(Indicazione dei requisiti).
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullita'.
[…] La norma generale da cui si potrebbe pensare di prendere le mosse per esaminare la fattispecie in oggetto sembrerebbe (a prima vista) quella contenuta nell'art. 1325 c.c. che annovera tra i requisiti essenziali del contratto l'oggetto dell'obbligazione. […]
Leggi di più…Ai sensi dell'art. 1325 c.c. i requisiti essenziali del contratto sono: · L'accordo delle parti; · La causa; · L'oggetto; . La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. La mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto comporta la nullità dello stesso a norma dell'art. 1418 c.c. Accanto agli elementi essenziali del contratto le parti possono anche inserire degli elementi accidentali, non essenziali alla validità del contratto ma che possono in vario modo influenzarne l'efficacia e sono: Il termine; La condizione (art. 1353 c.c.); Il cd. modus o onere.
Leggi di più…[…] Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio). L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto: l'accordo delle parti; la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto); l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]); la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità. […]
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