Articolo 277 del Codice di procedura civile
Articolo 276Articolo 271
Versione
21 aprile 1942
Art. 277.
(Pronuncia sul merito).

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, puo' limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione e' di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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