Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT A O IC L L BL O B B E U DEL OPOLO TALIA O0172 1 /0 1 E N 3 O . I N 1 Z I CASSAZIONE A , 1 R 9 T 9 ) S 1 E I - 1 G C 1 A E A - ORTE SUYRE R 1 P 2 I A . D L D E 9 T 8 N Oggetto G E E S E 6 E 4 N T. . SEZIONE PRIMA CIVILE T (IS T R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente - R.G.N. 4668/99 - Rel. Consigliere- Cron.3639 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere - Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere- Ud.19/05/00 Dott. Luigi MACIOCE · Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 459 SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 200 CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in || 7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMELIA 15, CANCELLERIA presso l'avvocato LICIGNANO C., rappresentato e difeso dall'avvocato DE DONNO VINCENZO, giusta delega a CG066640 margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ST SE;
intimato 2000 avverso la sentenza n. 179/98 del Giudice di pace di 1065 MESAGNE, depositata 1'01/07/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Mesagne, con la sentenza pubblicata il 1° luglio 1998, accogliendo la domanda proposta da US NI nei confronti del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, dichiarava l'insussistenza del potere impositivo del Consorzio verso l'attore e pronunciava l'annullamento della cartella esattoriale emessa dalla Sesit IA S.p.A. nei riguardi del NI per complessive lire 54.588, come contributo dovuto per l'anno 1997 al Consorzio, che condannava infine al rimborso delle spese del giudizio a favore dell'attore. Rigettando l'eccezione del Consorzio, il giudice di pace negava che la controversia rientrasse tra "le cause in materia di imposte e tasse" per le quali l'art. 9, comma 2, c.p.c. stabilisce la competenza per materia del Tribunale e ciò per la duplice ragione che nella specie era stata contestata la sussistenza stessa del potere impositivo del Consorzio (non il modo di esercizio di quel potere) e che in ogni caso i "contributi consortili" sono assimilabili ai "tributi" solo a limitati fini (tra cui quello della riscossione), essendo invece inerenti a un rapporto sostanzialmente privatistico hosuen 3 di obbligazione, sicché la competenza delle relative controversie deve essere definita secondo il criterio del valore a norma dell'art. 7 c.p.c.; e poiché nella specie il contributo in riscossione era pari a lire 54.588 non poteva esser messa in discussione la competenza dell'adito giudice di pace. Giudicava poi nel merito che nella specie facessero difetto i necessari presupposti che legittimano l'imposizione del contributo, poiché il Consorzio non aveva eseguito alcuna opera di bonifica in favore del "fondo" dell'attore, insufficiente essendo la mera insistenza del bene nel comprensorio di bonifica dello stesso Consorzio. Contro questa sentenza il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione inerenti alla statuizione sulla competenza. L'intimato non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo prospetta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 c.c.; degli artt. 11, 21 e 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; Losevid dell'art. 5 d.l. 30 dic. 1982 n. 953 (convertito nella L. n. 165 del 1990), nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto decisivo della qualificazione della controversia e, pure con riferimento alla legislazione della Regione IA (legge reg. 54/1984), afferma la natura di enti pubblici dei Consorzi di bonifica investiti di potere impositivo cui corrispondono - perciò -- prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, come anche di recente ha riconosciuto la corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 9493/1998. Il motivo è fondato. Aderisce il collegio all'indirizzo ampiamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, confermato di recente dalla pronuncia a sezioni unite (n. 9493 del 1998) che ha condiviso il principio (già enunciato anche in talune sentenze nn. 55 del 1963 e 5 del 1967 della Corte Costituzionale), secondo cui "le modalità di costituzione del consorzio di bonifica, la sua struttura e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano 10 svolgimento della sua attività istituzionale chiariscono come non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di loland contribuenza derivi da un impegno di carattere contrattuale associativo, assunto dai proprietari interessati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge, la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del comprensorio, facendo da ciò discendere che i contributi, esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., non avendo rilievo in senso contrario che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica". La presente controversia, nella quale US NI ha posto in discussione la sussistenza nei suoi confronti del potere impositivo del Consorzio, verte dunque "in materia" di tributi e perciò è rimessa art. 9, comma 2, c.p.c. - alla- compet enza del Tribunale (non essendo stata compresa nell' oggetto della giurisdizione tributaria" dall'art. 2 d.lgs. 31 dic. 1992 n. 546). Accolto il primo motivo del ricorso RI (dichiarato assorbito il secondo subordinato che prospetta altro profilo di incompetenza in ordine al controversia di asserito valore indeterminato) e cassata la sentenza impugnata - che ha affermato la competenza del giudice di pace adito - (caducata anche nella dipendente pronuncia sul merito: art. 336 c.p.c.), deve dichiararsi la competenza ratione materiae - del Tribunale di Brindisi. Sussistono giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza ) 4 E 7 C 3 . A impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di N P , I 1 9 D 9 1 E - 1 C Brindisi, compensando tra le parti le spese di I 1 - D 1 2 U I . L G 9 E questa fase del giudizio. 3 N E . T 6 S 4 I . ( T Roma, 19 maggio 2000. T R A Il Relatore frommuculos avid, est. Presidente Jh DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE - 7 FEB. 2001 ManeMaria Di Nuzzo uz Oggi, IL CANCELLIERE Mariaap| NUZZONuzzo 7