Versione
24 ottobre 1989
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3 agosto 1999
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Art. 119. Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento 1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. ((107)) 2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorita' procedente nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
---------------- AGGIORNAMENTO (107)
La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999, n. 30) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".
---------------- AGGIORNAMENTO (107)
La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999, n. 30) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".
Commentari • 10
- 1. Cassazione penale n. 10394/1992https://www.brocardi.it/ · 170.19788
(massima n. 1) Il disposto di cui all'art. 143 c.p.p. si riferisce esclusivamente a coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana e non sono in grado di comprendere tale lingua e di esprimersi in essa. In tale categoria di soggetti non rientrano i sordomuti, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 119 c.p.p., in base alla quale deve escludersi la necessità della nomina di un interprete all'infuori dei casi previsti dal comma secondo del medesimo articolo (incapacità del sordomuto di leggere o scrivere).
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Giurisprudenza • 92
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 6373Provvedimento: […] Con il primo deduce violazione dell'art. 119 cod. proc. pen., ritenuto applicabile, secondo una lettura costituzionalmente orientata, a tutti i soggetti con disabilità affini a quelle espressamente indicate. […]Leggi di più...
- art. 166 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- nomina curatore·
- art. 119 cod. proc. pen.·
- notifica atti processuali·
- tutela soggetti con disabilità·
- incapacità processuale·
- interdizione giudiziale·
- nullità assoluta procedimento