(Offerta di modificazione del contratto).
Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.
(massima n. 1) L'offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell'atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine o in calce dell'atto medesimo. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l'offerta contenuta nell'atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima).
Leggi di più…[…] al di fuori di tale ipotesi, essa parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, spettando in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art. 1432 cod. civ.) e di contratto rescindibile (art. 1450 cod. civ.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente ad oggetto la riduzione ad equità non della singola prestazione, ma più in generale, del contenuto del contratto (art. 1467, […]
Leggi di più…[…] spettando in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art. 1432 c.c.) e di contratto rescindibile (art. 1450 c.c.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente ad oggetto la riduzione ad equità non della singola prestazione, ma più in generale, […] analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art.1432 cod. civ.) e di contratto rescindibile (art. 1450 cod. civ.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, […]
Leggi di più…[…] E la rescindibilità è certamente un vizio grave, in quanto, determinando una notevole sproporzione della prestazione del debitore rispetto a quella del creditore, comporta, in capo al debitore stesso, la perdita dell'interesse a proseguire nel rapporto, quello stesso interesse per il quale il debitore aveva accettato di stipulare il contratto. L'art. 1450 c.c. stabilisce quanto segue: “il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità”. […]
Leggi di più…[…] Inoltre, la parte convenuta ha la possibilità di evitare la rescissione del contratto offrendo una modifica del contratto che sia sufficiente per ricondurlo ad equità, come previsto dall'art. 1450 del codice civile. […] La possibilità di riduzione ad equità Nel contesto di una richiesta di rescissione del contratto, la parte coinvolta può adottare misure preventive per evitare tale esito. L'articolo 1450 del codice civile italiano stabilisce infatti che il contraente, nei confronti del quale viene avanzata la domanda di rescissione, ha la possibilità di evitarla proponendo una modifica del contratto che sia sufficiente a ricondurlo ad equità. […]
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