(Minaccia di far valere un diritto).
La minaccia di far valere un diritto puo' essere causa di annullamento del contratto solo quando e' diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Rilevanza nel caso di conseguimento di un vantaggio ingiusto Cc, articoli 1438, 1998, 2043, 2697 e 2727 La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell′articolo 1438 del codice civile, soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l′esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all′oggetto di quest′ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall′ordinamento.
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