Articolo 276 del Codice civile
Articolo 281Articolo 277
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
Art. 276

(Legittimazione passiva).

La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' ((...)) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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