Articolo 1445 del Codice civile
Articolo 1444Articolo 1446
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19 aprile 1942
Art. 1445.

(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).

L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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