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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 343 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. , con sede in Cagliari, via Controparte_1 P.IVA_1
Favonio n. 18, in persona del suo liquidatore geom. , elettivamente domiciliata CP_2
in Cagliari, via Fara n. 7, presso lo studio degli avv.ti Antonio Cabriolu e Stefano Cabriolu, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
CONTRO
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico nonché legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, ing. , con sede in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente CP_4
domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta,
Pagina 1 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti del 22 ottobre 2021 a rogito notaio
, rep. n. 8624 e racc. n. 5983, registrata in Lanusei in data 27 ottobre 2021, n. Persona_1
1437;
appellata
All'udienza del 28/11/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione,
ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte AN: “…perché l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in
totale riforma della sentenza appellata voglia: - revocare il decreto ingiuntivo n. 3298/2014
opposto ed assolvere l'AN da ogni avversa pretesa;
- annullare, dichiarare nullo e/o di
nessun effetto l'atto di ingiunzione di pagamento n. 9829/2017 del 24/08/2017 ed assolvere
l'AN da ogni avversa pretesa;
- dichiarare l'avvenuta cessazione del contratto di cui
all'utenza intestata all'AN n. 012550205 alla data del 31/03/2008, ovvero a quella del
02/04/2008, con mc. finali 167.391; - accertato il credito della Controparte_1
nei confronti della a titolo di rimborsi a vario titolo dovuti nella misura
[...] CP_3
di € 7.090,47#, ovvero in quella minore di € 7.012,93#, condannare la al pagamento CP_3
in favore dell'AN della somma così determinata;
- accertati i danni subiti dall'AN in
conseguenza della mancata registrazione della cessazione del contratto alla data del 31 marzo
2008, nonché per i motivi tutti esposti nella parte espositiva dell'atto di appello, condannare
al loro integrale risarcimento, nella misura che sarà determinata dal Giudice CP_3
secondo giustizia, ovvero in separato giudizio, in favore della Controparte_1
; - in subordine, nella denegata e gravanda ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere
[...]
sussistente un credito a favore dell'appellata, disporre la sua compensazione con quelli accertati a
favore dell'AN; - condannare ex art. 96 cpc la al risarcimento dei danni per CP_3
Pagina 2 lite temeraria nella misura da determinarsi in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di spese ed
onorari del doppio grado del giudizio ed oneri della CTU a carico di ”. CP_3
Nell'interesse di parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: In via
principale Rigettare, per quanto di ragione, il proposto Appello in quanto infondato, con
rimessione all'Ecc.ma Corte d'Appello di ogni e più opportuna decisione in ordine alla decisione
sulla base delle risultanze che emergeranno in corso di causa. In ogni caso Con vittoria di spese e
compensi del presente giudizio di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
(Va.Tur) propose, dapprima, Controparte_5
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3298/2014 e successivamente opposizione all'atto di ingiunzione di pagamento n. 9829/2017 del 24/08/2017, la prima di euro 760.676,36 e la seconda di euro 56.018,32, a titolo di somministrazioni non pagate al gestore unico CP_3
I due procedimenti, siccome connessi, riguardando la seconda ingiunzione il ricalcolo degli importi azionati con la prima, vennero riuntiti (all'udienza del 30 gennaio 2018). In entrambe le procedure sostenne che il contratto era cessato il 31 marzo 2008: essa, infatti, riceveva CP_1
acqua e a sua volta la forniva ai singoli proprietari delle unità immobiliari di una lottizzazione;
tuttavia, l'introduzione del monopolio legale di aveva determinato la perdita di interesse in CP_3
suo capo alla prosecuzione del contratto di somministrazione. L'opponente sostenne di avere addirittura corrisposto al Gestore somme in eccesso e ne chiese la restituzione. BA replicò, in un primo momento, che il contratto cessato non era lo stesso da cui era sorto il credito. CP_1
infatti, aveva menzionato la fornitura n. 012550205, che secondo era relativa ad altra CP_3
lottizzazione sita a Porto Tramatzu;
il credito, invece, derivava dalla diversa somministrazione n.
6583325, come risultava chiaramente dalle fatture agli atti, relative alla lottizzazione di PR TU.
Va.Tur. chiarì, a sua volta, che la fornitura era sempre la stessa e che il codice utente era stato modificato in corso di rapporto da 012550205 a 6583325. Per dimostrarlo, produsse fatture emesse per la fornitura 012550205, da cui effettivamente risultava l'indicazione della località PR TU
Pagina 3 (e non Porto Tramatzu). BA, pertanto, dopo aver inizialmente insistito nelle proprie difese,
rilevando che comunque il verbale di consegna delle opere idriche e la dichiarazione di recesso facevano riferimento alla fornitura di Porto Tramatzu, riconobbe che l'importo corretto da ingiungere era di euro 56.006,52, il che, con il riconoscimento di alcuni controcrediti fatti valere in
ConCont via riconvenzionale da avrebbe portato -in base ai conteggi fatti effettuare- ad un residuo credito del gestore di euro 13.257,09.
Persistendo controversia sul punto fu disposta dal Tribunale consulenza tecnica contabile finalizzata al calcolo del dovuto che, portò, con riguardo al periodo interessato, ai seguenti risultati.
Fatture emesse:
— 200703012550205 del 12/03/2008 .................. per 93.197,70 €
— 200801012550205 del 15/07/2008 .................. per 17.390,45 €
— 200504012550205 del 15/07/2008 .................. per 72.296,30 €
— 200802012550205 del 31/07/2008 .................. per 34.738,90 €
— 200803012550205 del 28/11/2008 .................. per 97.323,65 €
— 200804012550205 del 15/01/2009 .................. per 14.488,75 €
— 20090262466 del 07/11/2009 ........................ per 119.894,53 €
— 201003546 del 25/02/2010 .............................. per 37.907,38 €
— 20100263351 del 21/06/2010 .......................... per 12.234,65 €
— 20100268255 del 31/08/2010 .......................... per 33.304,15 €
— 201002610489 del 29/11/2010 ........................ per 70.091,62 €
— 201302627221 del 05/12/2013 ...................... per 301.150,82 €
Totale ......................................................... 904.018,90 €
Note di credito emesse in corso di causa in relazione alle singole fatture, con storno dei relativi importi:
— 220003889 del 05/04/2017 .............................. per 34.738,90 €
— 220003836 del 05/04/2017 .............................. per 97.323,65 €
Pagina 4 — 220003834 del 05/04/2017 .............................. per 14.488,75 €
— 220003831 del 05/04/2017 ............................ per 119.894,53 €
— 220003829 del 05/04/2017 .............................. per 37.907,38 €
— 220003825 del 05/04/2017 .............................. per 12.234,65 €
— 220003820 del 05/04/2017 .............................. per 26.730,47 €
— 220003818 del 05/04/2017 .............................. per 66.870,79 €
— 220003814 del 05/04/2017 ............................ per 289.677,11 €
Per un totale ......................................................... di 699.866,23 €
Così descritti i termini della questione e il loro evolversi nel corso del giudizio, il Tribunale
concluse come fosse pacifico tra le parti che in relazione alle pretese azionate, avesse CP_1
effettuato versamenti soluti per euro 143.342,54 €, oltre al deposito cauzionale di euro 6.220,72,
sicché il residuo da pagare ad risultasse quindi pari a euro 7.012,93. CP_3
Con la sentenza n. 795/2024 statuì pertanto in tal senso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
***
VA. ha proposto appello avverso la sentenza e ripercorsi Parte_1
i tratti salienti della fase finale del rapporto e lo svolgimento processuale del primo grado ha osservato:
- solo con fattura n. 2017000530142171 del 14/04/2017 BA aveva registrato la chiusura al
02/04/2008, riportando un credito per di € 47.944,52 e indicando insoluti per € 103.951,04; CP_1
- aveva poi proceduto alla rideterminazione del credito (in corso di causa) riducendo CP_3
l'importo preteso da € 760.676,36 a € 56.018,32, quindi, a seguito di ulteriori riconteggi e note di credito, riducendolo ulteriormente a € 13.257,09;
- la c.t.u. contabile disposta il 18/05/2023 per determinare l'eventuale credito del Gestore,
considerando annullamenti/note di credito e compensazioni (incluso euro 14.126,84 quale acconto
Pagina 5 sulla fattura 31/07/2008 e euro 6.220,72 per deposito cauzionale) era pervenuta ad un credito di verso pari a euro 7.012,93 (o euro 7.090,47); CP_1 CP_3
- per converso il Tribunale aveva condannato a pagare euro 7.012,93 ad oltre CP_1 CP_3
interessi legali, compensando le spese e mancando, oltretutto, di pronunziarsi su alcune domande specifiche.
L'AN ha quindi lamentato:
1. L'Errata/incompleta ricostruzione dei fatti. Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare circostanze quali l' insistenza di nel credito anche dopo l'opposizione; CP_3
l'emissione di ingiunzione in pendenza di giudizio;
la tardiva chiusura amministrativa del contratto;
la mancata chiarezza dei conteggi anche per la duplicazione di poste.
2. L' errato calcolo del dovuto (punto 3). Come esposto il Tribunale aveva disatteso le risultanze esposte dal CTU, avendo questi, sulla base del dettagliato calcolo effettuato,
accertato un credito in capo a - non già ad - pari a € 7.012,93 (o € CP_1 CP_3
7.090,47). In proposito, ove ritenuto necessario, il CTU avrebbe potuto essere richiamato per chiarimenti.
3. Erronea compensazione delle spese (punto 4). La compensazione integrale delle spese era certamente errata, non ricorrendo una reale soccombenza reciproca.
4. Omessa pronuncia su domande riconvenzionali e risarcitorie (punto 5). Il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata registrazione tempestiva della cessazione del rapporto [… Si è chiesto che tale condanna
avvenga nella misura determinata dal Giudice second o giustizia ovvero in separato giudizio.
Nella determinazione dell'entità dei danni subiti si dovrà tener conto della condotta
preprocessuale e processuale dell'opposta che, a fronte di continui e ripetuti solleciti per la
chiusura del contratto e delle continue contestazioni in occasione di tutte le fatture emesse
successivamente alla chiusura del contratto, ha ignorato, dal 2008 al 2017, ogni comunicazione
della stessa opponente che, si evidenzia, premeva per la chiusura del contratto per poter
Pagina 6 richiedere ai singoli utenti finali il rimborso di quanto pagato ad richiesta che CP_3
chiaramente non si sarebbe potuta più effettuare. Nel risarcimento del danno subito dalla
si dovrà tenere conto anche del mancato rimborso di una fattura di Controparte_1
conguaglio del 2005 in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4301/2008 relativa alla
illegittimità tariffaria retroattiva…], nonché sulla domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Per quanto esposto l'AN ha domandato che, in totale riforma della sentenza sia revocato il decreto ingiuntivo n. 3298/2014; annullata/dichiarata inefficace l'ingiunzione n. 9829/2017;
accertata la cessazione del contratto;
accertato il credito di di euro 7.090,47 o 7.012,93; CP_1
condannata al risarcimento dei danni nonché ai sensi dell' art. 96 c.p.c.; con spese di CP_3
entrambi i gradi e oneri di c.t.u. a carico di siccome soccombente. CP_3
L'appellata nel costituirsi ha a sua volta contestato le risultanze della c.t.u. dando atto di come l'Ausiliare fosse pervenuto al seguente esito: “A conclusione dell'attività peritale svolta, e sulla
base della documentazione acquisita, consistente nel fascicolo telematico, e sulla base delle
considerazioni su effettuate e delle osservazioni dell'Avv.to Cabriolu, il sottoscritto CTU,
consapevole di aver svolto l'incarico affidatogli nel modo più obbiettivo possibile e con la diligenza
richiesta, dichiara che l'ammontare del credito di nei Controparte_1
confronti di è pari ad euro 7.012,93, o ad euro 7.090,47 qualora il calcolo venga CP_3
effettuato considerando quale debito residuo quanto indicato nella Note conclusive del 17 gennaio
2023 dello (come dalle due tabelle che precedono). … …”. Parte_2
Secondo l'appellata il C.T.U. non avrebbe correttamente analizzato i documenti contabili disponibili e avrebbe effettuato un calcolo non conforme al quesito, che richiedeva una mera operazione matematica tra fatture oggetto di causa e note di credito depositate. Inoltre il Consulente
avrebbe considerato due volte il deposito cauzionale di € 6.220,72, già stornato e restituito nelle partite di chiusura. Infondate sarebbero, conseguentemente, tutte le doglianze dell'AN, per cui le rettifiche contabili avrebbero ridotto il credito originario da € 760.676,36 a € 56.018,32 e poi a € 13.257,09, importo che doveva ritenersi effettivamente dovuto. Segnatamente, il CTU
Pagina 7 nell'effettuare il calcolo matematico tra fatture emesse e note di credito avrebbe doppiamente considerato il corrispettivo imputato a deposito cauzionale che, attraverso l'esame dei documenti contabili depositati ai nn. 28 e 29 (già doc. 10 e 11 dell' opposizione a ingiunzione di pagamento n.
9634/2017) era stato già stornato e restituito.
Quanto alle ulteriori domande risarcitorie riconvenzionali, queste sarebbero prive di base giuridica e probatoria.
***
L'appello è fondato nei termini ed entro i limiti appresso esposti.
E' incontestabile che il primo giudice, a fronte dei chiari conteggi espressi dal C.T.U., riportati nel corpo della sentenza, abbia chiaramente equivocato sulle relative risultanze incorrendo in errore materiale e finendo con l'attribuire ad l'importo che il Consulente aveva accertato CP_3
competere a seguito delle varie note di credito emesse in suo favore. CP_1
Che di mero errore materiale si sia trattato lo si desume chiaramente dalla mancanza di una critica da parte del giudicante all'elaborato peritale a fronte del suo apparente, integrale recepimento.
Ciò posto, gli esiti della consulenza devono ritenersi corretti e in linea con il quesito posto dal giudice, frutto di un calcolo agevolmente apprezzabile seppure a fronte di una contabilità non linearea e non caratterizzata da completa intellegibilità da parte del Gestore, nell'ambito di un rapporto ormai cessato da diversi anni. Va in particolare osservato che la voce “restituzione deposito cauzionale” sulla quale (che, peraltro, non ha proposto appello incidentale) ha CP_3
fondato i propri rilievi (sulla base di una fattura e nota di credito, rispettivamente del 2014 e del
2017 non incluse nel prospetto esaminato dal consulente) corrisponde alla registrazione dell'importo di euro 15.244,80 (fattura) e al suo successivo storno (nota di credito) senza, dunque,
sortire alcuna portata effettiva sul conteggio presentato dal Consulente.
Pagina 8 Per quanto esposto l'importo attribuito ad dal Giudice di primo grado deve CP_3
correttamente essere posto a carico del medesimo Gestore ed in favore della società odierna appellata.
In ultima analisi non occorre acquisire chiarimenti dal C.T.U. e d ancor meno disporre una nuova consulenza.
ContrContr
Quanto alle ulteriori domande formulate dall'AN, deve ritenersi che non abbia fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti in dipendenza delle pretese di CP_3
essendosi limitata ad una generica allegazione dei disagi subiti in dipendenza della mancata,
tempestiva registrazione della cessazione del rapporto contrattuale da parte del Gestore.
Né si ravvisano gli estremi di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. di stanti gli interventi CP_3
posti in essere dalla stessa nel corso del giudizio, finalizzati ad emendare le sue originarie pretese.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum
(entro euro 26.000,00) in misura minima quanto alla fase istruttoria in appello e media per tutte le altre fasi (primo grado ed appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
accogliendo per quanto di ragione l'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 795/2024 del Tribunale di Cagliari:
[...]
accerta che non è debitrice di per i Controparte_1 CP_3
titoli dedotti in giudizio;
condanna in persona dell'amministratore in carica al pagamento in favore di CP_3
dell'importo di euro 7.012,93, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Controparte_1
revoca per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3298/2014 e l' ingiunzione di pagamento n.
9829/2017;
rigetta le ulteriori domande dell'AN;
Pagina 9 condanna in persona del suo legale rappresentante alla rifusione delle spese di CP_3
entrambi gradi del giudizio in favore di , in persona del Controparte_1
suo liquidatore che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado, in euro
5.077,00 e quanto al secondo in euro 4.888,00 oltre rimborso forfettario e accessori, ponendo definitivamente a carico di le spese di c.t.u. CP_3
Così deciso in Cagliari il 28.11.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 343 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. , con sede in Cagliari, via Controparte_1 P.IVA_1
Favonio n. 18, in persona del suo liquidatore geom. , elettivamente domiciliata CP_2
in Cagliari, via Fara n. 7, presso lo studio degli avv.ti Antonio Cabriolu e Stefano Cabriolu, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
CONTRO
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico nonché legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, ing. , con sede in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente CP_4
domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta,
Pagina 1 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti del 22 ottobre 2021 a rogito notaio
, rep. n. 8624 e racc. n. 5983, registrata in Lanusei in data 27 ottobre 2021, n. Persona_1
1437;
appellata
All'udienza del 28/11/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione,
ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte AN: “…perché l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in
totale riforma della sentenza appellata voglia: - revocare il decreto ingiuntivo n. 3298/2014
opposto ed assolvere l'AN da ogni avversa pretesa;
- annullare, dichiarare nullo e/o di
nessun effetto l'atto di ingiunzione di pagamento n. 9829/2017 del 24/08/2017 ed assolvere
l'AN da ogni avversa pretesa;
- dichiarare l'avvenuta cessazione del contratto di cui
all'utenza intestata all'AN n. 012550205 alla data del 31/03/2008, ovvero a quella del
02/04/2008, con mc. finali 167.391; - accertato il credito della Controparte_1
nei confronti della a titolo di rimborsi a vario titolo dovuti nella misura
[...] CP_3
di € 7.090,47#, ovvero in quella minore di € 7.012,93#, condannare la al pagamento CP_3
in favore dell'AN della somma così determinata;
- accertati i danni subiti dall'AN in
conseguenza della mancata registrazione della cessazione del contratto alla data del 31 marzo
2008, nonché per i motivi tutti esposti nella parte espositiva dell'atto di appello, condannare
al loro integrale risarcimento, nella misura che sarà determinata dal Giudice CP_3
secondo giustizia, ovvero in separato giudizio, in favore della Controparte_1
; - in subordine, nella denegata e gravanda ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere
[...]
sussistente un credito a favore dell'appellata, disporre la sua compensazione con quelli accertati a
favore dell'AN; - condannare ex art. 96 cpc la al risarcimento dei danni per CP_3
Pagina 2 lite temeraria nella misura da determinarsi in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di spese ed
onorari del doppio grado del giudizio ed oneri della CTU a carico di ”. CP_3
Nell'interesse di parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: In via
principale Rigettare, per quanto di ragione, il proposto Appello in quanto infondato, con
rimessione all'Ecc.ma Corte d'Appello di ogni e più opportuna decisione in ordine alla decisione
sulla base delle risultanze che emergeranno in corso di causa. In ogni caso Con vittoria di spese e
compensi del presente giudizio di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
(Va.Tur) propose, dapprima, Controparte_5
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3298/2014 e successivamente opposizione all'atto di ingiunzione di pagamento n. 9829/2017 del 24/08/2017, la prima di euro 760.676,36 e la seconda di euro 56.018,32, a titolo di somministrazioni non pagate al gestore unico CP_3
I due procedimenti, siccome connessi, riguardando la seconda ingiunzione il ricalcolo degli importi azionati con la prima, vennero riuntiti (all'udienza del 30 gennaio 2018). In entrambe le procedure sostenne che il contratto era cessato il 31 marzo 2008: essa, infatti, riceveva CP_1
acqua e a sua volta la forniva ai singoli proprietari delle unità immobiliari di una lottizzazione;
tuttavia, l'introduzione del monopolio legale di aveva determinato la perdita di interesse in CP_3
suo capo alla prosecuzione del contratto di somministrazione. L'opponente sostenne di avere addirittura corrisposto al Gestore somme in eccesso e ne chiese la restituzione. BA replicò, in un primo momento, che il contratto cessato non era lo stesso da cui era sorto il credito. CP_1
infatti, aveva menzionato la fornitura n. 012550205, che secondo era relativa ad altra CP_3
lottizzazione sita a Porto Tramatzu;
il credito, invece, derivava dalla diversa somministrazione n.
6583325, come risultava chiaramente dalle fatture agli atti, relative alla lottizzazione di PR TU.
Va.Tur. chiarì, a sua volta, che la fornitura era sempre la stessa e che il codice utente era stato modificato in corso di rapporto da 012550205 a 6583325. Per dimostrarlo, produsse fatture emesse per la fornitura 012550205, da cui effettivamente risultava l'indicazione della località PR TU
Pagina 3 (e non Porto Tramatzu). BA, pertanto, dopo aver inizialmente insistito nelle proprie difese,
rilevando che comunque il verbale di consegna delle opere idriche e la dichiarazione di recesso facevano riferimento alla fornitura di Porto Tramatzu, riconobbe che l'importo corretto da ingiungere era di euro 56.006,52, il che, con il riconoscimento di alcuni controcrediti fatti valere in
ConCont via riconvenzionale da avrebbe portato -in base ai conteggi fatti effettuare- ad un residuo credito del gestore di euro 13.257,09.
Persistendo controversia sul punto fu disposta dal Tribunale consulenza tecnica contabile finalizzata al calcolo del dovuto che, portò, con riguardo al periodo interessato, ai seguenti risultati.
Fatture emesse:
— 200703012550205 del 12/03/2008 .................. per 93.197,70 €
— 200801012550205 del 15/07/2008 .................. per 17.390,45 €
— 200504012550205 del 15/07/2008 .................. per 72.296,30 €
— 200802012550205 del 31/07/2008 .................. per 34.738,90 €
— 200803012550205 del 28/11/2008 .................. per 97.323,65 €
— 200804012550205 del 15/01/2009 .................. per 14.488,75 €
— 20090262466 del 07/11/2009 ........................ per 119.894,53 €
— 201003546 del 25/02/2010 .............................. per 37.907,38 €
— 20100263351 del 21/06/2010 .......................... per 12.234,65 €
— 20100268255 del 31/08/2010 .......................... per 33.304,15 €
— 201002610489 del 29/11/2010 ........................ per 70.091,62 €
— 201302627221 del 05/12/2013 ...................... per 301.150,82 €
Totale ......................................................... 904.018,90 €
Note di credito emesse in corso di causa in relazione alle singole fatture, con storno dei relativi importi:
— 220003889 del 05/04/2017 .............................. per 34.738,90 €
— 220003836 del 05/04/2017 .............................. per 97.323,65 €
Pagina 4 — 220003834 del 05/04/2017 .............................. per 14.488,75 €
— 220003831 del 05/04/2017 ............................ per 119.894,53 €
— 220003829 del 05/04/2017 .............................. per 37.907,38 €
— 220003825 del 05/04/2017 .............................. per 12.234,65 €
— 220003820 del 05/04/2017 .............................. per 26.730,47 €
— 220003818 del 05/04/2017 .............................. per 66.870,79 €
— 220003814 del 05/04/2017 ............................ per 289.677,11 €
Per un totale ......................................................... di 699.866,23 €
Così descritti i termini della questione e il loro evolversi nel corso del giudizio, il Tribunale
concluse come fosse pacifico tra le parti che in relazione alle pretese azionate, avesse CP_1
effettuato versamenti soluti per euro 143.342,54 €, oltre al deposito cauzionale di euro 6.220,72,
sicché il residuo da pagare ad risultasse quindi pari a euro 7.012,93. CP_3
Con la sentenza n. 795/2024 statuì pertanto in tal senso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
***
VA. ha proposto appello avverso la sentenza e ripercorsi Parte_1
i tratti salienti della fase finale del rapporto e lo svolgimento processuale del primo grado ha osservato:
- solo con fattura n. 2017000530142171 del 14/04/2017 BA aveva registrato la chiusura al
02/04/2008, riportando un credito per di € 47.944,52 e indicando insoluti per € 103.951,04; CP_1
- aveva poi proceduto alla rideterminazione del credito (in corso di causa) riducendo CP_3
l'importo preteso da € 760.676,36 a € 56.018,32, quindi, a seguito di ulteriori riconteggi e note di credito, riducendolo ulteriormente a € 13.257,09;
- la c.t.u. contabile disposta il 18/05/2023 per determinare l'eventuale credito del Gestore,
considerando annullamenti/note di credito e compensazioni (incluso euro 14.126,84 quale acconto
Pagina 5 sulla fattura 31/07/2008 e euro 6.220,72 per deposito cauzionale) era pervenuta ad un credito di verso pari a euro 7.012,93 (o euro 7.090,47); CP_1 CP_3
- per converso il Tribunale aveva condannato a pagare euro 7.012,93 ad oltre CP_1 CP_3
interessi legali, compensando le spese e mancando, oltretutto, di pronunziarsi su alcune domande specifiche.
L'AN ha quindi lamentato:
1. L'Errata/incompleta ricostruzione dei fatti. Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare circostanze quali l' insistenza di nel credito anche dopo l'opposizione; CP_3
l'emissione di ingiunzione in pendenza di giudizio;
la tardiva chiusura amministrativa del contratto;
la mancata chiarezza dei conteggi anche per la duplicazione di poste.
2. L' errato calcolo del dovuto (punto 3). Come esposto il Tribunale aveva disatteso le risultanze esposte dal CTU, avendo questi, sulla base del dettagliato calcolo effettuato,
accertato un credito in capo a - non già ad - pari a € 7.012,93 (o € CP_1 CP_3
7.090,47). In proposito, ove ritenuto necessario, il CTU avrebbe potuto essere richiamato per chiarimenti.
3. Erronea compensazione delle spese (punto 4). La compensazione integrale delle spese era certamente errata, non ricorrendo una reale soccombenza reciproca.
4. Omessa pronuncia su domande riconvenzionali e risarcitorie (punto 5). Il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata registrazione tempestiva della cessazione del rapporto [… Si è chiesto che tale condanna
avvenga nella misura determinata dal Giudice second o giustizia ovvero in separato giudizio.
Nella determinazione dell'entità dei danni subiti si dovrà tener conto della condotta
preprocessuale e processuale dell'opposta che, a fronte di continui e ripetuti solleciti per la
chiusura del contratto e delle continue contestazioni in occasione di tutte le fatture emesse
successivamente alla chiusura del contratto, ha ignorato, dal 2008 al 2017, ogni comunicazione
della stessa opponente che, si evidenzia, premeva per la chiusura del contratto per poter
Pagina 6 richiedere ai singoli utenti finali il rimborso di quanto pagato ad richiesta che CP_3
chiaramente non si sarebbe potuta più effettuare. Nel risarcimento del danno subito dalla
si dovrà tenere conto anche del mancato rimborso di una fattura di Controparte_1
conguaglio del 2005 in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4301/2008 relativa alla
illegittimità tariffaria retroattiva…], nonché sulla domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Per quanto esposto l'AN ha domandato che, in totale riforma della sentenza sia revocato il decreto ingiuntivo n. 3298/2014; annullata/dichiarata inefficace l'ingiunzione n. 9829/2017;
accertata la cessazione del contratto;
accertato il credito di di euro 7.090,47 o 7.012,93; CP_1
condannata al risarcimento dei danni nonché ai sensi dell' art. 96 c.p.c.; con spese di CP_3
entrambi i gradi e oneri di c.t.u. a carico di siccome soccombente. CP_3
L'appellata nel costituirsi ha a sua volta contestato le risultanze della c.t.u. dando atto di come l'Ausiliare fosse pervenuto al seguente esito: “A conclusione dell'attività peritale svolta, e sulla
base della documentazione acquisita, consistente nel fascicolo telematico, e sulla base delle
considerazioni su effettuate e delle osservazioni dell'Avv.to Cabriolu, il sottoscritto CTU,
consapevole di aver svolto l'incarico affidatogli nel modo più obbiettivo possibile e con la diligenza
richiesta, dichiara che l'ammontare del credito di nei Controparte_1
confronti di è pari ad euro 7.012,93, o ad euro 7.090,47 qualora il calcolo venga CP_3
effettuato considerando quale debito residuo quanto indicato nella Note conclusive del 17 gennaio
2023 dello (come dalle due tabelle che precedono). … …”. Parte_2
Secondo l'appellata il C.T.U. non avrebbe correttamente analizzato i documenti contabili disponibili e avrebbe effettuato un calcolo non conforme al quesito, che richiedeva una mera operazione matematica tra fatture oggetto di causa e note di credito depositate. Inoltre il Consulente
avrebbe considerato due volte il deposito cauzionale di € 6.220,72, già stornato e restituito nelle partite di chiusura. Infondate sarebbero, conseguentemente, tutte le doglianze dell'AN, per cui le rettifiche contabili avrebbero ridotto il credito originario da € 760.676,36 a € 56.018,32 e poi a € 13.257,09, importo che doveva ritenersi effettivamente dovuto. Segnatamente, il CTU
Pagina 7 nell'effettuare il calcolo matematico tra fatture emesse e note di credito avrebbe doppiamente considerato il corrispettivo imputato a deposito cauzionale che, attraverso l'esame dei documenti contabili depositati ai nn. 28 e 29 (già doc. 10 e 11 dell' opposizione a ingiunzione di pagamento n.
9634/2017) era stato già stornato e restituito.
Quanto alle ulteriori domande risarcitorie riconvenzionali, queste sarebbero prive di base giuridica e probatoria.
***
L'appello è fondato nei termini ed entro i limiti appresso esposti.
E' incontestabile che il primo giudice, a fronte dei chiari conteggi espressi dal C.T.U., riportati nel corpo della sentenza, abbia chiaramente equivocato sulle relative risultanze incorrendo in errore materiale e finendo con l'attribuire ad l'importo che il Consulente aveva accertato CP_3
competere a seguito delle varie note di credito emesse in suo favore. CP_1
Che di mero errore materiale si sia trattato lo si desume chiaramente dalla mancanza di una critica da parte del giudicante all'elaborato peritale a fronte del suo apparente, integrale recepimento.
Ciò posto, gli esiti della consulenza devono ritenersi corretti e in linea con il quesito posto dal giudice, frutto di un calcolo agevolmente apprezzabile seppure a fronte di una contabilità non linearea e non caratterizzata da completa intellegibilità da parte del Gestore, nell'ambito di un rapporto ormai cessato da diversi anni. Va in particolare osservato che la voce “restituzione deposito cauzionale” sulla quale (che, peraltro, non ha proposto appello incidentale) ha CP_3
fondato i propri rilievi (sulla base di una fattura e nota di credito, rispettivamente del 2014 e del
2017 non incluse nel prospetto esaminato dal consulente) corrisponde alla registrazione dell'importo di euro 15.244,80 (fattura) e al suo successivo storno (nota di credito) senza, dunque,
sortire alcuna portata effettiva sul conteggio presentato dal Consulente.
Pagina 8 Per quanto esposto l'importo attribuito ad dal Giudice di primo grado deve CP_3
correttamente essere posto a carico del medesimo Gestore ed in favore della società odierna appellata.
In ultima analisi non occorre acquisire chiarimenti dal C.T.U. e d ancor meno disporre una nuova consulenza.
ContrContr
Quanto alle ulteriori domande formulate dall'AN, deve ritenersi che non abbia fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti in dipendenza delle pretese di CP_3
essendosi limitata ad una generica allegazione dei disagi subiti in dipendenza della mancata,
tempestiva registrazione della cessazione del rapporto contrattuale da parte del Gestore.
Né si ravvisano gli estremi di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. di stanti gli interventi CP_3
posti in essere dalla stessa nel corso del giudizio, finalizzati ad emendare le sue originarie pretese.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum
(entro euro 26.000,00) in misura minima quanto alla fase istruttoria in appello e media per tutte le altre fasi (primo grado ed appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
accogliendo per quanto di ragione l'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 795/2024 del Tribunale di Cagliari:
[...]
accerta che non è debitrice di per i Controparte_1 CP_3
titoli dedotti in giudizio;
condanna in persona dell'amministratore in carica al pagamento in favore di CP_3
dell'importo di euro 7.012,93, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Controparte_1
revoca per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3298/2014 e l' ingiunzione di pagamento n.
9829/2017;
rigetta le ulteriori domande dell'AN;
Pagina 9 condanna in persona del suo legale rappresentante alla rifusione delle spese di CP_3
entrambi gradi del giudizio in favore di , in persona del Controparte_1
suo liquidatore che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado, in euro
5.077,00 e quanto al secondo in euro 4.888,00 oltre rimborso forfettario e accessori, ponendo definitivamente a carico di le spese di c.t.u. CP_3
Così deciso in Cagliari il 28.11.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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