa tecnica degli appellanti (consulenze NO d'Alcontres ed TE Parrino); è dimostrato, a dispetto delle mendaci dichiarazioni di SA DA, che "l'unico atto programmato prima del 14 febbraio 2005 era la cessione (finale) delle quote della Medea s.r.l. a ZI Calcestruzzi s.r.L"; e la tesi difensiva "è definitivamente annichilita" dalla emergenze delle intercettazioni della conversazioni tra presenti, intercorse il 17 febbraio 2005, prima della stipulazione degli strumenti notarili, tra ZI AN e la DA (moglie di SQ DE), formalmente e apparentemente "segretaria" e collaboratrice dell'appellante, ma in effetti "soda in affari" di ZI;
costui e la DA, in preda a grande fretta e concitazione (palesati dal metaforico riferimento della donna alla bomba in tasca di ZI), dimostrano di essere gli unici effettivi registi delle operazioni di trasferimento e di riassetto societari, disvelando il ruolo di mere comparse "comandate" rivestito da NO e dagli altri prestanome, quali EL, nell'allestimento della complessa simulazione finalizzata - secondo le inequivoche parole della DA nell'ipologo di una delle conversazioni - a conseguire l'obiettivo che ZI non figurasse più; funzionali a tale scopo sono la trasformazione della ragione sociale della ZI Costruzioni s.r.l. (in modo da non richiamare il cognome di famiglia), la cessione del ramo della azienda edile della impresa individuale AN ZI e la successiva cessione delle quote della società consortile alla società di capitali Esse Costruzioni s.r.L, col 98% delle quote in capo al prestanome IA IG, cognato di ZI (coniuge della sorella AR SA); il dolo specifico connota anche la condotta del concorrente NO;
da quindici anni dipendente degli ZI, sprovvisto di qualsiasi esperienza amministrativa e manageriale, l'appellante, secondo quanto egli stesso ha ammesso, era perfettamente a conoscenza della indagine giudiziaria anche "per il notevole impatto mediatico"; ricorre l'aggravante a effetto speciale;
la cosca di AT proprio nel settore degli appalti, attraverso le attività imprenditoriali dei DE e degli ZI ha acquisito "posizione dominante" e "il principale artefice della attribuzione elusiva" è risultata essere la moglie di SQ DE, SA DA;
la notorietà della relazione coniugale, della conseguente cointeressenza di DE nel gruppo ZI, il coinvolgimento di costoro nella indagine penale per il delitto associativo rendevano palese a NO, alla luce della lunga durata del rapporto di lavoro nelle aziende ZI, che la propria condotta simulatrice agevolava l'attività della cosca mafiosa;
la valutazione della notevole intensità del dolo e del valore dei beni e l'assenza di elementi che "supportino una valutazione positiva" giustificano il diniego delle attenuanti generiche e danno conto della commisurazione delle pene, determinate, colla diminuente del rito abbreviato, nella misura finale di quattro anni di reclusione per ZI e - tenuto conto della "ridotta condotta organizzativa" - di anni due di reclusione per NO;
il titolo del delitto consente la confisca;
gli imputati non hanno dimostrato la lecita provvista delle somme investite nelle società sequestrate;
NO figura aver corrisposto per l'acquisto della Stese s.r.l. Euro 14.700 ed erogato alla società il finanziamento di Euro 20.100, pel totale di Euro 34.800; IA ha versato nelle casse della Esse Costruzioni s.r.l. le complessiva somma di Euro 181.000; BI AI, coniuge di IA ZI, ha versato nelle casse della Strai s.r.l. la complessiva somma di Euro 171.070,53; la disponibilità di tali somme non è giustificata in esito alle indagini bancarie eseguite sui conti di NO, IA e AI;
le movimentazioni sono modeste;
i prelievi in contanti sono del tutto insufficienti per i conferimenti;
pur depurando l'apporto del coniuge, ZI IA (Euro 60.470,53), resta "palesemente sproporzionata rispetto ai redditi di lavoro dipendente" di AI, la residua somma conferita;
mentre non è documentato "alcun travaso" dei conti di AR SA ZI "a supporto delle operazioni del marito IA in Esse Costruzioni s.r.l"; infine dai conti di ZI AN, ZI AR SA e ZI IA, nell'arco temporale 7 gennaio 2000 - 14 ottobre 2002, risulta monetizzata, mediante assegni all'ordine degli stessi traenti, la complessiva somma di Euro 428.443,97 costituente "provvista finanziaria", utilizzabile senza che fosse possibile individuare il beneficiario;
e tanto aggrava "la valutazione negativa correlata alla mancanza di trasparenza delle imprese".
2. - Ricorrono per Cassazione, col ministero dei rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli imputati: ZI mediante atto redatto il 22 dicembre 2009 dagli avvocati Franco Coppi e Giovanni Rizzuti, NO, mediante atto recante la data del 7 dicembre 2009 dall'avvocato Fabrizio Biondo.
2.1 - ZI sviluppa cinque motivi, con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (primo e secondo motivo), in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (primo e terzo motivo), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. (quarto motivo), in relazione al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, cit. (quinto motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, anche extra testuale, della motivazione (con tutti e cinque i motivi). A corredo del ricorso il ricorrente ha allegato, in copia, l'indice degli atti presentati dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta cautelare, la prima pagina del processo verbale, 30 novembre 2006, di assunzione di informazioni da DA SA, nata a [...] il [...]; la prima pagina del processo verbale, 28 maggio 2005, di trascrizione della conversazione telefonica della ridetta DA;
la informativa dei Carabinieri della Compagnia di AT, 14 ottobre 1994, n. 388/14 di protocollo, recante le generalità della moglie di DE SQ, DA SA, nata a [...] il [...].
2.1.1 - Col primo motivo i difensori obiettano che la Corte territoriale è incorsa in "grave e dirimente errore motivazionale", in quanto ha affermato che la segretaria del ricorrente è la moglie di SQ DE, ritenuto il capo di Cosa Nostra di Alcamo, mentre, risulta incontestabilmente per tabulas (trascrizione della conversazione telefonica del 28 maggio 2005, informativa dei Carabinieri di AT 14 ottobre 1994, verbale 30 novembre 2006 di assunzioni di informazioni da SA DA, nata il [...], in [...] indagini difensive) che la collaboratrice dell'imputato è persona diversa dalla omonima consorte di DE, più anziana di quindi anni.
I difensori argomentano: la Corte territoriale ha utilizzato la erronea supposizione della circostanza del rapporto coniugale tra DE e la segretaria del ricorrente, considerata "soda di fatto" dell'imputato e "principale artefice" della simulata interposizione, a) per superare il rilievo della Corte di Cassazione -in sede di incidente de liberiate - circa la carenza di dimostrazione della ipotesi teleologica della aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203; b) per fondare l'accertamento dell'elemento psicologico del delitto, a tal fine valorizzando una conversazione (intercettata) del 17 febbraio 2005, nel corso della quale la DA fece il metaforico riferimento alla bomba che poteva scoppiare nella tasca da un momento all'altro; c) per suffragare la negativa valutazione della prova a discarico, costituita appunto dalla testimonianza (considerata inattendibile e interessata) della stessa DA, la quale aveva dichiarato che la attività negoziale del 17 febbraio 2005, era stata decisa in epoca non sospetta, prima della cattura di PP ZI e della notificazione della informazione di garanzia all'imputato.
2.1.2 - Col secondo motivo i difensori denunziano carenza di motivazione in ordine alle obiezioni formulate con l'atto di gravame a1) sul punto che NO fosse dipendente non del ricorrente, bensì della società Strai s.r.l. della sorella AR SA e del cognato AI;
a2) sul punto che fosse giustificato l'interessamento dell'imputato (nel corso della conversazione con l'ing. NO DA della Oprah S.O.A.) per il conseguimento della attestazione di qualità in capo alla Stese s.r.l.; b) sul punto che la ZI Costruzioni s.r.l. fosse, all'atto del trasferimento, "una scatola vuota", priva di valore economico;
obiettano che il trasferimento era stato programmato prima della ricezione della applicazione della misura coercitiva a ZI PP, per la "intenzione di AN NO - peraltro - già proprietario dell'unico bene che avesse un valore economico e, cioè, il ramo di azienda della Medea s.r.l. - di entrare in proprio nel mondo degli appalti"; che il ricorrente e la sorella non cedettero, pertanto, il 17 febbraio 2005 "proprio nulla" (di rilievo economico) a NO.
I difensori deducono, inoltre: la Corte territoriale ha illogicamente valutato la circostanza che l'acquisto della Medea s.r.l. risale al 13 gennaio 2005; ha "forzatamente" interpretato la testimonianza del notaio Sarzana (col rilievo della mancata specificazione sul punto se la preventiva programmazione concernesse tutti i rogiti del 17 febbraio 2005); mentre è "facilmente spiegabile" con la circostanza della cattura di PP ZI il rinvio di due giorni dell'appuntamento col notaio;
è, peraltro, "implausibile" che atti complessi fossero stati preparati in due giorni;
i giudici di merito non hanno considerato le deduzioni dell'appellante "in relazione alla logica delle altre due operazioni contestate". 2.1.3 - Col terzo motivo i difensori censurano la conferma della sentenza di prime cure anche sul punto della ritenuta aggravante a effetto speciale, deducendo: non sono dimostrate "ingerenze o cointeressenze? mafiose nelle aziende del ricorrente;
privo di pregio e concludenza è il generico riferimento alle informative in atti circa il coinvolgimento nella compartecipazione associativa dei DE e del genitore del giudicabile;
a differenza del padre, AN ZI è stato destinatario di mera informazione di garanzia, indicativa della carenza di gravi indizi di reità; una volta escluso il suggestivo elemento di collegamento, del rapporto di coniugio (erroneamente ritenuto per errore di persona) tra la segretaria del ricorrente e il capo della cosca di AT, non residua verun "elemento significativo, idoneo a supportare la sussistenza dell'aggravante".
2.1.4 - Col quarto motivo i difensori si dolgono del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, che denunziano immotivato, al di là di "un mero simulacro di motivazione", e soggiungono: la Corte territoriale non ha dato conto dei "comportamenti concomitanti e successivi al reato", considerati ostativi alle generiche, mentre il rilievo è contraddetto dalla (contestuale) assoluzione dal delitto di estorsione (capo sub B della rubrica) perpetrato in epoca successiva.
2.1.5 - Col quinto motivo i difensori, impugnano il punto relativo alla confisca.
Dopo aver ripreso la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta disponibilità effettiva da parte di ZI di tutti i beni confiscati, i difensori censurano l'omesso accertamento del requisito della sproporzione rispetto alle capacità patrimoniali e di reddito del ricorrente. Deducono che i giudici di merito hanno fatto illogicamente riferimento al dato - affatto irrilevante - delle risorse economiche e patrimoniali dei supposti prestanome (NO, IA e AI), senza neppure determinare il valore "del compendio aziendale oggetto di confisca". Stigmatizzano, infine, la non pertinenza del rilievo della Corte di appello circa la ritenuta "mancanza di trasparenza nella gestione della impresa", in relazione ai prelievi dai conti correnti di ZI AN, ZI IA e AR SA ZI.
2.2 - NO sviluppa due motivi, denunciando, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento.
2.2.1 - Con il primo motivo il difensore contesta la sussistenza del dolo specifico, opponendo: alla data del trasferimento la ZI Calcestruzzi s.r.l. "non valeva assolutamente nulla"; risulta dai bilanci e dalle visure in atti (riprodotti a corredo del ricorso) che la società "era una scatola vuota"; la società Medea era, invece, titolare della certificazione di qualità (con scadenza il 17 ottobre 2006), ma non poteva sfruttarla essendo esposta colle banche e avendo anche subito un protesto;
la tempistica dell'acquisto del 67% delle quote della Medea s.r.l., effettuato da NO il 13 gennaio 2005, esclude pacificamente la correlazione dell'investimento col supposto intento elusivo di misure di prevenzione, che, secondo i giudici di merito, è insorto un mese dopo, il 14 febbraio 2005; se anche la interposizione di NO è fittizia, difetta, comunque, l'elemento psicologico del delitto;
la "logica" delle operazioni del 17 febbraio 2005 "è tutta ed esclusivamente commerciale"; l'acquisto "dell'unico bene che avesse un qualche valore economico e, cioè, il ramo di azienda della Medea s.r.l" era già intervenuto in epoca non sospetta;
sicché l'attività negoziale del 17 febbraio 2005 "è solo servita a consolidare l'acquisto" pregresso;
inoltre, la supposta finalità elusiva, ritenuta dalla Corte territoriale, è contraddetta dalla sequenza dei rogiti: il ramo di azienda della Medea s.r.l. fu, infatti, trasferito alla ZI Costruzioni s.r.l., prima del cambio della ragione sociale della società; epperò la "contaminazione" del "patrimonio assolutamente pulito" della Medea s.r.l., con la società che portava il cognome di ZI appare affatto illogica nel quadro della ricostruzione dei giudici di merito;
conclusivamente l'arresto di PP ZI e la notificazione della informazione di garanzia ad ZI AN, in data 14 febbraio 2005, non furono la causa delle stipulazioni del 17 febbraio 2005, ma comportarono il differimento della attività negoziale, fissata in precedenza per il 15 febbraio 2005, come confermato dal notaio Sarzana, dal suo collaboratore Rizzo, oltre che da EL e dalla DA. 2.2.2 - Col secondo motivo il ricorrente investe il punto relativo alla aggravante a effetto speciale e censura il travisamento in cui è incorsa la Corte territoriale, deducendo: la esclusione della ipotesi metodologica della aggravante de qua - la Corte di appello, sia pur tacitamente, ne "condivide la insussistenza" -appare fuori discussione;
quanto alla ipotesi teleologica, sentenza impugnata è viziata da "equivoco lapalissiano"; i giudici di merito hanno erroneamente supposto che la segretaria di ZI, SA TE, nata il [...], ritenuta "artefice" della compartecipazione delittuosa fosse la omonima consorte di LL SQ, nata il [...]; tanto risulta dagli atti di causa (trascrizione della conversazione telefonica del 28 maggio 2005 e informativa dei Carabinieri di AT 14 ottobre 1994, che riportano le generalità delle due donne) e dagli estratti degli atti matrimoniali, prodotti a corredo del ricorso.
3. - I ricorsi sono fondati, limitatamente alla ritenuta aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, cit. e alla disposta confisca.
3.1 - La Corte territoriale ha tenuto ben presente il rilievo (e- spresso nella pronuncia di annullamento della ordinanza del giudice del riesame) circa la necessità, in relazione alla aggravante a effetto speciale, "di specifica dimostrazione di ingerenze o cointeressenze" della organizzazione mafiosa (dei DE) nelle imprese ZI (v. sentenza 30 marzo 2007, n. 14882, p. 5); e ha ritenuto di poter risolvere positivamente la questione colla supposizione che la DA, la quale ha rivestito un ruolo chiave nei trasferimenti fraudolenti, fosse la consorte di DE SQ, epperò diretto tramite della ingerenza di costui. Sicché, per tal via, i giudici di merito hanno tratto la conclusione che le operazioni fittizie fossero orientate ad agevolare la attività della cosca mafiosa.
Orbene, l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale colla fallace supposizione della relazione coniugale (pacificamente confutata per tabulas in virtù dei richiami difensivi agli atti del processo, allegati a corredo dei ricorsi) appare incidente sul costrutto motivazionale della sentenza impugnata che sorregge la conferma della decisione appellata sul punto della ritenuta aggravante, in relazione a entrambi i ricorrenti.
La contraddittorietà extra testuale comporta la nullità del provvedimento in parte de qua e impone adeguata indagine di merito. A tal fine la Corte territoriale - ovviamente prescindendo dalla considerazione della inesistente relazione coniugale tra la collaboratrice di ZI e DE - verificherà, dando conto dell'accertamento relativo:
a) in primo luogo, se l'assetto societario e di impresa, a carattere familistico, di ZI, connesso alle fittizie interposizioni, si inserisca - e sotto qua profilo - nel quadro del monopolio mafioso degli appalti dei lavori edili del comprensorio di AT, instaurato dalla cosca DE (per come rappresentato), colla conseguenza - in caso affermativo - che i trasferimenti fraudolenti, volti a sottrarre alla confisca quote di società e beni aziendali, si risolvano nella agevolazione della attività della succitata associazione mafiosa, in relazione al controllo o alla gestione degli appalti e, comunque, alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti;
b) in secondo luogo - qualora l'indagine in parola abbia esito positivo - l'elemento psicologico della aggravante con riferimento a ciascuno degli imputati.
3.2 - La Corte di appello, accertata la interposizione fittizia, ha proceduto allo scrutinio prescritto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356,
circa la giustificazione della provenienza (delle risorse investite per l'apparente acquisto) dei beni confiscati e circa la sproporzione, rispetto ai redditi dichiarati, con riferimento alle persone dei sostituti (NO, IA, AI), omettendo di valutare, a tal fine, patrimonio e disponibilità del sostituito (ZI).
Pur se il tenore meramente letterale della citata disposizione reca il riferimento indistinto al presupposto della "condanna" per il delitto di cui al cit. D.L., art. 12 quinquies (sicché in tal modo comprende anche il soggetto condannato per aver assunto, nella compartecipazione delittuosa, il ruolo di prestanome o di titolare apparente), tuttavia - ai fini della negativa verifica della giustificazione della provenienza e della proporzione - assume giuridica rilevanza la considerazione della condizione patrimoniale e reddituale della persona, realmente ed effettivamente titolare dei beni da confiscare.
Suffraga la conclusione il rilievo - alla luce della ratio legis - della espressa previsione normativa della interposizione, contenuta nel primo inciso del D.L., art. 12 sexies, comma 1, con riferimento, per l'appunto, ai beni da confiscare: " ... di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona (..) risulta essere titolare o avere la disponibilità (..) in valore sproporzionato al proprio reddito ..,".
Epperò, laddove, nella specie, i giudici di merito hanno accertato che ZI, sotto lo schermo delle fittizie operazioni, aveva acquisito o mantenuto la titolarità dei beni confiscati, l'omissione della verifica de qua, in relazione al ridetto ricorrente, comporta il vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla misura di sicurezza.
Sicché alla indagine omessa dovrà provvedere il giudice del rinvio, uniformandosi al seguente principio che questa Corte enuncia ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2:
Ai fini della applicazione della misura di sicurezza, prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nel caso della interposizione fittizia di cui al precedente art. 12 quinquies, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, effettivo titolare.
3.3 - Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nonché alla confisca e il rinvio per nuovo giudizio, sui punti relativi, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 3.4 - Resta assorbito - per effetto dell'annullamento sul punto della aggravante - l'esame del quarto motivo del ricorso di ZI, concernente il trattamento sanzionatorio.
4. - Gli altri motivi formulati dai ricorrenti sono infondati. 4.1 - L'errore in cui è incorsa la Corte territoriale non travolge l'impianto del costrutto argomentativo che sorregge l'accertamento sui punti della interposizione fittizia e del dolo specifico degli imputati.
Sebbene i giudici di merito nella rappresentazione della concitata conversazione del 17 febbraio 2005 tra ZI e la TE, abbiano fatto menzione alla erronea indicazione del rapporto coniugale della donna, la valenza probatoria della intercettazione risiede essenzialmente nel contenuto inequivocabile della conversazione, colla metaforica espressione della collaboratrice del ricorrente la quale ricorre alla iperbolica similitudine della bomba in tasca che sta per scoppiare.
La considerazione dei rapporti tra la DA e il datore di lavoro e, soprattutto, la valutazione del contenuto delle conversazioni intercorse tra i due - non oggetto di specifiche censure dei ricorrenti - giustificano ampiamente (a prescindere dall'errata supposizione del rapporto coniugale della segretaria) il negativo apprezzamento della attendibilità delle dichiarazioni della stretta collaboratrice dell'imputato, ritenute mendaci dai giudici di merito. 4.2 - Pel resto non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 4.3 - In relazione alle residue censure dei ricorrenti non è apprezzabile vizio alcuno della motivazione.
La Corte di appello ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze (ulteriori) espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo i difensori non offrono (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Sez. 4, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123;
Cass., Sez. 1, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115;
Sez. 1, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781;
Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppongono la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.5 - Consegue il rigetto dei ricorsi nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, e alla confisca;
rinvia per nuovo giudizio sui punti relativi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
e rigetta i ricorsi, nel resto. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010