Art. 34. (Mandato) 1. La nomina del mandatario puo' essere fatta ai sensi dell'articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresi' la nomina puo' essere fatta con un separato atto che puo' consistere in una procura notarile o in una lettera d'incarico. 2. La lettera d'incarico puo' essere generale o specifica e quest'ultima puo' essere singola o multipla; la lettera d'incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d'incarico generale o multipla e' stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d'incarico. 3. Il deposito della lettera d'incarico deve essere accompagnato dall'attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto. 4. Le lettere d'incarico generale sono riunite in un'apposita raccolta che permetta il loro reperimento.
Note all' art. 34 :
- Per l' art. 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 16.
Note all' art. 34 :
- Per l' art. 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 16.