Articolo 1446 del Codice civile
Articolo 1445Articolo 1447
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19 aprile 1942
Art. 1446.

(Annullabilita' nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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