Articolo 1447 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1446Articolo 1448
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9 ottobre 2010
Art. 1447. Pubblicazioni 1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione e' data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni. 3. I comuni interessati:
a) prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorita' giudiziaria; b) portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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