Art. 1430. Riabilitazione 1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui e' decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacita' a conseguirle. 2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.
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9 ottobre 2010
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- 1. La riabilitazione: guida all'istitutoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2022
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