Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14 Cost., in quanto la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, che sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 Cost. in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato altresì che l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, mentre la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.). (V.Corte Cost., ord. n. 251 del 2004)
Commentari • 3
- 1. Il captatore informatico: riflessioni sulla recente sentenza della CassazioneAccesso limitatoLeonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2020
- 2. Il virus trojan: uno strumento nelle mani incontrollabili della polizia giudiziariaOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 novembre 2020
Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …
Leggi di più… - 3. sì alle intercettazioni con virus su computer, smartphone e tablet nella privata dimoraAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 38716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38716 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3162
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 016272/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NC, N. IL 23/06/1960;
avverso ORDINANZA del 12/02/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FURFARO Sandro.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - rigettava la richiesta di riesame avanzata dal BI avverso quella del g.i.p. della stessa sede, che il 25.1.2007 gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.. Premesso un richiamo ai criteri di valutazione degli indizi nel procedimento de libertate, rilevava il tribunale che già con sentenza del 5.7.2002 era stata accertata l'appartenenza del BI al sodalizio mafioso "cosa nostra"; ma la continuazione del rapporto colla "famiglia" di S. NZ emergeva da una conversazione intercettata, la quale vedeva costui parlare di una situazione che, coinvolgendo personaggi della stessa cosca, era stata portata a conoscenza del capo-mandamento. Si trattava di una conversazione molto lunga, che consentiva di identificare l'interlocutore nella persona del BI, notato uscire dall'ambiente in cui era avvenuta, durante un servizio di appostamento della polizia, col supporto di telecamera.
Il colloquio documentava la permanenza dell'indagato nell'ambito della famiglia mafiosa, le cui vicende gli erano per tale ragione note;
e ciò integrava il quadro di gravità indiziaria legittimante l'adozione della misura, in una colle esigenze cautelari, presunte ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3 e in nessun modo superate. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il BI, che, col primo motivo, denunciava la inutizzabilità delle intercettazioni ambientali, avvenute in ambiente privato, senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 14 Cost., stante la mancanza, nel decreto autorizzativo del g.i.p., di specifiche disposizioni concernenti le modalità operative delle intercettazioni stesse, e stante la stessa carenza in quello attuativo emesso dal p.m.; senza contare poi, che non era stato redatto alcun atto formale, fidefacente delle operazioni compiute e che erano state delegate alla polizia giudiziaria. Niente era stato formalizzato circa le modalità di introduzione in detto ambiente e di collocazione delle microspie.
Si profilava a tale riguardo un problema di costituzionalità della normativa di riferimento;
e se era vero che già il giudice delle leggi si era espresso al riguardo (ma solo per la inammissibilità della questione, non sufficientemente motivata circa la sua rilevanza), aveva comunque rilevato che non poteva essere considerata legittima una introduzione nei luoghi di privata dimora, al di fuori delle condizioni sopra ricordate. Era, dunque, doveroso che in questa sede la questione fosse riproposta alla Corte Costituzionale. Per altro aspetto si realizzava un profilo di inutilizzabilità delle intercettazioni, per le carenze motivazionali circa la delega alla p.g. e alle sue attrezzature, al di fuori cioè dell'Ufficio di procura.
Negativamente, in proposito, si era espressa la Corte di Strasburgo, che aveva valorizzato l'insidiosità del mezzo captativo, rispetto ai diritti della persona.
Col secondo motivo, l'ordinanza era censurata in punto di ritenuta gravita indiziaria.
Il fotogramma che, secondo i giudici del riesame, consentiva di individuare nella persona che usciva dall'ambiente privato - e che, per ritenuta consequenzialità logica, aveva precedentemente preso parte al colloquio intercettato - il BI, era assolutamente illeggibile;
mancava quindi la certezza sulla individuazione e, pertanto, veniva meno l'unica fonte indiziante presa in considerazione a suo carico. Doveva inoltre considerarsi che l'intercettazione era iniziata alle 11 del mattino e che il fotogramma era stato scattato dopo più di un'ora e un quarto, il che lo poneva in logico contrasto colla durata del colloquio e con il coinvolgimento in esso del BI, il quale, del resto, neppure era stato visto entrare.
Mancava nell'ordinanza impugnata qualsiasi plausibile risposta a tali osservazioni difensive.
Si insisteva, dunque, per il suo annullamento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.226 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 14 Cost., che statuisce il principio della inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione dello strumento intercettativo. Le intercettazioni, infatti, sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., con il quale pertanto, subendo la necessaria compressione, deve coordinarsi il principio di inviolabilità del domicilio, al pari di quanto l'art. 15 Cost. prevede espressamente in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, per consentire l'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri (cfr. Sez. 4, 28.9.2005, n. 1426). A tale principio aggiungasi che del tutto superflua sarebbe una indicazione, da parte del giudice, delle modalità da seguire per l'attuazione di una attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, una volta che ne era già stata dal medesimo affermata la legittimità e necessità, col provvedimento autorizzativo;
mentre la registrazione delle conversazioni intercettate era la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e poi dal p.m. Poiché a tale denunciata - ma irrilevante - carenza specificativa, il ricorso collega una ulteriore eccezione di inutilizzabilità, legata all'uso di impianti esterni all'Ufficio di procura (senza rilevare difetti argomentativi in punto di disponibilità di quelli interni e dei requisiti di urgenza, pretesi dalla legge), se ne deve ulteriormente affermare l'infondatezza. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Va naturalmente premessa la valutazione di utilizzabilità della videoregistrazione esterna al luogo ove le conversazioni intercettate venivano tenute, trattandosi di prova atipica, soggetta alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa irripetibile, lecitamente allegabile al relativo verbale e poi inseribile nel fascicolo per il dibattimento;
oltre che non invasiva del domicilio o di altri luoghi di riservata dimora (cfr. Sez. Un. 28.3.2006, Prisco). Ma, in punto di motivazione circa la configurabilità del quadro di gravità indiziaria, la stringatissima ordinanza - che lo lega in via esclusiva ad una conversazione intercettata, nella quale interlocutore sarebbe il BI, in forza degli esiti della videoregistrazione - presenta aspetti censurabili. Questa Corte non è autorizzata ad esaminare, e quindi valutare, il fotogramma che ritrae il soggetto nel quale i giudici di merito identificano il BI;
ma a scrutinare la correttezza logico- giuridica della relativa affermazione sì. E allora: dall'ordinanza non emerge che il BI sia stato anche visto entrare nell'edificio, eppure deve ritenersi che la ripresa fosse da tempo in corso;
non dice se e quante altre persone, in quel lasso di tempo, lo avessero frequentato;
accenna alla infondatezza della censura difensiva (che sosteneva la illogicità della durata ultraoraria di un colloquio, poi riportato in poche righe) apoditticamente affermando che la relativa lunghezza era comunque giustificata dagli omissis della intercettazione;
non dice neppure per quali caratteristiche somatiche o comunque indicative, la individuazione del BI nel medesimo soggetto sia avvenuta. Si tratta, come è evidente, di carenze che attengono alla gravita indiziaria, la quale, seppure non pretenda lo stesso livello di certezza della prova dibattimentale, deve sin da ora garantire la qualificata probabilità di resistenza dell'ipotesi accusatoria, nella dialettica del giudizio;
carenze pienamente scrutinabili da questa Corte, perché riconducibili alla previsione dell'art. 606 c.p.p., lett. e). L'ordinanza impugnata è dunque meritevole di annullamento, con rinvio al medesimo giudice, il quale procederà a nuova deliberazione, colmando le lacune argomentative sopra evidenziate.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Palermo.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007