(Indicazione dei requisiti).
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullita'.
L'articolo 1325 del Codice Civile, rubricato “Indicazione dei requisiti”, […] Titolo II – Dei contratti in generale, Capo II – Dei requisiti del contratto. All'art. 1325 c.c. vengono infatti indicati quelli che sono considerati gli elementi essenziali del contratto, che devono essere presenti a pena di nullità. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1325 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1322 del Codice Civile: “Art. 1325. […] 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”. All'art. 1325 del Codice civile vengono indicati gli elementi essenziali del contratto. […]
Leggi di più…[…] La norma generale da cui si potrebbe pensare di prendere le mosse per esaminare la fattispecie in oggetto sembrerebbe (a prima vista) quella contenuta nell'art. 1325 c.c. che annovera tra i requisiti essenziali del contratto l'oggetto dell'obbligazione. […]
Leggi di più…Ai sensi dell'art. 1325 c.c. i requisiti essenziali del contratto sono: · L'accordo delle parti; · La causa; · L'oggetto; . La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. La mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto comporta la nullità dello stesso a norma dell'art. 1418 c.c. Accanto agli elementi essenziali del contratto le parti possono anche inserire degli elementi accidentali, non essenziali alla validità del contratto ma che possono in vario modo influenzarne l'efficacia e sono: Il termine; La condizione (art. 1353 c.c.); Il cd. modus o onere.
Leggi di più…[…] Di talché, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti; violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale[1], ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto. __________________________________
Leggi di più…[…] Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio). L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto: l'accordo delle parti; la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto); l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]); la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità. […]
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