Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 28/02/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Farmacia Cairoli s.r.l. e Farmacia Centrale della dott.ssa -OMISSIS- & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucia Marino e Antonino Mirone Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, Via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di IA, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Adele Maria Ollà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- e Ordine dei Farmacisti di IA, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Farmacia Vega S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ,-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Oriana Ortisi e Luisa Pullara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione -OMISSIS-, con cui il Commissario ad acta ha approvato la nuova perimetrazione di alcune delle 15 sedi farmaceutiche individuate nel territorio comunale di Misterbianco;
- della deliberazione del Commissario ad acta -OMISSIS- di “modifica ed integrazione” della deliberazione -OMISSIS-”;
- delle proroghe del termine decadenziale di sei mesi fissato per l’apertura della sede farmaceutica;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/7/2024:
- degli stessi provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/1-OMISSIS-:
- della nota prot. -OMISSIS-, con cui l’A.S.P. di IA ha dichiarato che “ a seguito dell’ordinanza del CGARS pubblicata il 22/07/2024, nel prendere atto di quanto nella stessa disposto, in attesa della pronuncia del TAR il termine di scadenza del 19/09/2024 per l’apertura della sede farmaceutica Misterbianco 13 (ultima proroga) è da intendersi sospeso ”;
- della nota del 13 settembre 2024, con cui l’A.S.P. di IA si riserva di concedere alle assegnatarie un’ulteriore proroga “ successivamente alla definizione del giudizio del TAR ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute, dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, del Comune di Misterbianco, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di IA, della Farmacia Vega S.r.l., di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica del 24 dicembre 2012, la Regione Siciliana indiceva un concorso straordinario ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti.
Per il Comune di Misterbianco era prevista l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione nn. 13, 14 e 15.
Approvata la graduatoria unica definitiva dei vincitori, le dott.sse -OMISSIS-, partecipanti al concorso in forma associata, risultavano assegnatarie della sede farmaceutica n. 13, la cui collocazione era prevista nei pressi del parco commerciale denominato “-OMISSIS-”, al di fuori del centro urbano ma in area con una popolazione fluttuante elevata per la presenza di numerose aziende commerciali, delimitata dai seguenti confini: “ dalla -OMISSIS-”, continuando per detto vallone verso sud per arrivare alla tangenziale -OMISSIS- ”.
In ragione dell’impossibilità di reperire locali idonei nell’ambito della zona di assegnazione, le assegnatarie chiedevano - ed ottenevano - tre proroghe per l’apertura della farmacia, invitando, altresì, il Comune di Misterbianco a dare soluzione alla problematica.
Nell’inerzia del Comune, con decreto n. -OMISSIS- del 24 marzo 2023, l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nominava il dott. -OMISSIS- quale commissario ad acta “ per l’adozione degli atti deliberativi necessari a garantire in tempi brevi l’apertura delle sedi farmaceutiche n. 13 e n. 15 secondo le vigenti previsioni normative ”.
All’esito dell’istruttoria, acquisito il parere favorevole dell’A.S.P. di IA e dell’Ordine dei Farmacisti di IA, con deliberazione -OMISSIS-, il Commissario ad acta approvava la nuova perimetrazione di alcune delle 15 sedi farmaceutiche individuate nel territorio comunale di Misterbianco, al fine di consentire l’insediamento e l’apertura della sede farmaceutica n. 13 nella zona informalmente individuata come “ zona cimiteriale ”, in quanto sprovvista di tale servizio essenziale, nonostante la rilevante densità demografica.
Avverso il suddetto provvedimento, unitamente agli atti di proroga concessi alle assegnatarie della sede farmaceutica n. 13, propongono ricorso, notificato il 26 aprile 2024 e depositato il 29 aprile 2024, la Farmacia Cairoli s.r.l., la Farmacia Centrale della dott.ssa -OMISSIS- & C. s.n.c. nonché il dott. -OMISSIS-, censurandoli per i seguenti motivi:
MOTIVO I – SULLA DISPONIBILITÀ DI LOCALI IDONEI STRUMENTALMENTE NEGATA DALLE CONTRO INTERESSATE.
Col primo motivo, parte ricorrente lamenta un difetto dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione al fine di accertare l’effettiva indisponibilità di locali da adibire a farmacia nella zona del parco commerciale, per come inizialmente previsto; lamentano, inoltre, che non si sarebbe tenuto conto del fatto che la farmacia sarebbe stata istituita come “farmacia in centro commerciale”;
MOTIVO II – IN SUBORDINE, SUL PASSAGGIO DALLA PARTE OVEST ALLA PARTE EST DEL CENTRO CITTADINO.
Col secondo motivo, parte ricorrente censura l’operato del Commissario ad acta , il quale avrebbe approvato quale zona per l’istituzione della farmacia n. 13 quella c.d. “ cimiteriale ” senza condurre adeguata istruttoria, recependo acriticamente le indicazioni dell’Amministrazione comunale;
MOTIVO III – IN SUBORDINE INCLUSIONE DELLA PARTE SUD DELLA VIA MULINI NELLA ZONA CIMITERO – VIOLAZIONE DELL’EQUA DISTRIBUZIONE.
Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano che la delibera impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio di equa distribuzione del servizio farmaceutico, essendo la nuova sede localizzata in una zona già servita da quattro farmacie;
MOTIVO IV – SULLA ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DELLE PROROGHE 1a e 3°.
Col quarto motivo, i ricorrenti sostengono l’illegittimità della prima e della terza proroga concessa alle assegnatarie della sede farmaceutica n. 13 per mancata prova dell’impedimento giustificativo della richiesta;
MOTIVO V – SULLA UTILIZZABILITÀ DELL’EX ASILO NIDO.
Col quinto motivo, parte ricorrente deduce l’inesistenza di vincoli di destinazione sull’immobile di proprietà comunale, in zona parco commerciale, adibito ad asilo nido, giusto contratto con scadenza il 20 settembre 2023, di guisa da poter essere tenuto in considerazione ai fini dell’apertura della farmacia;
MOTIVO VI – SULLE PROROGHE DEL COMMISSARIO.
Col sesto motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle proroghe concesse al Commissario ad acta per l’adempimento del suo incarico, con conseguente illegittimità degli atti da lui adottati;
MOTIVO VII – SPOSTAMENTO SEDE 13a SULLE ZONE 1a E 3 a – OMESSA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
Col settimo motivo, i ricorrenti lamentano l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento all’esito della quale è stata adottata la deliberazione commissariale impugnata;
MOTIVO VIII – ILLEGITTIMITÀ CONGIUNTA E DERIVATA.
In ultimo, i ricorrenti sostengono l’illegittimità in via derivata di tutti gli atti subprocedimentali connessi a quelli espressamente censurati.
Si costituiscono in giudizio le dott.sse-OMISSIS-, quest’ultima anche quale amministratore unico della Farmacia Vega s.r.l., nonché il Comune di Misterbianco, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso collettivo per mancanza dei presupposti e difetto di interesse e deducendone l’infondatezza nel merito.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale della Salute e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, eccependo il difetto della legittimazione passiva dell’Assessorato della Salute e sostenendo l’infondatezza nel merito del gravame.
Con ordinanza n. 241 del 14 giugno 2024, questo Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare.
Con ordinanza n. 246 del 22 luglio 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto dai ricorrenti, disponendo la sollecita definizione nel merito della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Nelle more della trattazione del ricorso, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 luglio 2024 e depositato il 31 luglio 2024, parte ricorrente espone che:
- con istanza di accesso del 5 marzo 2024, è stato chiesto al Comune il rilascio di copia dei seguenti atti relativi allo spostamento della localizzazione della farmacia n. 13 dalla parte ovest alla parte est del Centro cittadino: 1) “ 38. - “atti istruttori” e atti contenenti le risultanti delle “verifiche sul territorio” che avrebbero determinato l’opportunità di abbandonare la proposta commissariale di localizzazione della sede farmaceutica n. 13 in “-OMISSIS-” (rectius: Toscano) di cui si fa menzione a pag. 6 della delibera -OMISSIS- ”; 2) “ 39. - atti istruttori e gli “approfondimenti” richiamati nella delibera commissariale -OMISSIS- relativi alla nuova proposta di perimetrazione presentata dall’arch. -OMISSIS-, responsabile del XI settore, illustrata nel corso della conferenza di servizio del 21.2.2024 ”;
- il Commissario ad acta ha riscontrato l’istanza nei seguenti termini: “ Preso atto della pec di codesto Studio Legale pervenuta in data odierna alle ore 19:15, a firma dell’Avv. Lucia Marino, a chiarimento della pec dello scrivente Commissario ad acta di data odierna inoltrata alle ore 14:23, afferente l’oggetto, si precisa che per quanto attiene i punti indicati ai numeri 38 e 39 della richiesta datata 06.06.2024, trattasi di attività istruttoria valutativa endoprocedimentale in relazione alla quale non sussistono elementi documentali dei quali potere rilasciare copia ”.
Secondo parte ricorrente, il fatto che il Commissario ad acta abbia dichiarato che “ non sussistono elementi documentali dei quali potere rilasciare copia ” costituirebbe prova dell’illegittimità dello spostamento della sede della farmacia per difetto di istruttoria, oltre che per violazione dell’art. 7, comma 4, della l.r. n. 7/2019, il quale dispone che “ allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilità dell’attività svolta dal responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità ” e dell’art. 8, comma 2, della medesima legge, secondo cui “ l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento ”. Ed invero, in mancanza di “ adeguato supporto documentale ” dell’attività istruttoria svolta, l’organo competente all’adozione del provvedimento finale non disporrebbe di elementi per valutare la correttezza dell’attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale della Salute e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Le controinteressate eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto sarebbe oggetto di impugnazione una mera nota di interlocuzione inviata dal Commissario ad acta , e ne deducono l’infondatezza, stante la presenza, agli atti, del verbale della conferenza di servizi del 21 febbraio 2024 richiamato nella delibera impugnata, ove viene tracciato il percorso motivazionale giustificativo dell’abbandono del progetto di trasferimento della farmacia dalla zona ovest (c.d. -OMISSIS-) alla zona est (c.d. zona cimiteriale).
Allo stesso modo, il Comune di Misterbianco insiste per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.
In ultimo, con ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11 novembre 2024 e depositato in pari data, parte ricorrente impugna:
- la nota prot. -OMISSIS-, con cui l’A.S.P. di IA ha dichiarato che “ a seguito dell’ordinanza del CGARS pubblicata il 22/07/2024, nel prendere atto di quanto nella stessa disposto, in attesa della pronuncia del TAR il termine di scadenza del 19/09/2024 per l’apertura della sede farmaceutica Misterbianco 13 (ultima proroga) è da intendersi sospeso ”;
- la nota del 13 settembre 2024, con cui l’A.S.P. si riserva di concedere alle assegnatarie un’ulteriore proroga “ successivamente alla definizione del giudizio del TAR ”.
Le ricorrenti sostengono che l’Amministrazione abbia illegittimamente sospeso i termini per l’apertura della farmacia da parte delle controinteressate, non avendo correttamente inteso il contenuto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e dovendosi piuttosto dichiarare la decadenza dell’assegnazione per decorso del termine ultimo per l’apertura, fissato per il 19 settembre 2024.
Resistono al ricorso per motivi aggiunti le controinteressate, eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse e legittimazione attiva, in quanto con la nota impugnata i ricorrenti hanno ottenuto l’utilità auspicata al momento della formulazione della domanda cautelare, ossia la sospensione dell’apertura della sede farmaceutica n. 13 nelle more della definizione del giudizio.
Le controinteressate sostengono, altresì, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la quale ha disposto la sospensione dei termini di apertura della sede farmaceutica, onde evitare di esporsi all’eventuale richiesta risarcitoria (o dei ricorrenti per l’avvenuta apertura della sede; o delle assegnatarie, qualora costrette, dopo l’investimento, a trasferirsi).
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso nei confronti del dott. -OMISSIS-, il quale, con dichiarazione del 10 settembre 2024, depositata il 14 novembre 2024, ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione nel merito del gravame (cfr. doc. n. 96 del fascicolo di parte ricorrente).
Al contempo, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, essendo evidente l’interesse delle ricorrenti, la perimetrazione delle cui sedi è stata modificata, a chiedere l’annullamento della delibera che ha prodotto tale modifica per effetto della variazione dell’ambito della sede n. 13, traducendosi la suddetta modifica in un’alterazione della pianta organica incidente direttamente sulle rispettive posizioni giuridiche soggettive (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28 giugno 2021, n. 626).
Tanto premesso, il ricorso introduttivo, integrato col primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 luglio 2024, non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, il Collegio ritiene destituiti di fondamento il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, inerenti all’adeguatezza dell’istruttoria alla base dei provvedimenti impugnati.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale:
- “ L’istituto della revisione della pianta organica assolve…alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione effettuata, rilevatasi non più rispondente all’interesse pubblico, che si verifica nel caso di difficoltà e/o impossibilità all’apertura della nuova sede farmaceutica (in tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 207/2020) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 1 febbraio 2024, n. 1994);
- “ l’ordinamento riconosce all’Ente locale un’ampia discrezionalità nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà (cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. III, 28/10/2019, n. 1149; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 04/07/2019, n. 3707; C.G.A., Sez. Giurisdiz., 11/06/2012, n. 542; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 26/07/2011, n. 1518) ” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. V, 30 ottobre 2023, n. 3216).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la determinazione impugnata sia stata legittimamente adottata dal Commissario ad acta all’esito di un’istruttoria adeguata ed esaustiva.
Innanzitutto, le controinteressate hanno documentalmente dimostrato i tentativi di ricerca di locali idonei all’apertura della farmacia nella zona di perimetrazione comunale inizialmente assegnata.
Nel corso di più riunioni con l’Amministrazione comunale, è stata affrontata la problematica inerente all’apertura della suddetta sede farmaceutica, con acquisizione di tutta la documentazione comprovante i vani tentativi compiuti al fine di trovare idonea collocazione all’interno del centro commerciale “-OMISSIS-”.
Sono state valutate le varie possibilità, tra cui anche la proposta sindacale di concedere in uso con diritto di superficie un’area di sedime, presente nell’ambito dell’area commerciale del “-OMISSIS-”, ove posizione container o altra struttura precaria amovibile per l’insediamento di una farmacia privata, previo rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; ipotesi, peraltro, con delle evidenti criticità in quanto, come rilevato dal Commissario ad acta , “ ad oggi...non ci sono le condizioni per aprire nella zona originaria del -OMISSIS- ” e che le assegnatarie hanno contestato in quanto “ la ratio sottesa alla richiesta di commissariamento del Comune è quella di consentire materialmente alla farmacia l’apertura ed a tale esito può addivenirsi soltanto se viene individuata un’area che abbia anche dei locali commerciali idonei a tale finalità, avente destinazione d’uso C1, locali che nell’area prospettata dal Comune, invece, attualmente non sussistono ” (cfr. verbale della conferenza di servizi dell’11 gennaio 2024).
Da ultimo, in ragione dell’oggettiva impossibilità di reperire nella perimetrazione originaria locali idonei all’apertura, nel corso delle conferenze di servizi del 30 gennaio 2024, sono state individuate due nuove aree potenzialmente idonee a consentire l’apertura della farmacia n. 13: la “ -OMISSIS- ” e la “ -OMISSIS- ”.
I capigruppo partecipanti alla conferenza, all’unanimità, hanno quindi manifestato la loro preferenza per la seconda opzione, dandone congrua motivazione.
Nello specifico, “ la proposta zona IN (che si trova nei pressi del cimitero comunale) risulta maggiormente servente alle esigenze della comunità e degli abitanti, stante che si tratta di una zona totalmente sprovvista di servizi essenziali ai cittadini; inoltre, risulterebbe conforme a quanto già stabilito con delibera di Giunta Municipale n. 120 del 27/04/2012 (sebbene successivamente modificata con deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 13/06/2012 ”.
In seno alla conferenza di servizi del 21 febbraio 2024, sono stati chiesti ed acquisiti i pareri favorevoli dell’Ordine dei Farmacisti e dell’A.S.P. di IA.
Attese le risultanze istruttorie acquisite, il Collegio ritiene che la determinazione adottata dal Commissario ad acta non sia censurabile sotto il profilo della manifesta illogicità e sia esente dal vizio di difetto d’istruttoria denunciato dalla parte ricorrente.
La riperimetrazione approvata ha “ mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque al gestore della nuova farmacia ... una collocazione concretamente realizzabile ” (Cons. Stato, Sez. III, 12 aprile 2023, n. 3665).
Né parte ricorrente fornisce anche soltanto un principio di prova in ordina all’asserita violazione del principio di equa distribuzione del servizio farmaceutico.
Quanto, invece, alla natura della sede farmaceutica n. 13, non si tratta di sede istituita a servizio del centro commerciale ai sensi dell’art. 1 bis della l. n. 475/68, inserito all’art. 11, comma 1, lettera b), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.
Si tratta, piuttosto, di sede istituita ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, soltanto ai fini di un’equa distribuzione nel territorio delle sedi farmaceutiche (cfr. deliberazione n. 120 del 27 aprile 2012 e D.D.G. del 24 dicembre 2012).
Circa l’utilizzabilità dell’asilo nido in -OMISSIS-, in realtà il Commissario ad acta ha spiegato che l’immobile non fosse utilizzabile proprio perché “ adibito ad asilo nido con un contratto di locazione, con scadenza il 20 settembre 2023, e vincolato all’uso asilo nido-scuola materna e baby parking ” (cfr. deliberazione commissariale -OMISSIS-).
Con ulteriore motivo, formulato con ricorso autonomo, parte ricorrente sostiene che il riscontro da parte del Commissario ad acta all’istanza di accesso formulata avvalorerebbe il lamentato difetto d’istruttoria.
Parte ricorrente, tuttavia, non risulta aver impugnato il diniego opposto all’ostensione; né trova conforto la tesi della carenza di istruttoria, essendo ampiamente documentata l’attività svolta.
Del tutto prive di pregio sono le doglianze inerenti alla legittimità delle proroghe concesse alle controinteressate.
Invero:
- per un verso, “ a mente dell’art. 11 D.L. n. 1/2012, il termine di sei mesi per l’apertura della farmacia non è da considerarsi perentorio, non essendo contemplato dalla norma citata ” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 15 gennaio 2020, n. 54);
- per altro verso, alla luce di quanto finora esposto, le proroghe concesse alle assegnatarie della sede farmaceutica risultano legittime, avendo dimostrato l’oggettiva impossibilità di reperire locali idonei all’apertura.
Inoltre, non risulta che parte ricorrente abbia mai impugnato la deliberazione regionale con la quale è stata individuata la sede farmaceutica oggetto di causa, poi posta a bando del concorso straordinario.
E sul punto “ L’effettiva copertura di un’ulteriore farmacia, una volta consolidatasi la sua istituzione, diviene...indifferente per il titolare della farmacia già esistente, sia per la modalità di assegnazione sia per la tempistica di apertura dell’esercizio ” (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 21 aprile 2021, n. 697).
Quanto, invece, alle proroghe concesse al Commissario ad acta , la contestazione è formulata in maniera oltremodo generica, non comprendendosi in che modo possano avere inficiato la legittimità delle determinazioni impugnate.
Rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui al settimo motivo di ricorso, “ Secondo consolidati principi giurisprudenziali, in sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non incombe sull’Amministrazione l’obbligo di motivare sulle osservazioni presentate spontaneamente dai privati nel corso del procedimento, in quanto trattasi di procedimento diretto alla emanazione di un atto generale di pianificazione, e come tale sottratto alla disciplina degli art. 7 ss. l. n. 241/1990 in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 13 della stessa legge, che esclude l’applicazione delle norme sul procedimento amministrativo in caso di attività amministrative dirette all’emanazione di atti di pianificazione, tra i quali rientrano anche i piani delle farmacie (Consiglio di Stato, sez. V, 28/09/2007, n. 5014; T.A.R. Palermo, sez. III, 30/06/2016, n. 1598) ” (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 24 aprile 2023, n. 373).
Riguardo al terzo ricorso per motivi aggiunti, come correttamente eccepito dalle controinteressate, il ricorso è inammissibile, non avendo l’atto adottato dall’A.S.P. di IA alcuna portata lesiva per la parte ricorrente.
L’Azienda Sanitaria, con una nota di natura meramente interlocutoria, si è limitata a sospendere qualsiasi determinazione inerente all’apertura della sede farmaceutica, in attesa della definizione dell’odierno giudizio.
In conclusione, per le ragioni esposte:
- il ricorso introduttivo, integrato con i due ricorsi per motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti del dott. -OMISSIS-;
- il ricorso introduttivo, integrato col primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 luglio 2024, deve essere rigettato nei confronti delle due farmacie ricorrenti;
- il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 novembre 2024, deve essere dichiarato inammissibile nei confronti delle due farmacie ricorrenti;
Per quel che concerne le spese di lite:
- possono essere compensate nei rapporti tra il dott. -OMISSIS- e le altre parti, in ragione della natura formale della pronuncia;
- seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra le farmacie
ricorrenti e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso introduttivo, integrato con i due ricorsi per motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti del dott. -OMISSIS-;
- rigetta il ricorso introduttivo, integrato col primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 luglio 2024, nei confronti delle due farmacie ricorrenti;
- dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 novembre 2024, nei confronti delle due farmacie ricorrenti;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il dott. -OMISSIS- e le altre parti del giudizio;
- condanna la Farmacia Cairoli s.r.l. e la Farmacia Centrale della dott.ssa -OMISSIS- & C. s.n.c. alla refusione delle spese di lite in favore degli Assessorati Regionali, dell’A.S.P. di IA, del Comune di Misterbianco e delle controinteressate, liquidate in complessivi € 1.500,00, per ciascuna parte, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO