Provvedimento: […] Cass. 5773/1996, 16031/2007). E' noto, inoltre, che il contratto annullabile, a differenza del contratto radicalmente nullo, esiste fin dall'origine e produce i propri normali effetti, finché non intervenga la pronunzia di annullamento, la quale ha indubbiamente efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede (art. 1445 C.C.), salvi gli effetti della trascrizione
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