Articolo 1436 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1436.

(Violenza diretta contro terzi).

La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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