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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/07/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1468 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 20.01.80, rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO SERGIO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 27.11.13,
ha convenuto in giudizio La difesa del primo ha allegato che: Parte_1 CP
- In data 18.1.13 alle ore 12.00 in Corigliano Calabro, davanti all'incrocio di via Santa Caterina da Siena, si è verificato un sinistro stradale, che ha coinvolto la vettura modello Audi, di proprietà di e condotta da , assicurata CP_2 Parte_1 [...] e l'autocarro modello Volkswagen Caravelle, di proprietà di CP_3 [...]
e condotto da;
CP_4 Controparte_5
- Il sinistro ha avuto la seguente dinamica: , mentre proveniva da Controparte_5 via Santa Caterina da Siena, giunto all'incrocio non si fermava allo stop e urtava con l'autovettura modello Audi, condotta dal , proveniente da via Carlo Alberto dalla Pt_1 Chiesa, che nulla poté fare per evitare l'impatto;
- Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso;
- In seguito all'occorso, il riportava lesioni personali, per le quali si è reso Pt_1 necessario l'immediato trasporto presso il locale nosocomio, dove i sanitari di turno diagnosticavano: algia spalla sx post traumatica e prognosi di 3 giorni;
- è stato poi in cura presso il proprio medico curante, specialista in Parte_1 ortopedia e solo in data 28.3.13 è stato dichiarato guarito con postumi invalidanti permanenti;
R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 2 di 8
- La compagnia chiamata in causa ha versato a euro 918,98 per le lesioni Parte_1 personali subite, comprensiva di euro 125,84 per spese legali, che si accettano a titolo di mero acconto sulla maggior somma dovuta;
- Il danno biologico subito consiste nella algia alla spalla sx post traumatica: tale evento si sostanzia in una lesione alla salute quantificata nell'1% a titolo di invalidità permanente, 20 giorni a titolo di invalidità temporanea assoluta, 20 giorni a titolo di invalidità temporanea al 75%, 29 giorni di invalidità temporanea al 50%;
- Pertanto, si ritiene equo che venga liquidato al a titolo di invalidità permanente Pt_1 la somma di euro 700,88 attuali, o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta. A titolo di invalidità temporanea assoluta la somma di euro 924,00 attuali o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta;
a titolo di invalidità temporanea relativa la somma di euro 693,00 attuali o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta;
a titolo di invalidità temporanea relativa la somma di euro 669,90 attuali o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta;
oltre spese mediche per euro 107,87;
- Il credito complessivo dell'attore ammonta ad euro 2.394,77 - 793,14 di acconto = euro 1.601,63; Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare che in data 18.1.13 si è verificato per esclusiva responsabilità dell'autocarro Volkswagen di proprietà di e condotto dal Controparte_4 [...] ; CP_5 b. Per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro 1.601,63 in favore di CP
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella maggiore o minore che il Parte_1 Tribunale riterrà di giustizia;
c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di prima udienza si è costituito l La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Eccepisce la nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire ex art. 126 d.lgs. 209 del 2005; ai sensi della norma citata, i termini di comparizione che l'attore avrebbe dovuto osservare sono di 90 giorni;
- Carenza di legittimazione passiva della società convenuta: unica legittimata passiva è, infatti, la compagnia assicuratrice straniera. Nessun principio può ricavarsi dall'art. 126 d.lgs. 209 del 2005 che consenta di affermare che l'unico legittimato passivo sia il Bureau nazionale. La parte attrice, quindi, avrebbe dovuto citare in giudizio la società ovvero l nella qualità. Controparte_6 CP Cont
- In ogni caso, difetta la prova del presupposto della legittimazione passiva dell' e, cioè, la prova sia della immatricolazione in uno dei Paesi indicati dalla Convenzione del 20.5.02, sia della esistenza della carta verde sia della polizza di frontiera;
- Inoltre, non risulta confermata da parte del National Bureau of Bulgarian la copertura assicurativa del veicolo per come si evince dall'atto di quietanza dell'8.7.13 ex adverso prodotto.
- L'incidente, inoltre, si è verificato per fatto e colpa esclusivi della parte attrice, la quale, a causa della omessa osservanza del diritto di precedenza, ha impattato contro il veicolo straniero;
- Invero, come si evince dal rapporto dei Vigili Urbani di Corigliano, che si produce e dalle dichiarazioni in esso contenute di , l'incidente si è verificato dopo Parte_1 che lo stesso aveva superato l'incrocio e, quindi, in violazione dell'art. 145 del Codice della Strada, norma che regola la precedenza;
- Non vi è dubbio, poi, che il ha anche violato l'art. 140 e l'art. 141 C.d.S.; Pt_1 R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 3 di 8
- Né vale sostenere che la parte attrice aveva già oltrepassato l'incrocio, perché la precedenza di fatto può ritenersi idonea ad escludere la precedenza di diritto solo a condizione che il conducente tenuto a dare la precedenza si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di eseguire l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Nessuna responsabilità, pertanto, può essere addebitata al conducente del veicolo straniero;
- Si contesta la domanda anche in relazione al capo relativo al quantum debeatur, perché esagerata e sfornita di prova;
- Invero, come si evince dalla relazione medico legale del fiduciario della deducente, il non ha riportato alcun danno biologico, bensì una semplice ITP al 75% di 26 Pt_1 giorni e una ITP al 50% di 25 giorni;
- L in ogni caso, a fini meramente transattivi ha provveduto a risarcire tutti i danni, CP in concorso di colpa, mediante la corresponsione della somma di euro 918,98, di cui euro 125,84 per compensi professionali, per come si evince dalla lettera del 8.7.13;
- Nessuna somma deve essere liquidata a titolo di danno esistenziale, in quanto contenuta nel danno biologico;
nessuna somma deve essere riconosciuta a titolo di danno morale;
- Inoltre, si impugnano e contestano le lesioni perché non risultano accertate strumentalmente: pertanto, non possono dar luogo ad alcun risarcimento per danno biologico;
Ciò posto, l ha concluso chiedendo a questo Controparte_1 Tribunale:
1. Dichiarare la nullità della citazione, ovvero la carenza di legittimazione passiva dell' CP
2. Nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate;
3. In via gradata, dichiarare la responsabilità concorrente delle parti e in misura prevalente a carico dell'attore nella determinazione del sinistro;
4. In via ancor più gradata, ritenere congrua la somma già corrisposta;
5. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Ammessi i mezzi istruttori, espletate le prove testimoniali e nominato il consulente tecnico d'ufficio, all'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Con sentenza n. 274 del 2016, depositata in data 10.11.16, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in egual misura.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di secondo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 27.11.13,
ha convenuto in giudizio La difesa del primo ha allegato che: Parte_1 CP
- Il giudice di prime cure ha errato nella decisione, ritenendo un insussistente concorso di colpa nell'occorso incidente. Al contrario di quanto scrive il giudice di prime cure, si ritiene raggiunta la prova per superare la presunzione di corresponsabilità nel sinistro del conducente;
Pt_1
- Invero, i testi hanno confermato che la colpa esclusiva dell'incidente sia da ascrivere all'autocarro Volkswagen: il giudice, quindi, non ha valutato attentamente le dichiarazioni testimoniali che escludono una corresponsabilità del;
Pt_1
- Il giudice, non conoscendo lo stato dei luoghi, ha motivato la sua decisione basandosi solo su una parte delle dichiarazioni del , il quale riferiva che il furgone Testimone_1 proveniva dalla destra della macchina del fratello. Il giudice, invece, ha omesso di analizzare quant'altro aveva dichiarato il teste suindicato e ha motivato la sua decisione senza aver alcun dubbio se su quella via vi fosse un dare precedenza;
- Pur essendo i conducenti dei due veicoli antagonisti tenuti ad effettuare manovre di emergenza per evitare l'impatto, tale onere non è ravvisabile qualora, alla luce delle R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 4 di 8
circostanze del caso concreto, sia impossibile effettuare una manovra astrattamente idonea ad evitare il sinistro;
- Nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autocarro – per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali – supera la presunzione di colpa nella causazione dell'incidente del , il quale, Parte_1 avendo già impegnato l'incrocio, non può ritenersi che non avesse messo in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'impatto ed il danno;
- Né la Polizia Municipale né i testi oculari hanno riferito che il avesse tenuto una Pt_1 condotta non regolare delle norme sulla circolazione;
- Per l'effetto, il ha diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno subito, Pt_1 come accertato dal c.t.u. Borgogno;
Tanto premesso, la parte appellante ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Accogliere il proposto appello per i motivi dedotti in narrativa;
b. Per l'effetto della riforma della sentenza gravata, Accertare e dichiarare che in data 18.1.13 si è verificato per esclusiva responsabilità dell'autocarro Volkswagen di proprietà di e condotto dal;
Controparte_4 Controparte_5 c. Per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro 1.601,63 in favore CP di , oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella maggiore o minore Parte_1 che il Tribunale riterrà di giustizia;
d. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.10.17 si è costituita l' il CP quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Alla udienza dell'11.2.25 le parti hanno precisato e concluso come in atti.
3. Ammissibilità dell'appello proposto Contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, l'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. L'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 5 di 8
riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (v. Cass. Civ. n. 925 del 2017). Si tratta di orientamenti consolidati che consentono di correttamente delimitare il thema decidendum del presente giudizio.
5. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
6. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
7. Infondatezza dell'appello proposto. In applicazione dei suevocati principi, l'appello proposto è infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata. 7.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie in atti. In particolare, è corretta la ricostruzione del giudice di prime cure, secondo la quale dall'analisi critica delle testimonianze rese e della documentazione in atti, non si evince né una chiara dinamica del sinistro, né vi è prova del superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c. 2 c.c. 7.2. Sotto il primo profilo, invero, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione della parte attrice presentano estrinseche contraddizioni: in particolare, il primo teste – peraltro fratello del danneggiato e che non ricorda esattamente la via del sinistro – sostiene che il conducente del veicolo antagonista non rispettava un segnale di dare precedenza;
di contro, il R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 6 di 8
secondo teste precisa che l'autocarro Volkswagen “giunto all'incrocio non si fermava allo stop ed urtava l'autovettura modello Audi”. Inoltre, le deposizioni rese, a ben vedere, non convergono neppure con quanto dichiarato dallo stesso nell'immediatezza dell'incidente, il quale ha affermato di essere stato Parte_1 urtato nella parte laterale destra posteriore del proprio autoveicolo, ma avendo già superato l'incrocio. Pertanto, contrariamente a quanto precisato dai testi, il sinistro non si sarebbe verificato per il mancato rispetto del segnale di stop e/o dare precedenza da parte del conducente dell'autocarro Volkswagen, ma per effetto di un urto avvenuto quando i veicoli avevano già attraversato l'incrocio. Non a caso il veicolo dell'odierno appellante, nella posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro, è stato ritrovato non nei pressi dell'incrocio ma a 14 metri dallo sbocco di S. Caterina da Siena. Del resto, nella stessa direzione si pone il rapporto di servizio del sinistro redatto dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Corigliano. Secondo gli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro, “non è stato possibile localizzare il presumibile punto di collisione, nonostante l'accurata ispezione del campo del sinistro. Le dichiarazioni rese spontaneamente dai conducenti sono discordanti e non forniscono chiarezza sulla esatta dinamica del sinistro. Gli elementi raccolti sul campo del sinistro non rendono chiarezza sulla dinamica dell'incidente di che trattasi. La sola valutazione dei danni riportati e la posizione di uno dei veicoli coinvolti non permettono di stabilire esatte responsabilità”. I danni riportati dai veicoli – acclarati, come evidenziato, anche nel rapporto della Polizia Municipale – sono elementi che consentono di provare lo scontro e offrono spunti in ordine al punto di contatto tra i mezzi, ma, in assenza di ulteriori prove orali o documentali, non consentono di appurare la esatta dinamica del sinistro e le precise modalità con le quali i mezzi si sono scontrati. In particolare, alla luce dell'analisi critica di tutti gli elementi istruttori emersi, non vi è prova né in ordine al punto esatto in cui si è verificato lo scontro, né in ordine alle concrete modalità e cause che hanno determinato il sinistro, né in relazione alle manovre poste in essere dai conducenti. E, pertanto, non è possibile desumere se il sinistro sia stato causato in via esclusiva dalla imprudenza della conducente dell'autocarro o se sia stato il conducente dell'Audi ad aver posto in essere una manovra non conforme alle norme di comune prudenza. Essendo, tuttavia, certo lo scontro tra i veicoli, opererà la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. Del resto, come precisamente rammenta la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (ex multis Cass. Civ. n. 26523 del 2007; Cass. Civ. n. 9353 del 2019; Cass. Civ. n. 15736 del 2022). 7.3. Sotto il secondo profilo, il giudice di prime cure si è anche adeguato al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 7 di 8
colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v. Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015). Infatti, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (v. Cass. Civ. n. 10031 del 2006; Cass. Civ. n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass. Civ. n. 15822 del 2015). Anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. Cass. Civ. n. 124 del 2016). L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (v. Cass. Civ. n. 15152 del 2023). Del resto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a verificare, nel concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così ex multis Cass. Civ., n. 23431 del 2014). Prova di una condotta di guida conforme alle norme del C.d.S. nonché alle specifiche regole imposte dalle circostanze spazio-temporali non fornite dalla parte odierna appellante. Ne consegue che, come correttamente previsto dal giudice di prime cure, dalla critica analisi delle risultanze istruttorie, non risultano elementi per ritener superata la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. 7.4. In assenza di ulteriori motivi specifici volti ad infirmare la motivazione, l'appello è infondato e non può essere accolto, con integrale conferma della sentenza gravata.
8. Il regime delle spese 8.1.Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, alcun motivo di impugnazione è stato proposto in relazione al capo sulle spese: per l'effetto, anche esso deve essere integralmente confermato. 8.2. Anche le spese, poi, del presente grado di giudizio devono essere compensate, tenuto conto della scarna motivazione del giudice di prime cure e della complessità dell'accertamento relativo alla ripartizione delle responsabilità.
9. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 8 di 8
In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1 SENTENZA gravata;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 23 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1468 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 20.01.80, rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO SERGIO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 27.11.13,
ha convenuto in giudizio La difesa del primo ha allegato che: Parte_1 CP
- In data 18.1.13 alle ore 12.00 in Corigliano Calabro, davanti all'incrocio di via Santa Caterina da Siena, si è verificato un sinistro stradale, che ha coinvolto la vettura modello Audi, di proprietà di e condotta da , assicurata CP_2 Parte_1 [...] e l'autocarro modello Volkswagen Caravelle, di proprietà di CP_3 [...]
e condotto da;
CP_4 Controparte_5
- Il sinistro ha avuto la seguente dinamica: , mentre proveniva da Controparte_5 via Santa Caterina da Siena, giunto all'incrocio non si fermava allo stop e urtava con l'autovettura modello Audi, condotta dal , proveniente da via Carlo Alberto dalla Pt_1 Chiesa, che nulla poté fare per evitare l'impatto;
- Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso;
- In seguito all'occorso, il riportava lesioni personali, per le quali si è reso Pt_1 necessario l'immediato trasporto presso il locale nosocomio, dove i sanitari di turno diagnosticavano: algia spalla sx post traumatica e prognosi di 3 giorni;
- è stato poi in cura presso il proprio medico curante, specialista in Parte_1 ortopedia e solo in data 28.3.13 è stato dichiarato guarito con postumi invalidanti permanenti;
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- La compagnia chiamata in causa ha versato a euro 918,98 per le lesioni Parte_1 personali subite, comprensiva di euro 125,84 per spese legali, che si accettano a titolo di mero acconto sulla maggior somma dovuta;
- Il danno biologico subito consiste nella algia alla spalla sx post traumatica: tale evento si sostanzia in una lesione alla salute quantificata nell'1% a titolo di invalidità permanente, 20 giorni a titolo di invalidità temporanea assoluta, 20 giorni a titolo di invalidità temporanea al 75%, 29 giorni di invalidità temporanea al 50%;
- Pertanto, si ritiene equo che venga liquidato al a titolo di invalidità permanente Pt_1 la somma di euro 700,88 attuali, o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta. A titolo di invalidità temporanea assoluta la somma di euro 924,00 attuali o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta;
a titolo di invalidità temporanea relativa la somma di euro 693,00 attuali o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta;
a titolo di invalidità temporanea relativa la somma di euro 669,90 attuali o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e giusta;
oltre spese mediche per euro 107,87;
- Il credito complessivo dell'attore ammonta ad euro 2.394,77 - 793,14 di acconto = euro 1.601,63; Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare che in data 18.1.13 si è verificato per esclusiva responsabilità dell'autocarro Volkswagen di proprietà di e condotto dal Controparte_4 [...] ; CP_5 b. Per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro 1.601,63 in favore di CP
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella maggiore o minore che il Parte_1 Tribunale riterrà di giustizia;
c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di prima udienza si è costituito l La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Eccepisce la nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire ex art. 126 d.lgs. 209 del 2005; ai sensi della norma citata, i termini di comparizione che l'attore avrebbe dovuto osservare sono di 90 giorni;
- Carenza di legittimazione passiva della società convenuta: unica legittimata passiva è, infatti, la compagnia assicuratrice straniera. Nessun principio può ricavarsi dall'art. 126 d.lgs. 209 del 2005 che consenta di affermare che l'unico legittimato passivo sia il Bureau nazionale. La parte attrice, quindi, avrebbe dovuto citare in giudizio la società ovvero l nella qualità. Controparte_6 CP Cont
- In ogni caso, difetta la prova del presupposto della legittimazione passiva dell' e, cioè, la prova sia della immatricolazione in uno dei Paesi indicati dalla Convenzione del 20.5.02, sia della esistenza della carta verde sia della polizza di frontiera;
- Inoltre, non risulta confermata da parte del National Bureau of Bulgarian la copertura assicurativa del veicolo per come si evince dall'atto di quietanza dell'8.7.13 ex adverso prodotto.
- L'incidente, inoltre, si è verificato per fatto e colpa esclusivi della parte attrice, la quale, a causa della omessa osservanza del diritto di precedenza, ha impattato contro il veicolo straniero;
- Invero, come si evince dal rapporto dei Vigili Urbani di Corigliano, che si produce e dalle dichiarazioni in esso contenute di , l'incidente si è verificato dopo Parte_1 che lo stesso aveva superato l'incrocio e, quindi, in violazione dell'art. 145 del Codice della Strada, norma che regola la precedenza;
- Non vi è dubbio, poi, che il ha anche violato l'art. 140 e l'art. 141 C.d.S.; Pt_1 R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 3 di 8
- Né vale sostenere che la parte attrice aveva già oltrepassato l'incrocio, perché la precedenza di fatto può ritenersi idonea ad escludere la precedenza di diritto solo a condizione che il conducente tenuto a dare la precedenza si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di eseguire l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Nessuna responsabilità, pertanto, può essere addebitata al conducente del veicolo straniero;
- Si contesta la domanda anche in relazione al capo relativo al quantum debeatur, perché esagerata e sfornita di prova;
- Invero, come si evince dalla relazione medico legale del fiduciario della deducente, il non ha riportato alcun danno biologico, bensì una semplice ITP al 75% di 26 Pt_1 giorni e una ITP al 50% di 25 giorni;
- L in ogni caso, a fini meramente transattivi ha provveduto a risarcire tutti i danni, CP in concorso di colpa, mediante la corresponsione della somma di euro 918,98, di cui euro 125,84 per compensi professionali, per come si evince dalla lettera del 8.7.13;
- Nessuna somma deve essere liquidata a titolo di danno esistenziale, in quanto contenuta nel danno biologico;
nessuna somma deve essere riconosciuta a titolo di danno morale;
- Inoltre, si impugnano e contestano le lesioni perché non risultano accertate strumentalmente: pertanto, non possono dar luogo ad alcun risarcimento per danno biologico;
Ciò posto, l ha concluso chiedendo a questo Controparte_1 Tribunale:
1. Dichiarare la nullità della citazione, ovvero la carenza di legittimazione passiva dell' CP
2. Nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate;
3. In via gradata, dichiarare la responsabilità concorrente delle parti e in misura prevalente a carico dell'attore nella determinazione del sinistro;
4. In via ancor più gradata, ritenere congrua la somma già corrisposta;
5. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Ammessi i mezzi istruttori, espletate le prove testimoniali e nominato il consulente tecnico d'ufficio, all'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Con sentenza n. 274 del 2016, depositata in data 10.11.16, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in egual misura.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di secondo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 27.11.13,
ha convenuto in giudizio La difesa del primo ha allegato che: Parte_1 CP
- Il giudice di prime cure ha errato nella decisione, ritenendo un insussistente concorso di colpa nell'occorso incidente. Al contrario di quanto scrive il giudice di prime cure, si ritiene raggiunta la prova per superare la presunzione di corresponsabilità nel sinistro del conducente;
Pt_1
- Invero, i testi hanno confermato che la colpa esclusiva dell'incidente sia da ascrivere all'autocarro Volkswagen: il giudice, quindi, non ha valutato attentamente le dichiarazioni testimoniali che escludono una corresponsabilità del;
Pt_1
- Il giudice, non conoscendo lo stato dei luoghi, ha motivato la sua decisione basandosi solo su una parte delle dichiarazioni del , il quale riferiva che il furgone Testimone_1 proveniva dalla destra della macchina del fratello. Il giudice, invece, ha omesso di analizzare quant'altro aveva dichiarato il teste suindicato e ha motivato la sua decisione senza aver alcun dubbio se su quella via vi fosse un dare precedenza;
- Pur essendo i conducenti dei due veicoli antagonisti tenuti ad effettuare manovre di emergenza per evitare l'impatto, tale onere non è ravvisabile qualora, alla luce delle R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 4 di 8
circostanze del caso concreto, sia impossibile effettuare una manovra astrattamente idonea ad evitare il sinistro;
- Nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autocarro – per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali – supera la presunzione di colpa nella causazione dell'incidente del , il quale, Parte_1 avendo già impegnato l'incrocio, non può ritenersi che non avesse messo in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'impatto ed il danno;
- Né la Polizia Municipale né i testi oculari hanno riferito che il avesse tenuto una Pt_1 condotta non regolare delle norme sulla circolazione;
- Per l'effetto, il ha diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno subito, Pt_1 come accertato dal c.t.u. Borgogno;
Tanto premesso, la parte appellante ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Accogliere il proposto appello per i motivi dedotti in narrativa;
b. Per l'effetto della riforma della sentenza gravata, Accertare e dichiarare che in data 18.1.13 si è verificato per esclusiva responsabilità dell'autocarro Volkswagen di proprietà di e condotto dal;
Controparte_4 Controparte_5 c. Per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di euro 1.601,63 in favore CP di , oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella maggiore o minore Parte_1 che il Tribunale riterrà di giustizia;
d. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.10.17 si è costituita l' il CP quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Alla udienza dell'11.2.25 le parti hanno precisato e concluso come in atti.
3. Ammissibilità dell'appello proposto Contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, l'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. L'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 5 di 8
riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (v. Cass. Civ. n. 925 del 2017). Si tratta di orientamenti consolidati che consentono di correttamente delimitare il thema decidendum del presente giudizio.
5. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
6. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
7. Infondatezza dell'appello proposto. In applicazione dei suevocati principi, l'appello proposto è infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata. 7.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie in atti. In particolare, è corretta la ricostruzione del giudice di prime cure, secondo la quale dall'analisi critica delle testimonianze rese e della documentazione in atti, non si evince né una chiara dinamica del sinistro, né vi è prova del superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c. 2 c.c. 7.2. Sotto il primo profilo, invero, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione della parte attrice presentano estrinseche contraddizioni: in particolare, il primo teste – peraltro fratello del danneggiato e che non ricorda esattamente la via del sinistro – sostiene che il conducente del veicolo antagonista non rispettava un segnale di dare precedenza;
di contro, il R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 6 di 8
secondo teste precisa che l'autocarro Volkswagen “giunto all'incrocio non si fermava allo stop ed urtava l'autovettura modello Audi”. Inoltre, le deposizioni rese, a ben vedere, non convergono neppure con quanto dichiarato dallo stesso nell'immediatezza dell'incidente, il quale ha affermato di essere stato Parte_1 urtato nella parte laterale destra posteriore del proprio autoveicolo, ma avendo già superato l'incrocio. Pertanto, contrariamente a quanto precisato dai testi, il sinistro non si sarebbe verificato per il mancato rispetto del segnale di stop e/o dare precedenza da parte del conducente dell'autocarro Volkswagen, ma per effetto di un urto avvenuto quando i veicoli avevano già attraversato l'incrocio. Non a caso il veicolo dell'odierno appellante, nella posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro, è stato ritrovato non nei pressi dell'incrocio ma a 14 metri dallo sbocco di S. Caterina da Siena. Del resto, nella stessa direzione si pone il rapporto di servizio del sinistro redatto dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Corigliano. Secondo gli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro, “non è stato possibile localizzare il presumibile punto di collisione, nonostante l'accurata ispezione del campo del sinistro. Le dichiarazioni rese spontaneamente dai conducenti sono discordanti e non forniscono chiarezza sulla esatta dinamica del sinistro. Gli elementi raccolti sul campo del sinistro non rendono chiarezza sulla dinamica dell'incidente di che trattasi. La sola valutazione dei danni riportati e la posizione di uno dei veicoli coinvolti non permettono di stabilire esatte responsabilità”. I danni riportati dai veicoli – acclarati, come evidenziato, anche nel rapporto della Polizia Municipale – sono elementi che consentono di provare lo scontro e offrono spunti in ordine al punto di contatto tra i mezzi, ma, in assenza di ulteriori prove orali o documentali, non consentono di appurare la esatta dinamica del sinistro e le precise modalità con le quali i mezzi si sono scontrati. In particolare, alla luce dell'analisi critica di tutti gli elementi istruttori emersi, non vi è prova né in ordine al punto esatto in cui si è verificato lo scontro, né in ordine alle concrete modalità e cause che hanno determinato il sinistro, né in relazione alle manovre poste in essere dai conducenti. E, pertanto, non è possibile desumere se il sinistro sia stato causato in via esclusiva dalla imprudenza della conducente dell'autocarro o se sia stato il conducente dell'Audi ad aver posto in essere una manovra non conforme alle norme di comune prudenza. Essendo, tuttavia, certo lo scontro tra i veicoli, opererà la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. Del resto, come precisamente rammenta la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (ex multis Cass. Civ. n. 26523 del 2007; Cass. Civ. n. 9353 del 2019; Cass. Civ. n. 15736 del 2022). 7.3. Sotto il secondo profilo, il giudice di prime cure si è anche adeguato al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 7 di 8
colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v. Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015). Infatti, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (v. Cass. Civ. n. 10031 del 2006; Cass. Civ. n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass. Civ. n. 15822 del 2015). Anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. Cass. Civ. n. 124 del 2016). L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (v. Cass. Civ. n. 15152 del 2023). Del resto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a verificare, nel concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così ex multis Cass. Civ., n. 23431 del 2014). Prova di una condotta di guida conforme alle norme del C.d.S. nonché alle specifiche regole imposte dalle circostanze spazio-temporali non fornite dalla parte odierna appellante. Ne consegue che, come correttamente previsto dal giudice di prime cure, dalla critica analisi delle risultanze istruttorie, non risultano elementi per ritener superata la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. 7.4. In assenza di ulteriori motivi specifici volti ad infirmare la motivazione, l'appello è infondato e non può essere accolto, con integrale conferma della sentenza gravata.
8. Il regime delle spese 8.1.Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, alcun motivo di impugnazione è stato proposto in relazione al capo sulle spese: per l'effetto, anche esso deve essere integralmente confermato. 8.2. Anche le spese, poi, del presente grado di giudizio devono essere compensate, tenuto conto della scarna motivazione del giudice di prime cure e della complessità dell'accertamento relativo alla ripartizione delle responsabilità.
9. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta R.G. n. 1468 del 2017 - Pag. 8 di 8
In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1 SENTENZA gravata;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 23 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia