Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato, allorché si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato contestato ed altro precedentemente giudicato, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art.81 cpv cod.pen. deve essere operata la diminuzione prevista dall'art.442 cod.proc.pen., trattandosi di diminuzione di natura processuale disancorata da qualsiasi apprezzamento discrezionale del giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2002, n. 11515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11515 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 15/02/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 374
3. Dott. CARLO M. GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO LOMBARDI Consigliere N. 21310/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI TO, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza n. 5049 del 14/12/2000-25/1/2001, pronunciata dalla Corte di Appello di Genova. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena che va diminuita di un terzo;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.U.P. presso il Tribunale di Massa Carrara, con sentenza 7/12/95, a seguito di rito abbreviato, condannava IB OB, in ordine al reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti, alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e L. 14.000.000 di multa. Su impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Genova, con sentenza 28/10/96, confermava integralmente la decisione di primo grado.
Ricorreva per cassazione l'IB e la Corte Suprema, con sentenza 30/10/97, annullava, con rinvio alla Corte di Appello di Genova, l'impugnata decisione nei suoi confronti, ravvisando vizio di motivazione in ordine alla negata continuazione tra il reato ascrittogli ed altro analogo già giudicato.
Nel giudizio di rinvio, la Corte distrettuale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ravvisava la indicata continuazione, determinando la pena - da infliggersi a titolo di aumento per essa - in anni 1 mesi 4 di reclusione e L.
2.000.000 di multa.
Avverso tale statuizione propone nuovo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, lett. b) e c), c.p.p. in relazione all'art. 442, comma 2 c.p.p., in quanto il giudice del rinvio aveva rideterminato la pena per effetto della continuazione, ma non aveva diminuito la stessa di un terzo per il rito abbreviato.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte ha affermato, in un caso analogo a quello de quo (Sez. 1^, 20 maggio 1996, n. 8521, Pala), che "nel giudizio abbreviato, allorché sulla pena irrogata a titolo di continuazione non sia stata applicata la riduzione del terzo prescritta dall'art. 442 c.p.p., il motivo di ricorso per cassazione, con il quale espressamente si formuli la relativa doglianza, va accolto anche in mancanza di una specifica censura al riguardo nei motivi di appello, trattandosi di un caso di determinazione della pena che discende in modo automatico ex lege".
Orbene la Corte distrettuale, come si è detto, ravvisando la continuazione tra il reato in questione e quello precedentemente giudicato dalla Corte di Appello di Firenze, ha coerentemente rideterminato la pena da aggiungere alla prima, ex art. 81 cpv c.p., ma non ha operato la diminuzione prescritta dall'art. 442 c.p.p., che - come è pacifico - va effettuata per ultima, sulla pena finale, comprensiva anche dell'eventuale aumento per la continuazione, trattandosi di una diminuzione di origine processuale, assolutamente disancorata da ogni apprezzamento che concerna il "reato" oppure il "reo" e non riconducibile ne' alla categoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in senso tecnico giuridico (tra tante: Sez. 1^, 27 ottobre 1993, n. 4461., Massenza;
Sez. 6^, 10 settembre 1992, n. 9622, P.G./Stracquadaini ed altri). Trattandosi di una diminuzione della pena determinata per legge (art.442, comma 2, c.p.p.), da calcolare quindi senza alcuna valutazione di merito, ritiene il Collegio di poterla applicare direttamente ex art. 619, comma 2, c.p.p., per cui la pena irrogata va rettificata in mesi 10 e giorni 20 di reclusione e L.
1.333.000 di multa.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena irrogata a titolo di continuazione, che determina in mesi 10 e giorni 20 di reclusione e L.
1.333.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002