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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 325-1/2024 promosso da
PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA Parte_1
nei confronti di
C.F. ), con sede legale in Monza, Via Biancamano n.14. Controparte_1 P.IVA_1
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
• con ricorso depositato in data 13 novembre 2024, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Monza ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_1
• fissata l'udienza al 17 dicembre 2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 15 novembre 2024 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “ ); CP_2 • sono stati acquisiti dati e documenti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I., tra cui:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci di esercizio relativi agli anni 2020, 2019 e 2018;
- prospetto debiti tributari;
- visura di non esistenza protesti;
- certificazione dei debiti contributivi;
• entro la data dell'udienza la società debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Monza, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste in forza degli artt. 37, comma 2, e 38 C.C.I.I. la legittimazione attiva dell'istante;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di commercio all'ingrosso di carta, cartone, toner ed accessori e non risultano elementi gravi, precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da la quale non si è Controparte_1
costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, dovendosi peraltro rilevare che la stessa società non risulta aver depositato bilanci d'esercizio presso il registro delle imprese successivamente al 2020; in ogni caso, si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, risultano debiti (€ 1.496.990,06 nei confronti di
Agenzia delle Entrate come risulta dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I.) di importo complessivamente superiore ad € 500.00,00;
. • ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., considerato che la sola esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria (pari ad € 1.496.990,06) maturata nei confronti di Agenzia delle Entrate, come risulta dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I.;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2020.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa effettivamente in stato Controparte_1
di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P. Iva: Controparte_1
), con sede legale in Monza, Via Biancamano n.14; P.IVA_2
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE
2015/848);
nomina
il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina
la dott.ssa (C.F.: ), con studio in Giussano (MB), Piazza San Persona_1 C.F._1
Giacomo n.14, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; stabilisce
il giorno 15 aprile 2025 alle ore 12, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.. Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 18 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 325-1/2024 promosso da
PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA Parte_1
nei confronti di
C.F. ), con sede legale in Monza, Via Biancamano n.14. Controparte_1 P.IVA_1
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
• con ricorso depositato in data 13 novembre 2024, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Monza ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_1
• fissata l'udienza al 17 dicembre 2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 15 novembre 2024 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “ ); CP_2 • sono stati acquisiti dati e documenti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I., tra cui:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci di esercizio relativi agli anni 2020, 2019 e 2018;
- prospetto debiti tributari;
- visura di non esistenza protesti;
- certificazione dei debiti contributivi;
• entro la data dell'udienza la società debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Monza, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste in forza degli artt. 37, comma 2, e 38 C.C.I.I. la legittimazione attiva dell'istante;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di commercio all'ingrosso di carta, cartone, toner ed accessori e non risultano elementi gravi, precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da la quale non si è Controparte_1
costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, dovendosi peraltro rilevare che la stessa società non risulta aver depositato bilanci d'esercizio presso il registro delle imprese successivamente al 2020; in ogni caso, si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, risultano debiti (€ 1.496.990,06 nei confronti di
Agenzia delle Entrate come risulta dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I.) di importo complessivamente superiore ad € 500.00,00;
. • ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., considerato che la sola esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria (pari ad € 1.496.990,06) maturata nei confronti di Agenzia delle Entrate, come risulta dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I.;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2020.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa effettivamente in stato Controparte_1
di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P. Iva: Controparte_1
), con sede legale in Monza, Via Biancamano n.14; P.IVA_2
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE
2015/848);
nomina
il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina
la dott.ssa (C.F.: ), con studio in Giussano (MB), Piazza San Persona_1 C.F._1
Giacomo n.14, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; stabilisce
il giorno 15 aprile 2025 alle ore 12, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.. Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 18 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti