Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 aprile 2026 |
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Cassazione S.U. n.16303 del 20/6/2018 e Cassazione, Sez. III Civ, n.27442 del 30/10 2018. Apparenti contraddizioni e sostanziale convergenza di Francesco Luigi Branda La Corte di Cassazione, con due recenti pronunce delle Sezioni unite e della terza Sezione Civile, ha definitivamente affermato che interessi moratori e commissione di massimo scoperto debbano essere necessariamente compresi nel calcolo dei tassi effettivi che servono a misurare la cosiddetta usura presunta. Entrambe richiamano l'interprete all'osservanza dei principi indicati dalla fonte primaria, alla quale non può essere anteposta quella amministrativa che non abbia osservato le direttive ricevute dal legislatore sulle …
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Hai ricevuto un atto di pignoramento della pensione, ma hai già una cessione del quinto in corso e ti stai chiedendo se possono toglierti altro denaro, cosa rischi davvero e come puoi difenderti? Ti è arrivata una comunicazione da parte dell'INPS o di un creditore e ora temi di non riuscire più a far fronte alle spese quotidiane? Quando si cumula una cessione del quinto con un pignoramento sulla pensione, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge e come difendersi se le trattenute superano quanto è legalmente consentito. Non tutto è pignorabile, e spesso i creditori o gli ufficiali giudiziari vanno oltre i limiti. Quanto della pensione può essere pignorato? – Il pignoramento …
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- 5. limiti di finanziabilità Archivihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
Con ordinanza del 24 gennaio 2025, n. 1720 la Corte di Cassazione, uniformandosi ai principi già espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza del 16 novembre 2022, n. 33719, ha escluso la nullità del mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti previsti dall'art. 38, co. 2, t.u.b. Nell'ordinanza in commento la Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente aveva contestato la ritenuta nullità del mutuo per effetto del superamento del limite di finanziabilità. Nello specifico la ricorrente aveva rilevato che l'indirizzo giurisprudenziale seguito dal provvedimento impugnato era stato superato da un successivo orientamento che ammette la conversione …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/12/2025, n. 34681Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto IC NN Presidente di sezione CO AR ST Presidente di sezione IA RI Consigliere MA DI RZ Consigliere LAURA TRICOMI Consigliere ENZO VICENTI Consigliere PP CH TI Consigliere PP TO Relatore Numero registro generale 14018/2022 Numero sezionale 249/2025 Numero di raccolta generale 34681/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Oggetto: PRIVILEGI PU 24/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14018/2022 R.G. proposto da: EUROCREDITI, …Leggi di più...
- art. 2775 bis c.c.·
- cause di prelazione·
- privilegio speciale immobiliare·
- art. 2778 c.c.·
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- Direttiva 2004/80/UE·
- art. 2779 c.c.·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2024, n. 15130Provvedimento: Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Mutuo bancario - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO interessi - tasso fisso L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E - ammortamento «alla francese» - Trib. SEZIONI UNITE CIVILI Salerno - rinvio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pregiudiziale ex art. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - 363-bis c.p.c. – FELICE MANNA - Presidente di Sezione - contraddittorio preventivo - validità ETTORE CIRILLO - Presidente di Sezione - del contratto - UMBERTO LUIGI CESARE G. SCOTTI - Consigliere - oggetto - …Leggi di più...
- esclusione·
- piano di ammortamento "alla francese"·
- rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c·
- omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi·
- nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio·
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …Leggi di più...
- raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
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- banche e istituti di credito o risparmio
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 8557Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 27263-2015 proposto da: FALLIMENTO BRAI-COST S.P.A., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la Civile Sent. Sez. U Num. 8557 Anno 2023 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 27/03/2023 Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 2 rappresenta e difende; ricorrente contro UNICREDIT S.P.A. e per essa doBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UN BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CESARINI; …Leggi di più...
- inclusione nel (o esclusione dal) riparto·
- procedimento di verificazione dello stato passivo·
- configurabilità·
- ammissibilità·
- creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore·
- intervento per la ripartizione dell’attivo·
- esclusione·
- rimedi esperibili·
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
- fallimento·
- passivita' fallimentari (accertamento del passivo)·
- ammissione al passivo
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2022, n. 33719Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 3791-2015 proposto da: FALLIMENTO STRAZZER LINO, FALLIMENTO MACULAN FLOSINA, quali soci illimitatamente responsabili di STRA.MA. di MA FL & C. s.n.c., in persona della Curatrice pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato AS RO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO MASSIGNANI; Civile Sent. Sez. U Num. 33719 Anno 2022 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 16/11/2022 Ric. 2015 n. 03791 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- - ricorrenti - contro D.E.L.F. - DEBT COLLECTION & DUE DILIGENCE S.R.L., nella qualità di procuratrice speciale di ZEUS FINANCE S.R.L. (già CAF S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato LU TT, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro CA RU ED ARTIGIANA DI RE CREDITO COOPERATIVO S.C.A.R.L.; - intimata - …Leggi di più...
- esclusione·
- mutuo fondiario·
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- configurabilità·
- fondamento·
- riqualificazione d’ufficio in mutuo ipotecario·
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- ragioni·
- credito·
- credito fondiario
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ;
e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 ;
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;
i) " legge fallimentare " indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.
l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 , ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorita' di vigilanza su base consolidata» indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;
m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 .
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) (("banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui e' autorizzata a prestare una o piu' attivita' per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;)) d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento.
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall' articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .
h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile ;
h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 .
h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione europea': gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 ;
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 . - Titolo I : Autorita' creditizie
- Articolo 2Art. 2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, ((dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti)) e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
(( 2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente puo' invitare i Presidenti delle altre Autorita' competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. )) 3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.