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19 aprile 1942
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
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Art. 276
(Legittimazione passiva).
La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' ((...)) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.
(Legittimazione passiva).
La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' ((...)) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.
Commentari • 67
- 1. nullita sentenzahttps://www.brocardi.it/ · 184.92163
Consulenza legale Q202129828 (Articolo 276 Codice Civile - Legittimazione passiva) «La questione sollevata nel presente quesito è stata affrontata dalla recentissima Cass. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catania, sentenza 12/03/2022, n. 1243Provvedimento: […] Invero, l'art. 276 c.c., come modificato apportata dalla Legge 10.12.2012 n. 219, prevede che la domanda per la dichiarazione di paternità o maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, […] Tale soluzione risponde ad una interpretazione, letterale e sistematica, dell'art. 276 cod. civ., che, nel prevedere che l'azione "deve" essere proposta nei confronti degli eredi diretti ed immediati del preteso genitore defunto, ne esclude, […]Leggi di più...
- curatore speciale·
- art. 276 c.c.·
- art. 258 c.c.·
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