Articolo 1450 del Codice civile
Articolo 1449Articolo 1451
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19 aprile 1942
Art. 1450.

(Offerta di modificazione del contratto).

Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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