Articolo 1325 del Codice civile
Articolo 1324Articolo 1326
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19 aprile 1942
Art. 1325.

(Indicazione dei requisiti).

I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullita'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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