Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 20992
CASS
Sentenza 29 aprile 2011

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La decisione della Corte di cassazione in materia di competenza per territorio, pur adottata nella fase delle indagini preliminari, resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, fatto salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi che inducano a riesaminare la determinazione della competenza.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con ordinanza del 9 maggio 2025 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la risoluzione della questione sulla competenza per territorio dopo che, a seguito della propria dichiarazione di incompetenza, i diversi giudici cui era stata trasmessa la richiesta del PM ai sensi degli artt. 22 e 27 c.p.p., avevano declinato la propria competenza e il procedimento era tornato pendente innanzi alla stessa Autorità giudiziaria (GIP di Trapani) che per primo aveva declinato la competenza. 2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente riassunta: il GIP del Tribunale di Trapani …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 20992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20992
Data del deposito : 29 aprile 2011

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