Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 38716
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14 Cost., in quanto la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, che sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 Cost. in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato altresì che l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, mentre la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.). (V.Corte Cost., ord. n. 251 del 2004)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 38716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38716
Data del deposito : 2 ottobre 2007

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