Articolo 1432 del Codice civile
Articolo 1431Articolo 1433
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19 aprile 1942
Art. 1432.

(Mantenimento del contratto rettificato).

La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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