CASS
Sentenza 12 dicembre 2014
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TAR
Sentenza 18 giugno 2019
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TAR
Ordinanza cautelare 4 luglio 2019
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CS
Ordinanza cautelare 5 giugno 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 24 giugno 2020
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CS
Ordinanza cautelare 16 luglio 2020
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TAR
Sentenza 16 luglio 2020
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CS
Decreto cautelare 28 luglio 2020
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CS
Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
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CS
Rigetto
Sentenza 25 gennaio 2021
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CS
Parere definitivo 15 luglio 2021
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CS
Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2021
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CS
Decreto cautelare 30 luglio 2021
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CS
Rigetto
Sentenza 27 settembre 2021
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TAR
Sentenza 27 ottobre 2021
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CS
Decreto presidenziale 5 novembre 2021
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CS
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2021
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CS
Inammissibile
Sentenza 28 febbraio 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da un collegio di magistrati, tra cui il Dott. Giacomo Travaglino in qualità di relatore. Le parti in causa hanno presentato ricorsi in merito a una controversia riguardante la nullità di un contratto di rendita vitalizia e la successiva cessione della nuda proprietà di un immobile. I ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità del contratto, sostenendo che fosse affetto da vizi essenziali, mentre la controparte ha formulato domande risarcitorie e ha contestato la validità del contratto stesso.

Il giudice ha esaminato le questioni relative alla validità del contratto di rendita vitalizia, accertando un grave squilibrio in favore della cedente, tale da escludere il requisito dell'alea e, quindi, la validità del contratto. La Corte ha confermato la nullità del contratto, affermando che il giudice ha il potere e il dovere di rilevare d'ufficio la nullità, anche in assenza di una specifica domanda di parte. Inoltre, ha stabilito che la pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione, basata su ragioni diverse dalla nullità, non preclude la possibilità di una successiva azione di nullità, evidenziando l'importanza di garantire la stabilità delle decisioni giuridiche e la tutela degli interessi generali. La sentenza ha quindi accolto il ricorso incidentale, ordinando le restituzioni dovute.

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Massime8

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.

La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.

Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.

Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.

La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.

I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cod. civ., - secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto deve rilevarne di ufficio la nullità totale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo attribuire efficacia, neppure parziale (fatto salvo il diverso fenomeno della conversione sostanziale), ad un negozio radicalmente nullo.

Commentari186

  • Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 18 marzo 2026

    In linea con il costante orientamento di legittimità, la Corte territoriale napoletana ribadisce il principio per cui il correntista non sia tenuto a dare prova scritta dell'apertura di credito. Ed invero, anche nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, TUB integra una nullità di protezione, potendo essa operare “soltanto a vantaggio del cliente” (art. 127, comma 2, TUB): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio. Non merita, inoltre, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2014, n. 26242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26242
Data del deposito : 12 dicembre 2014

Testo completo