Articolo 1300 del Codice civile
Articolo 1299Articolo 1301
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19 aprile 1942
Art. 1300.

(Novazione).

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora pero' si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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