Articolo 1430 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1429Articolo 1431
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1430. Riabilitazione 1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui e' decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacita' a conseguirle. 2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente